Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20131 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 23/09/2010), n.20131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
K.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. PRETI RAIMONDO,
giusta elezione di domicilio del suddetto difensore in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il provvedimento R.G. 459/08 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,
del 19/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Il ricorso per cassazione di K.M. avverso il decreto del Giudice di pace di Bologna in data 19.6.2008, di convalida del provvedimento del Questore di Prato che ha disposto il trattenimento del ricorrente non risulta notificato ad alcuno.
Sussistono, pertanto, gli estremi per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. “.
2 .- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010