Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20132 del 30/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 30/09/2011), n.20132
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17920-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (Ufficio di Napoli (OMISSIS))
in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 114/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 10.4.08,
depositata il 26/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO
GAETA.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 114/02/08, la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M. A. avverso il silenzio rifiuto, formatosi sull’istanza di rimborso – avanzata dal contribuente – della maggiore IRPEF trattenutagli sulla pensione integrativa da parte dell’INPS, quale sostituto di imposta. Il giudice di appello riteneva, invero, applicabile alla fattispecie la L. n. 335 del 1995, art. 11 che prevede, per le pensioni integrative, la riduzione della base imponibile all’87,50%. Avverso la sentenza n. 114/02/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale censura la sentenza impugnata, per non avere il giudice di appello rilevato la decadenza del contribuente dalla proposizione dell’istanza di rimborso, per violazione del termine di diciotto mesi previsto dal il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Osserva la Corte che il ricorso proposto è inammissibile. Ed invero, lo stesso Ufficio ricorrente afferma che la questione preliminare di decadenza non ha formato oggetto di specifica doglianza nei precedenti gradi del giudizio. Ne discende che su tale questione – decisa implicitamente dalla CTR, che si è pronunziata nel merito – deve ritenersi formato il giudicato implicito, come più volte affermato da questa Corte con riferimento alle questioni pregiudiziali e preliminari rilevabili d’ufficio, non sollevate dalla parte interessata nei giudizi di merito (Cass. S.U. 24883/08, Cass. 25573/09).
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
-che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011