Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20133 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/09/2011), n.20133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18571-2009 proposto da:

M.P. COSTRUZIONI SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMATO SERGIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 50/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO di TRENTO del 12/05/08, depositata il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito l’Avvocato Torselli Giampaolo (delega avvocato Romanelli Guido

Francesco), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si

riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Con sentenza n. 50/08, la CTR di Trento accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Trento avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla M.P. Costruzioni s.r.l. avverso gli avvisi di liquidazione delle maggiori imposte di registro ed ipotecarie, dovute a seguito dell’acquisto di aree fabbricabili, in relazione alle quali il contribuente aveva fruito dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33 essendo detti immobili inseriti come aree residenziali di completamento nel piano regolatore generale dei Comuni di (OMISSIS). Il giudice di appello riteneva, infatti, non applicabile alla fattispecie il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 atteso che tale norma richiede, ai fini dell’agevolazione fiscale, l’inserimento dell’immobile trasferito in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, e non nel piano urbanistico generale.

Avverso la sentenza n. 50/08 ha proposto ricorso per cassazione la M.P. Costruzioni s.r.l. articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del disposto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, L. n. 448 del 2001, art. 16 e delle disposizioni in materia della L.P. di Trento, nonchè la motivazione o messa e insufficiente in relazione ad un fatto decisivo della controversia. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo di appello appare fondato, assorbito il secondo.

Osserva, invero, la Corte che l’applicazione dell’aliquota agevolata, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 – che prevede che sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, “comunque denominati”, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Tale agevolazione fiscale deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato; ed, a tal fine, non rileva affatto che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato (Cass. 16835/08, Cass. 29648/08).

Nel caso di specie, pur dando atto che nella Provincia di Trento vige una normativa urbanistica (L.P. n. 22 del 1991) diversa da quella nelle regioni a statuto ordinario, e tale da rendere possibile l’edificazione in zone individuate dal piano regolatore generale, anche in assenza di ulteriori plani attuativi, ha poi – del tutto incongruamente – escluso l’applicabilità alla fattispecie del disposto di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente .

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente, nella misura di cui in dispositivo, mentre appare equo compensare tra le parti le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; condanna l’amministrazione al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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