Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20132 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 15/07/2021), n.20132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3373-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2010 della COMM.TRIB.REG. di AOSTA,

depositata il 09/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine da due avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di Aosta in materia di imposte dirette ed iva degli anni 2002 e 2o03, nonché una cartella di pagamento emessa per la riscossione cd frazionata delle maggiori imposte dovute, nei confronti di A.L..

L’Agenzia delle Entrate aveva basato tali accertamenti sulle movimentazioni bancarie del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 in materia di redditi, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2 in materia di iva, ritenendo che il contribuente non avesse giustificato fiscalmente tali movimentazioni Il contribuente, con distinti ricorsi, impugnava sia i due accertamenti che la cartella emessa per la riscossione provvisoria.

La commissione provinciale di Aosta accoglieva, con sentenza nr 3/1/2009 e nr 4/1/2009, in larga parte i ricorsi riducendo gli importi su cui si basava la pretesa fiscale; in particolare ritenendo non giustificati per il 2002 movimenti per 62557,50, cui dovevano aggiungersi Euro 11768,77 per prelievi bancomat, e per il 2003 movimenti per 873303,91, su cui doveva essere ricalcolata la pretesa fiscale.

Anche il ricorso inerente la cartella provvisoria di pagamento, era parzialmente accolto con proporzionale riduzione del dovuto in relazione alla pretesa come risultante dalle sentenze predette.

Avverso tali sentenze era proposto appello dalla Agenzia delle Entrate, e appello incidentale dal contribuente.

La Ctr, riuniti i ricorsi, confermava le sentenze impugnate, considerando che il contribuente con il deposito della perizia giurata avesse dimostrato solo le ragioni fiscali sottese alle movimentazioni. Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, tramite l’avvocatura, affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile:

Violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Non si costituiva il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, poiché la CTR ha ritenuto assolto l’onere controprobatorio gravante sul contribuente circa la destinazione dei prelievi e dei versamenti operati dall’imprenditore sui conti correnti.

La censura è infondata.

In via di principio, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2 in materia di dichiarazione dei redditi, che in relazione al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2 è consentito all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari dallo stesso intrattenuti. Ma la presunzione semplice, di cui ai citati articoli, circa l’omessa sottrazione di ricavi conseguiti, correlata agli accertati prelevamenti e versamenti, operati sui conti correnti bancari, deve ritenersi superata qualora tali voci siano state regolarmente contabilizzati e lo stesso contribuente, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 14420 del 08/07/2005, Rv. 582676 – 01).

Con il motivo proposto l’Agenzia ricorrente invero pare far riferimento alla “inerenza” della movimentazione finanziaria all’attività di impresa, che non è affatto pertinente alla presunzione legale relativa in questione, e quindi al di fuori della res litigiosa, bensì ad un onere previsto dall’art. 109, comma 5, TUIR, riguardando le componenti negative del reddito di impresa e non quindi quelle positive, quale quella in questione (vedi ord. del 18.4.2017 n. 9761). Nel caso, il giudice del merito con accertamento esente da vizi logici, ha ritenuto, in base alla perizia stragiudiziale depositata, era stata in parte provato che i prelievi si riferissero al pagamento di fornitori e i versamenti provenissero sempre da attività di impresa. Del resto il fatto stesso che il giudice del merito abbia non considerato giustificati tutti i movimenti, nell’ambito dei principi contabili afferenti all’impresa, dimostra come l’accertamento sia stato condotto con specificità ed analiticamente, rifuggendo da accertamenti “all’ingrosso” contrariamente a quanto dedotto con il motivo del ricorso. Pare evidente che nell’ambito della presunzione di cui all’art. 32 citato, il giudice doveva solo accertare quali movimenti erano relative all’impresa e della relativa contabilizzazione, e non poteva spingersi, senza violare il principio della domanda, anche ad accertare l’esistenza nella dimostrazione del requisito dell’inerenza all’attività di impresa come previsto dall’art. 109, comma 5, TUIR. Come si vede il ricorrente contestando sotto diversi profili la prova, si prefiggeva di attaccare il processo logico e la motivazione, al fine di ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, che invece il giudice del merito ha condotto nella specie in modo particolarmente dettagliato ed approfondito, pervenendo, attraverso una diversa selezione degli elementi rilevanti – la cui scelta ed il cui apprezzamento appartiene al giudice di merito – ad una diversa ricostruzione dei fatti, pertanto tale motivo va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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