Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20129 del 30/07/2018

Civile Ord. Sez. 3 Num. 20129 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8179-2016 proposto da:
D.D., V.V.,

– ricorrenti contro

A.A.;

1

Data pubblicazione: 30/07/2018

BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP per azioni in
persona del Presidente e legale rappresentante Dott.
VITO ANTONIO PRIMICIERI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 6, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE CAPPIELLO, rappresentata e

RAFFAELE DELL’ANNA giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

LEO GIOVANNI PAOLO;
– intimato –

Nonché da:
LEO GIOVANNI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio
dell’avvocato SILVIO DI CASTRO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO C. DE
MATTEIS giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

B.B.
A.A.;

intimati

avverso la sentenza n. 417/2015 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 16/06/2015;

2

difesa dagli avvocati GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE,

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. MARIO

CIGNA;

3

ORDINANZA
rilevato che Leo Giovanni Paolo ha proposto ricorso incidentale avverso la
sentenza 417/15 del 16-4/16-6-2015 della Corte d’Appello di Lecce;
che detto ricorso incidentale non risulta notificato alla banca popolare pugliese,
che ha partecipato al giudizio di secondo grado e che ha interesse a

dedotte in giudizio;
P.Q.M.
Dispone che il detto ricorso incidentale sia notificato alla Banca Popolare
Pugliese entro il termine di 90 gg dalla comunicazione della presente
ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma in data 8-3-2018

contraddire allo stesso, atteso anche il vincolo che unisce le obbligazioni

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