Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20132 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 23/09/2010), n.20132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.B., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento R.G. 359/08 del TRIBUNALE di LODI, del

15/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Il ricorso per cassazione proposto da K. B. avverso il decreto del Tribunale di Lodi del 15.4.2008, pur essendo stato notificato, non e’ stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta risulta dalla certificazione della cancelleria. Il Ministero dell’Interno ha notificato nei termini il controricorso e ha provveduto all’iscrizione a ruolo depositando il controricorso e gli atti allegati. La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilita’ del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello piu’ ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilita’ del ricorso, che; il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008).

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile”.

2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di improcedibilita’ del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, spese che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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