Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20134 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 23/09/2010), n.20134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21176/2009 proposto da:

R.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONELLO DA

MESSINA 35, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GOLDONI DANIELA, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MODENA, QUESTURA DI MODENA;

– intimate –

avverso la sentenza R.G. 2151/09 del GIUDICE DI PACE di MODENA, del

21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- R.J. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a sei motivi – contro il decreto del Giudice di pace di Modena del 21.5.2009 con il quale è stato respinto il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena.

La Prefettura intimata non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, n. 1, lett. b), in relazione al comma 2 bis, e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, n. 1, lett. c) e d), e formula i seguenti quesiti: a) vero è che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), deve essere interpretato in senso conforme ai principi enunciati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in modo tale da non creare contrasto tra la normativa interna italiana e quella internazionale? b) vero è che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), deve essere interpretato nel senso che non soltanto il coniuge, ma anche il convivente more uxorio della donna in stato di gravidanza, e nei 6 mesi successivi al parto, rientra tra i soggetti per i quali opera il divieto di espulsione?.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), per avere il Prefetto disposto l’espulsione del ricorrente senza un’effettiva verifica dell’attuale condizione di pericolosità e formula il seguente quesito: vero è che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), deve essere interpretato nel senso che la pericolosità sociale del soggetto di cui l’amministrazione richiede l’espulsione deve essere attuale e valutata in concreto e che, in caso contrario, non potrà essere posta a fondamento di un decreto di espulsione?.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa la non applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), al convivente more uxorio e circa la non applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), al futuro padre convivente more uxorio.

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa la ritenuta possibilità di applicare il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), e, pertanto, di considerare socialmente pericoloso il ricorrente.

2.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, e del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, che disciplina il contenuto dell’attestazione di conformità di copie rese da pubblico ufficiale o da altro soggetto autorizzato, nonchè violazione dell’art. 13, in relazione alla disciplina degli atti amministrativi adottati con delega.

2.6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, e/o nullità della sentenza o del procedimento poichè il Giudice di pace di Modena non ha pronunciato la sentenza entro 20 giorni dal deposito del ricorso.

3.1.- Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi.

Le censure sono manifestamente infondate perchè la S.C. ha da tempo chiarito che la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino, ancorchè giustificata dal tempo necessario affinchè uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; nè, manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione (contenuta nell’art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, atteso che essa risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza more uxorio (Sez. 1^, Sentenza n. 13810 del 23/07/2004).

Più di recente la S.C. ha evidenziato che in tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un’unione di fatto debitamente attestata nel paese d’origine del richiedente, non può essere qualificato come familiare ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. c), in quanto tale nozione, delineata dal legislatore in via autonoma, agli specifici fini della disciplina del fenomeno migratorio, non è suscettibile di estensione in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate, non essendo tale interpretazione imposta da alcuna norma costituzionale. Ne tale più ampia nozione può desumersi dagli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo o dall’art. 9 della Carta di Nizza (recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia l’8 agosto 2008, ma non ancora da tutti gli Stati membri) in quanto tali disposizioni escludono il riconoscimento automatico di unioni diverse da quelle previste dagli ordinamenti interni, salvaguardando l’autonomia dei singoli Stati nell’ambito dei modelli familiari. Infine, non può trovare applicazione la più recente normativa di derivazione comunitaria, in quanto il D.Lgs. n. 5 del 2007, si applica soltanto ai familiari di soggiornanti provenienti da paesi terzi e il D.lgs. n. 30 del 2007, tutela la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini UE’ e dei loro familiari nel territorio di uno stato membro diverso da quello di appartenenza, e non il diritto al ricongiungimento familiare con un cittadino di uno Stato membro regolarmente residente e dimorante nel suo paese d’origine (Sez. 1^, Sentenza n. 6441 del 17/03/2009). Infine, irrilevante appare lo stato di gravidanza in quanto la causa di esclusione della espulsione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1998, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio, e di convivenza, dell’espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, ponendosi una diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l’interesse nazionale al controllo dell’immigrazione (Sez. 1^, Sentenza n. 5220 del 10/03/2006).

3.2.- Il secondo motivo è inammissibile perchè risulta dallo stesso ricorso (pag. 2) che il decreto di espulsione è stato emesso perchè al ricorrente era stato revocato e/o annullato il permesso di soggiorno con Decreto del Questore di Reggio Emilia datato 11.07.1997… risultando, altresì, destinatario del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena in data 21.03.2001 e non avendo volontariamente lasciato il territorio. Sì che la censura è del tutto aspecifica rispetto alle ragioni (evidenziate dal Giudice di pace) poste a fondamento dell’espulsione, a prescindere la giudizio di pericolosità insito nel fatto che il ricorrente sia stato condannato per reati concernenti le sostanze stupefacenti.

3.3.- I motivi (quarto e quinto) relativi a vizio di motivazione sono inammissibili perchè privi della sintesi conclusiva di cui all’art. 366 bis c.p.c., mentre il sesto motivo è manifestamente infondato perchè il termine per la decisione in ordine alla opposizione a decreto di espulsione emesso nei confronti di straniero fissato in dieci giorni dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 9, e portato a venti giorni dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 12, non ha natura perentoria (Sez. 1^, Sentenza n. 1827 del 07/02/2003) e non è prevista la sua osservanza a pena di nullità, stante, altresì, il principio di tassatività delle nullità processuali. Il ricorso, pertanto, può essere deciso in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.”.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del. ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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