Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20129 del 30/07/2018
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20129 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIGNA MARIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8179-2016 proposto da:
D.D., V.V.,
– ricorrenti contro
A.A.;
1
Data pubblicazione: 30/07/2018
BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP per azioni in
persona del Presidente e legale rappresentante Dott.
VITO ANTONIO PRIMICIERI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 6, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE CAPPIELLO, rappresentata e
RAFFAELE DELL’ANNA giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro
LEO GIOVANNI PAOLO;
– intimato –
Nonché da:
LEO GIOVANNI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio
dell’avvocato SILVIO DI CASTRO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO C. DE
MATTEIS giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro
B.B.
A.A.;
intimati
–
avverso la sentenza n. 417/2015 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 16/06/2015;
2
difesa dagli avvocati GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE,
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
3
ORDINANZA
rilevato che Leo Giovanni Paolo ha proposto ricorso incidentale avverso la
sentenza 417/15 del 16-4/16-6-2015 della Corte d’Appello di Lecce;
che detto ricorso incidentale non risulta notificato alla banca popolare pugliese,
che ha partecipato al giudizio di secondo grado e che ha interesse a
dedotte in giudizio;
P.Q.M.
Dispone che il detto ricorso incidentale sia notificato alla Banca Popolare
Pugliese entro il termine di 90 gg dalla comunicazione della presente
ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma in data 8-3-2018
contraddire allo stesso, atteso anche il vincolo che unisce le obbligazioni