Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20130 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 23/09/2010), n.20130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.H., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. BENINI CARLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FORLI’ – CESENA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 25/08 del GIUDICE DI PACE di FORLI’ del

30.5.08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO

Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore:

“Il ricorso per cassazione di Z.H. avverso il decreto del Giudice di pace di Forli’ in data 4.6.2008, di rigetto del ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Forli’ (intimato che non ha svolto difese;) che ha disposto l’espulsione del ricorrente, appare manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. non contenendo alcun quesito in relazione al generico motivo di illegittimita’ del provvedimento impugnato per insussistenza dei motivi legittimanti l’espulsione.

Sussistono, pertanto, gli estremi per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA