Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20131 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.17/08/2017),  n. 20131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28713/2012 proposto

INGROSSO BEVANDE PESCHIERA S.A.S. IN LIQUIDAZIONE P.IVA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio

dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata difesa dall’avvocato

GAETANO SORBELLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO BOCCEA 34, presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA FERA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO MATAFU’, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1371/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/12/2011, R. G. N. 733/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1371/2011 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia n. 1597/2008, emessa dal Tribunale della stessa città con cui, in parziale accoglimento della domanda di M.D. proposta avverso la Ingrosso Bevande Peschiera sas, quest’ultima era stata condannata al pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso, dell’indennità per ferie non godute, della differenza per lavoro ordinario sulla base delle buste paga sottoscritte e del TFR.

2. A fondamento della propria decisione i giudici di seconde cure hanno evidenziato che: 1) l’eccezione di inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l’indennità sostitutiva di preavviso, per non avere la M. formulato tale pretesa nel tentativo di conciliazione, era infondata perchè la volontà manifestata dalla lavoratrice in quella sede investiva l’intero rapporto; 2) le contestazioni rese dalla società in relazione alla ricostruzione dei fatti e alla determinazione del quantum dovuto, operate dal primo giudice, erano infondate alla stregua delle risultanze istruttorie.

3. Per la cassazione propone ricorso la sas in liquidazione Ingrosso Bevande Peschiera affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso M.D..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 410 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ribadito l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento della indennità sostitutiva di preavviso quando era evidente che in sede di tentativo di conciliazione tale domanda era stata completamente omessa.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) e, cioè, sulla condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso cui la Corte era pervenuta a seguito di un errato convincimento sulle risultanze delle deposizioni testimoniali.

4. Con il terzo motivo viene eccepita la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5): in particolare, per avere la Corte territoriale omesso qualsiasi valutazione sulla disposta condanna del datore di lavoro al pagamento di ROL e delle festività soppresse pur in assenza di prova sulla spettanza di tali emolumenti.

5. Con il quarto motivo la società si duole della violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 160 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dipendenti di Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, stipulato il 22.9.99 nonchè della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere errato i giudici del merito nell’avere riconosciuto al lavoratore il TFR comprensivo dei compensi per lavoro festivo e della indennità sostitutiva ferie che non andavano, invece, computati.

6. Il primo motivo è privo del requisito della decisività.

7. E’ orientamento costante di questa Corte (tra le altre Cass. 16.8.2004 n. 15956; Cass. 14.10.2009 n. 21797 in motivazione) quello secondo cui la questione relativa al mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall’art. 412 bis c.p.c., quale condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro, deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all’art. 416 c.p.c. e può essere rilevata dal giudice d’ufficio purchè non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., con la conseguenza che ove l’improcedibilità dell’azione, ancorchè segnalata dalla parte non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, detta questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.

8. Ne consegue l’irrilevanza della doglianza avverso le argomentazioni della Corte distrettuale che si è comunque pronunciata sulla eccezione sebbene non fosse obbligata alla stregua del principio sopra esposto cui si intende dare continuità.

9. Il secondo, terzo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

10. Trattasi, infatti, di censure che consistono nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (tra le altre Cass. 23.12.2009 n. 27162; Cass. 6.3.2008 n. 6064).

11. Con riguardo, infatti, alle critiche circa le conclusioni del CTU, deve osservarsi che in sede di ricorso per cassazione tali contestazioni non sono ammissibili perchè si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie.

12. Questo principio è ancor più significativo e pertinente, nel caso in esame, ove i giudici del merito hanno scelto una delle due opzioni di calcolo offerte dal consulente tecnico di ufficio in sede di elaborato procedendo, altresì, ad un esame dei riscontri probatori documentali avvalorati dall’esito della prova orale.

13. In ordine alle prospettate violazioni di legge, va osservato che le stesse non sussistono perchè non si deduce che il giudice abbia errato nella individuazione nella norma regolatrice, ma si allega che questi abbia ravvisato erroneamente, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi di una determinata fattispecie normativamente regolata dalla contrattazione collettiva: tale valutazione, però, comporta un giudizio di fatto e non di diritto.

14. Quanto, infine, alla doglianza sulla interpretazione della domanda (in particolare se alcune voci stipendiali avessero o meno costituito oggetto della pretesa azionata), deve precisarsi che l’interpretazione della domanda, costituendo un giudizio di fatto, è censurabile soltanto allorchè il giudice del merito ne abbia omesso l’esame (cfr. tra le altre Cass. 11.3.2011 n. 5876; Cass. 22.7.2009 n. 17109) ma non se l’abbia compiuta (come nel caso di specie) motivando sul suo convincimento.

15. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

16. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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