Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20129 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19477-2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS), in qualità di socia della Snc Colucci Angela &

C, elettivamente domiciliate in i ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso

lo studio dell’avvocato NANNA VITO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOLENTINO FILIPPO, giusta procura alle liti a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 24/03/09, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 51/02/09 la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dalle odierne ricorrenti avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto nei confronti degli avvisi di accertamento, con i quali era stato rettificato, sia nei confronti della società che delle sode, il reddito dichiarato, ai fini IRAP, IRPEF ed IVA, per l’anno 2001. Il giudice di appello riteneva adeguatamente motivati gli avvisi di accertamento, con riferimento al processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza e notificato al legale rappresentante della società contribuente.

Avverso la sentenza n. 51/02/09 hanno proposto ricorso per cassazione C.A., in proprio e quale legale rappresentante della società Colucci Angela & C. s.n.c. e G.M., in qualità di socia della predetta società, articolando due motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. Il ricorso appare inammissibile.

Le ricorrenti, con i motivi di ricorso deducono, invero, la nullità dell’impugnata sentenza per violazione di norme sul procedimento (artt. 276 e 359 c.p.c.) e sul diritto di difesa, nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33 e 39. E tuttavia, pur avendo le ricorrenti formulato i relativi quesiti di diritto, questi si palesano del tutto inidonei, in relazione allo scopo perseguito dalla norma di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Ed invero, va rilevato che il principio di diritto che la parte è tenuta a formulare a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, esposta in modo tale che dalla risposta (affermativa o negativa) che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Ne consegue, pertanto, che è certamente inammissibile il quesito che si risolva nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata, o correttamente applicata, una certa norma, dovendo il quesito investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. 4044/09, S.U. 3519/08, S.U. 20360/07).

Nel caso di specie, con i quesiti formulati in relazione ai due motivi di ricorso, le istanti si limitano a richiedere alla Corte di stabilire: se deve ritenersi radicalmente nulla la sentenza del giudice di secondo grado, in quanto emessa in violazione delle norme sul diritto di difesa; se è vero che l’omessa allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento ne comporta la nullità; se è vero che per procedere al recupero a tassazione con l’avviso di rettifica bisogna fare riferimento al p.v.c. del Nucleo di P.T., da allegarsi necessariamente all’avviso di accertamento; se è vero che in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., il p.v.c. si deve riferire a tutte le imposte venute in contestazione. Sicchè i proposti quesiti appaiono dedotti in forma del tutto astratta, senza riferimento alcuno alla fattispecie concreta ed alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”).

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione nel presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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