Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2013 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17129-2019 r.g. proposto da:

O.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Ameriga

Petrucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Rionero in Vulture (PZ), Via G. Marconi n. 76;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, depositata in

data 20.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/12/2020 dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha rigettato l’appello proposto da O.S., cittadino della Nigeria (Edo State), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 21.1.2018 dal Tribunale di Potenza, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato a Benin City (Edo State) il 20.10.1987 e di essere di religione cristiana e di etnia Edo; 2) di essere orfano di madre e avere vissuto a Benin City con il padre che era un direttore d’albergo; 3) di aver subito l’uccisione del padre da parte di fiancheggiatori del governo che non volevano che il padre svolgesse attività politica antigovernativa; iv) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè timoroso di essere ucciso da parte degli assassini del padre.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, perchè non era stato allegato un motivo di persecuzione politica alla base della richiesta di protezione; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio – paese riferito all’Edo State, regione nigeriana di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano e perchè il pericolo allegato era stato illustrato in modo generico e dunque inammissibilmente.

2. La sentenza, pubblicata il 20.11.2018, è stata impugnata da O.S. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, il diniego dello status di rifugiato.

2. Con il secondo mezzo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, del rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, per il mancato riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria.

4. Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dichiarare la nullità della procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, autenticata nella firma dal difensore.

Essa infatti non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa – come sopra accennato – il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

In definitiva, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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