Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20132 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.17/08/2017),  n. 20132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4648-2014 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA

PIACENTE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

F.C. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

F.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. P.IVA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 130/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2013, R. G. N. 7447/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE;

udito l’Avvocato SARA D’ONOFRIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 130/2013, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città con cui era stata accolta la domanda di F.C., proposta nei confronti della società RAI – Radiotelevisione Italiana e avente ad oggetto l’impugnativa dei contratti a termine con i quali, a decorrere dal 24.5.2001, era stata assunto quale lavoratore subordinato, in qualità di assistente di regia, in relazione alla necessità di preparare e produrre il programma (OMISSIS).

2. La predetta Corte, nel respingere l’appello principale e nel dichiarare inammissibile quello incidentale spiegato dal F., ha rilevato che: 1) in relazione al primo contratto, dall’1.7.2000 all’1.9.2000, stipulato ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b) nessun motivo di illegittimità era stato ravvisato in primo grado e la decisione non era stata oggetto di gravame; 2) al silenzio del lavoratore per alcuni periodi, tra la sottoscrizione di un contratto ed un altro, non poteva essere attribuito il valore negoziale di acquiescenza, anche in considerazione di una situazione di soggezione in cui questi si trovava; 3) il secondo contratto, dal 24.5.2001 al 14.9.2001, stipulato ai sensi del punto 1 della normativa dei contratti a tempo determinato concordata, in applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23in sede di accordo in data 5.4.97 (senza alcun riferimento alla successiva integrazione di cui all’accordo del 16.12.1997) era illegittimo perchè, in sostanza, si riproponeva il tenore della disposizione di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) che richiede, ai fini della legittima apposizione del termine, la specificità dei programmi che non era ravvisabile nel caso concreto in relazione ad un programma televisivo stabilmente inserito nel palinsesto televisivo; 5) non poteva darsi applicazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32 in quanto la società non aveva proposto gravame avverso la statuizione sulle conseguenze risarcitorie e patrimoniali contenuta nella sentenza impugnata.; 6) inammissibile era l’appello incidentale, per carenza di interesse, relativamente alla censura di omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine al denunciato intento elusivo, da parte della società convenuta, delle disposizioni di cui alla L. n. 230 del 1962.

3. Per la cassazione propone ricorso la RAI – Radiotelevisione Italiana – spa affidato a sette motivi.

4. Resiste con controricorso F.C. che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato con tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso una ipotesi di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato asseritamente creatosi tra le parti, per effetto del mutuo consenso e dei comportamenti concludenti tenuti dalle parti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte rilevato di ufficio, senza alcuna eccezione di parte, il profilo della nullità del contratto sotto l’aspetto della mancata prova, da parte di essa società, che le prestazioni rese per il programma dedotto in contratto non esaurissero la prestazione giornaliera o settimanale, ferma restando che tale questione era eccentrica rispetto al contratto del 24.5.2001.

3. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza o del procedimento, per avere la decisione di appello pronunciato su una domanda non ritualmente proposta dalla parte in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, come sopra evidenziato.

4. Con il quarto motivo la RAI si duole della violazione o falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 anche in relazione alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2 lett. e) e all’art. 1367 c.c. nonchè del CCLI 5.4.1997 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale attribuito erroneamente alla disposizione del contratto collettivo lo stesso significato, in ordine alla specificità del programma televisivo, di quello previsto dalla L. n. 230 del 1962, optando per una interpretazione inutile ed inefficace se ad essa, appunto, non avrebbe potuto attribuirsi alcuna differenza.

5. Con il quinto motivo si censura la carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla sussistenza o meno degli elementi idonei a fondare il giudizio di specificità cd. soggettiva delle mansioni espletate dal F. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto i giudici di seconde cure avevano ritenuto non sufficientemente dimostrata la specificità dell’apporto professionale del lavoratore, non ammettendo, peraltro, le prove articolate sul punto.

6. Con il sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’accordo 5.4.1997, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal contenuto del programma (OMISSIS) con riferimento al quale si è svolta la delibazione della sentenza impugnata relativamente alla validità del termine apposto al contratto: in particolare, per non essere stato correttamente valutato, ovvero per averlo fatto in maniera del tutto insufficiente da punto di vista logico, il contenuto del suddetto programma.

7. Con il settimo motivo si censura la violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 e succ. modifiche ed integrazioni, nonchè la motivazione deficitaria, incoerente ed illogica (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) circa la mancata determinazione del danno, da parte della Corte distrettuale, ai sensi della citata disposizione già vigente al momento della pronuncia di appello.

8. Con il primo, secondo e terzo motivo del ricorso incidentale condizionato F.C. lamenta l’omessa valutazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, con violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo relativamente al terzo, quarto e quinto contratto (primo motivo), alla nullità della clausola dei contratti stipulati ai sensi del CCL del 2000 (secondo motivo) e agli ultimi due contratti, stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 (terzo motivo); eccepisce, poi, la non conformità della L. n. 183 del 2010, art. 32 all’ordinamento della Unione Europea e, in particolare, alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

9. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.

10. Vanno richiamati i principi affermati da questa Corte secondo cui: a) in via di principio è ipotizzabile una risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti (cfr. Cass. 6.7.2007 n. 15264; Cass. 7.5.2009 n. 10526); b) l’onere di provare circostanze significative al riguardo grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione per mutuo consenso (cfr. Cass. 4.8.2011 n. 16932; Cass. 29.4.2011 n. 9583); c) la relativa valutazione da parte del giudice costituisce giudizio di merito; d) la mera inerzia del lavoratore nel contestare la clausola appositiva del termine non è sufficiente a far ritenere intervenuta la risoluzione per mutuo consenso.

11. Tale orientamento, del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c. va ribadito anche in questa sede, così conformandosi l’indirizzo prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice decorso del tempo.

12. Nella specie la Corte di merito si è attenuta a tali principi rilevando, con un accertamento di fatto privo di errori logici e giuridici, che al silenzio serbato per alcuni periodi non poteva essere attribuito il valore negoziale di acquiescenza, per disinteresse alla prosecuzione del rapporto, stante la reiterata stipula di numerosi contratti a termine tra le parti che ingenerava una rafforzata aspettativa di assunzione e che evidenziava, per contro, un interesse del lavoratore, che si trovava in una situazione di soggezione che lo portava a non formulare obiezioni, alla prosecuzione del rapporto.

13. Il secondo e terzo motivo non sono meritevoli di pregio in quanto non sono pertinenti alla ratio decidendi della gravata sentenza in ordine alle ragioni di nullità del contratto a termine del 24.5.2001.

14. Il quarto motivo è, invece, fondato.

15. Giova precisare che il contratto a tempo determinato, dal 24.5.2001 al 14.9.2001, fu stipulato ai sensi dell’accordo del 5.4.97 in applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23; le mansioni previste per il F. erano quelli di assistente alla regia per la trasmissione (OMISSIS).

16. Il quadro normativo di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 230, per il personale artistico e tecnico della produzione spettacoli, modificato dalla L. 23 maggio 1977, n. 266, è mutato a seguito della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e degli accordi sindacali che sono conseguiti in ambito RAI del 5.4.1997 nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 23 cit. Detta disposizione consentiva l’apposizione del termine “anche” nella assunzione di personale “di qualsiasi qualifica”…. “per un programma od una pluralità di specifici programmi quando l’impegno per ciascun programma non esaurisce la prestazione giornaliera e/o settimanale”. La previsione distingue, quindi, due ipotesi, quella della assunzione per un singolo programma e quella della assunzione per una pluralità di specifici programmi. Nella prima ipotesi è richiesta solo l’unicità del programma. Nella seconda ipotesi è richiesta la specificità, nonchè l’ulteriore requisito concernente il mancato esaurimento della prestazione giornaliera o settimanale nell’impegno richiesto per ciascun programma.

17. Questa Corte afferma ormai da tempo che questi ultimi due requisiti sono richiesti solo per il caso di pluralità di programmi, come si evince sia dalla struttura sintattica della frase, sia dal fatto che il requisito del mancato esaurimento della prestazione è espressamente collegato all’impegno per ciascun programma, che quindì sottintende la pluralità di programmi.

18. Diversamente, quando il programma è unico, è legittima l’apposizione del termine, senza necessità di ulteriori requisiti. In particolare non sono richiesti tutti quegli elementi che la giurisprudenza prima richiamata desume dal concetto di specificità. Questa interpretazione è stata ribadita dal successivo contratto collettivo dell’8.6.2000, il cui punto 4 lett. a) prevede la possibilità di apporre il termine nelle ipotesi di assunzione “per un programma od una pluralità di specifici programmi”, senza più richiedere il mancato esaurimento della prestazione giornaliera o settimanale.

19. In conclusione, tanto in base all’accordo del 1997, quanto in base all’accordo del 2000 (che aveva come data di scadenza il 31.12.2003) bisogna distinguere due ipotesi di assunzione, a seconda che il contratto di lavoro venga stipulato per un programma o per una pluralità di programmi: nel caso di assunzione per un programma non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quello della unicità del programma, che peraltro non esclude, come la giurisprudenza ha sempre messo in evidenza, che lo stesso possa essere articolato in più puntate.

20. Questa ricostruzione della disciplina dei contratti a tempo determinato della RAI è stata già delineata da Cass. 23.11.2010 n. 23686, Cass. 14.9.2012 n. 15455, Cass. 2.4.2014 n. 7667 e Cass. 31.3.2014 n. 7453.

21. Ulteriore corollario di ciò è che, come questa Corte ha già statuito (cfr. Cass. n. 27/2014), con orientamento cui va data continuità, le clausole degli accordi collettivi aziendali del 5.4.97 e dell’8.6.2000 per i dipendenti RAI, stipulate ai sensi dell’abrogato art. 23 della L. n. 56 del 1987, che prevedono ipotesi di apposizione del termine ulteriori rispetto a quelle legali, rientrano nel regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e, quindi, mantengono, al pari dei contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, la propria efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi.

22. Di conseguenza, nella fattispecie in esame, non può convenirsi con il giudizio della Corte di appello che ha ritenuto invece che la formulazione letterale dell’accordo del 5.4.1997 ripropone il tenore della disposizione legale di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) restando altresì irrilevante la questione, per quanto sopra detto, del mancato richiamo all’accordo del 16.12.1997.

23. In definitiva il motivo va accolto; l’esame delle altre doglianze, tanto degli restanti motivi del ricorso principale quanto di quelli del ricorso incidentale, resta assorbito.

24. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che procederà a nuovo esame conformandosi ai principi di diritto di cui in motivazione, esaminerà le questioni di cui ai motivi ritenuti assorbiti in questa sede e provvederà, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il quarto motivo di ricorso principale, rigettati i primi tre e assorbiti gli altri nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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