Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20131 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 24/09/2020), n.20131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18095-2019 proposto da:

COMUNE di FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI

MEGLIO;

– ricorrente –

contro

ARCICONFRATERNITA SANTA MARIA VISITAPOVERI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPAOLO BUONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2401/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Considerato che:

Con sentenza nr. 2401/2019 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Arciconfraternita di Santamaria Visita poveri avverso la pronuncia nr. 1677/2018 della CTP di Napoli avente ad oggetto l’avviso di accertamento Imu emesso dal Comune di Forio per l’anno 2012.

Rilevava che non era configurabile alcun vizio di notifica del ricorso per la presentazione del plico allo sportello comunale recante solo il timbro per ricevuta senza firma del funzionario stante l’avvenuta costituzione del Comune. Escludeva poi la fondatezza della pretesa impositiva fatta valere dal Comune alla luce della produzione documentale da parte della contribuente attestante l’inserimento degli immobili negli edifici di interesse storico ed artistico sicchè ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 10 e 12, operava la presunzione del carattere storico che non era stato vinta da un prova contraria dell’Amministrazione comunale.

Avverso tale decisione il Comune di Forio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 20, e dell’art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta infatti che il ricorso introduttivo non avrebbe ottemperato alle previsioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 20, riportando in calce allo stesso solo il timbro per ricevuta e non anche la firma dell’addetto al protocollo comunale.

Sostiene che tale vizio integrerebbe un’ipotesi di inesistenza non sanabile con la costituzione in giudizio del Comune.

Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 10 e 12, e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Critica infatti la decisione nella parte in cui ha riconosciuto al bene de quo il carattere storico artistico pur in mancanza di un apposito decreto del Ministero che avrebbe dovuto essere notificato agli interessati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12.

Con il terzo motivo deduce l’omesso esame di un documento essenziale e l’erronea applicazione dell’onere della prova la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. degli art. 115 e 166 c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Censura, in particolare, il ragionamento seguito dalla CTR laddove ha ritenuto che la mera produzione di un elenco redatto dalla Soprintendenza faccia presumere la natura di bene di interesse artistico.

Osserva infatti che il giudice di appello avrebbe dovuto rigettare il gravame non sussistendo alcun onere da parte dell’amministrazione di contestare la valenza probatoria di tale documento.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in relazione alla prospettata violazione dell’art. 366 c.p.c.

Occorre ricordare che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.

Com’è noto, l’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso.

Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” (art. 366 c.p.c., n. 3), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. Esiste, pertanto, un rapporto di complementarità tra il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e quello – che lo segue nel modello legale del ricorso – della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione” (dell’art. 366 c.p.c., n. 4), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati.

Nel caso di specie, il ricorrente ha svolto una breve esposizione sommaria dei fatti riportando in sintesi le questioni dibattute fra le parti ed il contenuto della decisione del giudice di primo grado, precisando i motivi di censura per i quali ha proposto il gravame ragioni.

In tali condizioni, alla stregua delle ragioni e dei principi di diritto dianzi evidenziati, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia assolto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Ciò posto il primo motivo è infondato.

Va premesso che nel processo tributario, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, al precedente art. 16, comma 3, è senz’altro valida la notificazione del ricorso introduttivo effettuata dal contribuente, senza ricorrere all’ufficiale giudiziario o al servizio postale, ma con la consegna diretta presso la sede di quest’ultimo ad impiegato addetto “che ne rilascia ricevuta sulla copia”.

La norma de qua non prevede modalità specifiche di consegna o particolari oneri di ricezione da parte dell’ente impositore.

Pertanto nel caso di un ricorso che, come nel caso di specie, venga notificato direttamente presso l’ente impositore e che rechi un timbro ed un numero di protocollo, ancorchè privo di una sottoscrizione da parte del ricevente, non può non ritenersi che lo stesso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, come del resto comprovato dalla costituzione in giudizio dell’ente (Cass. 2019 nr. 8194).

Il secondo motivo è infondato con l’assorbimento del terzo.

La questione che pone la ricorrente verte, dunque, sulla non applicabilità del beneficio fiscale previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5, agli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 della stessa legge, e successive modifiche, appartenenti ad enti ecclesiastici in assenza di un formale provvedimento amministrativo.

Ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto già affermato in precedenza da questa Corte nella sentenza n. 19878/2016, laddove partendosi dalla ricognizione dell’esigenza di equità fiscale, derivante dalla considerazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta (Corte Cost., sentenza n. 345/2003), è che è alla base dell’agevolazione dettata dal legislatore, si è ritenuto necessario distinguere la disciplina tra i beni di proprietà provata e quelli di proprietà pubblica.

Questi ultimi godono sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre la proprietà privata ne gode solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, da parte della Soprintendenza.

Per l’effetto, per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una presunzione di interesse storico ed artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 1, il quale prevede che siano da considerarsi beni culturali ai fini del godimento della tutela codicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, che presentino un semplice “interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico”.

Tale presunzione sussiste poi fino a quando non sia stata effettuata una verifica da parte del Ministero competente, che può avvenire d’ufficio o su istanza dei soggetti a cui le cose appartengono, circa la effettiva sussistenza dell’interesse culturale del bene (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 2), ma nel senso che è destinata a venire meno nella sola ipotesi in cui, all’esito della verifica sul bene, non dovesse essere riscontrato alcun interesse culturale.

Alla luce di tale differente regime, ed in vista dell’applicazione del beneficio fiscale previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5, agli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 stessa legge, e successive modifiche, appartenenti ad uno dei soggetti oggi individuati dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, deve concludersi nel senso che non è necessaria la preesistenza di un formale provvedimento che riconosca l’interesse culturale, emesso dall’autorità amministrativa ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, provvedimento, invece, necessario per i beni privati (Cass. nr. 12307 e nr. 25947/2017; Cass. nr. 19878/2016).

Nel caso di specie, il provvedimento adottato dalla Sopraintendenza ai beni culturali e architettonici di Napoli ha natura meramente ricognitiva, e non innova rispetto alla preesistente situazione, che, appunto in ragione della detta presunzione, legittimava il riconoscimento del beneficio fiscale, indipendentemente dall’avvenuta trascrizione del provvedimento presso i registri immobiliari.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese di lite vanno compensate in ragione degli orientamenti giurisprudenziali non univoci.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di legittimità.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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