Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20133 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 25/07/2019), n.20133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14511-2017 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI

52, presso lo studio dell’avvocato ALTOBELLA CATTANI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9707/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ETTORE PEDICINI che ha concluso per l’accoglimento;

udito per il ricorrente l’Avvocato CATTANI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 9707/16 depositata in data 29.12.2016 la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da P.D., confermando la decisione con la quale la CTP di Roma aveva respinto la sua impugnativa avverso l’avviso di accertamento con il quale l’AGENZIA DELLE ENTRATE aveva disposto, a suo avviso illegittimamente, la rettifica del classamento di alcuni immobili di sua proprietà nell’ambito di una revisione delle unità immobiliari urbane site nelle microzone comunali in cui il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si era discostato dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

Avverso l’indicata sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la P. affidato a tre motivi e, precisamente:

1 = illegittimità dell’impugnata sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del disposto normativa di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 1,2,5,6,7,8 e 9, (in esecuzione della L. n. 662 del 1996, commi 154 e 155); del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, – della L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 335; art. 2697 c.c.; della L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3, e artt. 3,23,24,53 e 97 Cost.;

2 = nullità dell’impugnata sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – motivazione solo apparente, perplessa e incomprensibile con riferimento alla congruità della classe attribuita agli immobili A10 portati da classe 2 a classe 6 e di quella riferita al box auto e alla cantina – omessa in riferimento ai criterii di determinazione della stima;

3 = illegittimità dell’impugnata sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 – omessa valutazione di un fatto storico decisivo ai fini del decidere.

Ha resistito con controricorso la AGENZIA DELLE ENTRATE.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si ritengono fondati, con assorbimento delle altre censure, il primo e il secondo motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente.

Infatti, l’avviso di accertamento per cui è causa è stato emesso a seguito dell’attivazione della procedura di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito della revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, in ragione del presunto significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona risetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone e non anche per intervenute variazioni edilizie nell’immobile ciassato, presupposto questo che è disciplinato della stessa L., comma 336.

Orbene, è indubbio che detto procedimento di revisione, ove attuato esclusivamente sulla base del rilevato “scostamento”, finirebbe per risolversi in apprezzamenti caratterizzati dalla più ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione, in evidente contrasto anche con i principi costituzionali desumibili ex artt. 23 e 53 – che, per l’appunto, impongono la regolazione per legge dei fattori che incidono sul sistema di concreta attuazione del principio dei prelievo fiscale, in proporzione alla capacità contributiva individuale – oltre che con l’espressa previsione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), secondo cui ai fini della attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie occorre tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove si trova l’immobile.

Proprio per questo, il D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9, prescrive che nell’operare il nuovo classamento gli Uffici debbano tenere conto di una serie di parametri tra i quali il livello di qualità urbana e ambientale di ciascuna microzona, l’attribuzione a ciascuna unità immobiliare della categoria individuata sulla base della Disp. del precedente art. 8, comma 2, e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell’interno emergenti dagli atti descrittivi e censuari del classamento.

In definitiva, quindi, deve concludersi nel senso di dover considerare lo scostamento tra le medie dei valori riscontrati nella microzona di riferimento solo come un presupposto necessario per attivare il procedimento di revisione e, ancora, che la procedura prevista dal comma 335, non può sottrarsi all’applicazione della valutazione di tutti i parametri normativamente previsti ai quali si è fatto riferimento al fine di pervenire all’attribuzione agli immobili della corretta classe di qualificazione.

Diversamente operando, verrebbe ad essere demandata all’Amministrazione la identificazione e la selezione degli elementi di giudizio che incidono direttamente sui presupposti impositivi e non solamente l’applicazione degli elementi di giudizio espressamente identificati dalla legge. Se così non fosse l’attività di classamento nelle fattispecie di revisione giustificate dall’esistenza dei presupposti ex comma 335, finirebbe per ridursi ad un indiscriminato elevamento del livello di classe degli immobili contenuti nell’ambito della microzona in ragione delle pure e semplici risultanze dei rapporti tra i valori di microzona.

A sostegno di quanto esposto vi è la più recente giurisprudenza di questa Corte che si è più volte espressa nel senso che il procedimento della L. n. 331 del 2004, ex art. 1, comma 335, resta soggetto alle stesse regole dettate ai fini della revisione del classamento dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9, al fine di sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità dell’Amministrazione, con la conseguenza che anche la procedura prevista dal comma 335 citato, pur a fronte del relativo presupposto (esistenza dello scostamento cui più volte si è fatto riferimento) non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che debba tenersi conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita in quanto tutti elementi incidenti nella qualificazione della stessa (così, ex rnultis, Cass. Sent. n. 4712 del 2015). Consegue da tutto ciò che il classamento dell’immobile deve essere individuale e specifico e non standardizzato con riferimenti generici ad una presunta migliorata qualità del contesto urbano.

Ancora, con specifico riferimento al secondo motivo di censura riguardante la motivazione, la giurisprudenza della Corte (da ultimo, cfr. sent. n. 3107 in data 1.2.2019) è andata consolidandosi nel senso della necessità in materia di aggiornamento catastale di una adeguata e specifica motivazione da parte dell’amministrazione finanziaria in tutti i casi di revisione per microzona della cit. L. n. 311, ex art. 1, comma 335-336, anche in quelli nei quali il potere di rettifica sia esercitato su sollecitazione mirata dell’autorità comunale della L. n. 662 del 1996, ex art. 3, affermando (Cass. 5784/2013e 2185/2015 e ord. 25037/2017) il principio per cui in terna di revisione del classamento catastale di immobili urbani la motivazione dell’atto, in conformità alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del territorio, ma deve specificare, a pena di nullità della L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, e, in questa seconda ipotesi, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica indicazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto del riclassamento, consentendo, in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.

Ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto sul diverso classamento (Cass. 22900 del 29.9.2017). Peraltro, vi è da aggiungere che la Corte Cost. nella sentenza n. 249/2017 ha, tra l’altro, affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo su diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione d conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”. così ribadendo la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione (Cass. n. 1435/2019).

Tanto premesso, va rilevato come nella sentenza impugnata non si sia tenuto in alcun modo conto dei criteri come ora delineati essendosi i giudici dell’appello limitati, dopo la mera enunciazione della normativa di riferimento, a prestare adesione ad un atto illegittimo in quanto operante una revisione massiva della qualificazione dell’intero comparto edilizio compreso nella microzona in contrasto, pertanto, con la necessità di attuare una procedura individuale che non può non essere effettuata con la specifica considerazione combinata dei fattori di pertinenza di ciascuna unità immobiliare.

Non basta, quindi, affermare che nell’avviso di accertamento si sia dato atto dell’applicazione della normativa, si siano indicate le varie microzone nonchè, per ciascuna di esse il valore medio catastale e il valore di mercato e, con particolare riferimento alla zona di ubicazione degli immobili oggetto di causa, si è spiegato che nella microzona è stata riscontrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare riconducibile ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizia mentre i classamenti, rimasti fermi nel tempo, non rappresentavano più la effettiva redditività.

Il ricorso va, pertanto, accolto e, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto la causa pò essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Il progressivo consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale giustifica una declaratoria di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte:

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa e spese del merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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