Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20129 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.17/08/2017),  n. 20129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9750-2011 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO e PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

DE SANTIS MARIA IVA, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

DE SANTIS MARIA IVA, C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

D’AMATI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI NICOLA D’AMATI, CLAUDIA COSTANTINI e NICOLETTA D’AMATI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO e PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1180/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2010, R. G. N. 2624/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione;

udito l’Avvocato CLAUDIO SCAGNAMIGLIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del 18.3.03 con cui il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto la domanda svolta da D.S.M.I. per sentir dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 2.4.87 – previo accertamento della nullità delle clausole oppositive del termine contenute nei 12 contratti di lavoro a termine stipulati tra le parti dal 1987 al 10.6.98 – oltre allo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa in regime di subordinazione anche nei periodi lavorati senza alcun contratto; accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e per l’effetto annullare la transazione sottoscritta dalla ricorrente nel settembre 1990 (rectius: 4.9.89); accertare e dichiarare che la ricorrente aveva diritto al trattamento economico e normativo di programmista regista di 2^ livello; condannare la RAI al pagamento di tutte le retribuzioni, anche per gli intervalli non lavorati e per i periodi di lavoro non regolarizzati; accertare e dichiarare che dal 10.6.98 era stata illegittimamente privata di ogni attività lavorativa e della retribuzione, ovvero annullare il licenziamento attuato con effetto da tale data e conseguentemente condannare la RAI alla reintegra nel posto di lavoro con le mansioni di programmista regista di 2^ livello, nonchè al pagamento delle retribuzioni dovute dal 10.6.98.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, riconosciuta l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.6.92, ritenendo valida la detta transazione, condannava la Rai alla reintegra della lavoratrice nel suo posto di lavoro con qualifica e mansioni espletate al momento del licenziamento, avvenuto alla scadenza dell’ultimo contratto a termine (10.6.98), nonchè al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate da tale data, oltre accessori ed al versamento dei contributi previdenziali.

La RAI chiedeva la riforma della sentenza – previa declaratoria di nullità della medesima per contrasto tra dispositivo e motivazione – con conseguente rigetto di tutte le domande attrici. Resisteva la lavoratrice proponendo appello incidentale in ordine a tutte le domande non accolte.

Con sentenza depositata il 12.4.10, la Corte d’appello di Roma in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava intercorso tra le parti un rapporto a tempo indeterminato a far tempo dal 4.9.89; ordinava il ripristino del rapporto di lavoro con inquadramento della D.S. nelle mansioni di “programmista regista” di classe retributiva 4 di cui al CCNL 1990; condannava la società a risarcire il danno alla lavoratrice, in misura pari alle retribuzioni spettanti per la figura professionale di “programmista regista” di quarta classe retributiva dalla messa in mora del 17.6.98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; condannava la società appellante al pagamento, in favore della D.S., delle retribuzioni quale programmista regista di classe retributiva 4 per i periodi 1.6/25.8.92 e 1.9/13.10.97, oltre agli accessori di legge fino al soddisfo, nonchè al risarcimento del danno per omissione contributiva.

La Corte capitolina accertava che la transazione stipulata il 4.9.89 (e non nel settembre 1990), prevedeva la rinuncia della lavoratrice a pretese inerenti il periodo pregresso, in cambio di una nuova assunzione a termine (4.9.89-6.7.90), ritenuta tuttavia illegittima:

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la RAI, affidato a sei motivi.

Resiste la D.S. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resiste la RAI con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la Rai s.p.a. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c.

Lamenta che la sentenza impugnata rigettò erroneamente la proposta eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso.

Il motivo è infondato. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 11 marzo 2011 n. 5887, Cass. 9 aprile 2015 n. 7156; Cass. 12 gennaio 2015 n.231, Cass.28 gennaio 2014 n. 1780), ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo la cessazione del rapporto, o il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (Cass. 15 novembre 2010 n. 23057). Nessuna delle circostanze indicate dalla citata giurisprudenza risulta fornita, con sufficiente grado di specificità, dalla ricorrente, che neppure specifica, peraltro, il lasso di tempo intercorso tra la cessazione di fatto del rapporto ed il primo atto di costituzione in mora.

2.- Con il secondo ed il terzo motivo la RAI denuncia la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, anche in relazione all’art. 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione in ordine alle specifiche mansioni svolte dalla D.S..

I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Questa Corte ha più volte osservato che a norma della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. e), come modificato dalla L. 23 maggio 1977, n. 266 – la cui “ratio” è quella di consentire, al servizio radiotelevisivo di apprestare, a vantaggio dell’intera collettività, una maggiore varietà e ricchezza di programmi e spettacoli facendo ricorso all’apporto di diverse componenti culturali, artistiche e sociali, al fine di rappresentare, in modo più completo e dialettico, la realtà che si vuole illustrare – per le assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, è necessario che il relativo rapporto di lavoro risponda ad una esigenza di carattere temporaneo che, essendo destinata ad esaurirsi in un certo tempo, non consenta uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa (la trasmissione o lo spettacolo non devono essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limitata nell’arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati ad esaurirsi, Cass. ord. n. 3308 del 02/03/2012); è inoltre necessaria la specificità dello spettacolo o del programma, e cioè che essi, oltre ad essere destinato ad una temporanea necessità (ancorchè esso venga ripetuto nel tempo ed in diverse puntate), sia caratterizzato dall’appartenenza ad una specie di un certo “genus” e sia, inoltre, individuato, determinato e nominato (non essendo tali ultimi requisiti, pur necessari, sufficienti ad integrare la legittimità del termine); è necessario altresì che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicchè non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, dovendo trattarsi di soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell’impresa (su tale ultimo aspetto cfr. in particolare Cass. ord. n. 7222/12). I suddetti principi, inoltre, si applicano anche nel caso di assunzione a termine per l’effettuazione, nell’ambito di spettacoli o programmi “contenitore”, di singoli spettacoli o programmi aventi ad oggetto materie con qualche profilo comune, ed inseribili, pertanto, in un contesto più ampio e generale quale appunto quello proprio del “contenitore” (Cass. n. 16184 del 18/08/2004; Cass. n. 1291 del 24/01/2006; Cass. n. 24049 del 25/09/2008; Cass. n. 11573 del 26/05/2011; Cass. ord. n. 3308 del 02/03/2012; Cass. n. 4849 del 28/02/2014).

La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, evidenziando la pluralità di programmi, alcuni dei quali realizzati e trasmessi per molti anni (con conseguente difetto del requisito della temporaneità dell’esigenza lavorativa), cui la lavoratrice fu adibita; la mancanza di specificità, nel senso sopra riferito, degli stessi; l’assenza del vincolo di necessità diretta, sempre nel senso sopra riferito, evidenziando al riguardo correttamente che esso non può ritenersi implicito nello svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni, anche tecniche, rientranti nella qualifica attribuitagli, evidenziando peraltro la natura sostanzialmente esecutiva di esse, inidonea ad esprimere quel particolare apporto culturale o tecnico richiesto per la realizzazione dei vari spettacoli o programmi.

Ha infine correttamente concluso per l’irrilevanza della legittimità o meno dei contratti stipulati sotto il vigore della disciplina collettiva delegata L. n. 56 del 1987, ex art. 23 una volta dichiarati illegittimi i precedenti, con la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr., ex aliis, Cass. n. 6017/05, Cass. n. 2959/01).

Le censure della ricorrente si sostanziano nella negazione di tali consolidati principi, sicchè debbono senz’altro rigettarsi.

A ciò aggiungasi che al fine di evidenziare l’esistenza del dedotto specifico apporto della D.S., in contrasto con quanto accertato dalla sentenza impugnata, la RAI si limita inammissibilmente a riprodurre diverse pagine di proprie allegazioni contenute nei suoi pregressi scritti difensivi, demandando irritualmente a questa Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

3.- Con il quarto ed il quinto motivo la RAI denuncia la violazione dell’art. 1398 c.c.

Dopo aver riportato brani, non propriamente pertinenti della sentenza impugnata, la ricorrente lamenta di aver eccepito che i contratti a termine de quibus vennero stipulati dal direttore del personale e non già dal direttore generale che solo possedeva tale legittimazione.

I motivi sono inammissibili, non chiarendo la ricorrente come, quando ed in quali termini la questione venne sollevata in grado di appello (cfr. Cass. n. 7149/2015, Cass. n. 23675/2013), non producendo peraltro neppure i relativi scritti difensivi in contrasto con l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

6.- Con il sesto motivo la RAI lamenta la mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Il motivo è fondato.

La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, ha stabilito che “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

La L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica ha poi disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32,comma 5 si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Le S.U. di questa Corte (sent. n.21691/2016) hanno stabilito che tale disciplina si applica anche ai giudizi in corso quale che sia l’epoca della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, salvo il limite del giudicato, nella specie insussistente.

La sentenza impugnata deve pertanto cassarsi in ordine alla determinazione della misura risarcitoria, con rinvio ad altro giudice per la sua quantificazione alla luce del predetto L. n. 183 del 2010, art. 32 per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione a decorrere dalla detta pronuncia (cfr. Cass. n. 3062/16), oltre che per la determinazione delle spese, comprese quelle inerenti il presente giudizio di legittimità.

7.- Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva infatti che il primo motivo, in ordine alla sussistenza del vincolo di necessità diretta e dichiaratamente condizionato, è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al relativo motivo del ricorso principale.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 27 del c.c.n.l. Lamenta la D.S. che la sentenza impugnata errò nel ritenere che non le spettassero le richieste differenza retributive per scatti biennali di anzianità, escludendo dal computo i periodi intermedi non lavorati. Evidenzia che il c.c.n.l. prevedeva gli scatti di anzianità allo scadere di un biennio, essendo irrilevante che questo sia stato in tutto o in parte lavorato.

Il motivo è fondato, avendo la Corte di merito omesso qualsivoglia esame in orine alla questione della maturazione degli scatti di anzianità biennali.

Il terzo motivo censura il mancato riconoscimento della progressione automatica della carriera della D.S. sul presupposto della mancata effettività della prestazione lavorativa nei periodi intermedi.

Il motivo è per un verso inammissibile censurando una interpretazione, e dunque un giudizio di fatto, della sentenza impugnata, congruamente motivato. Per il resto è infondato stante il principio della non spettanza (neppure) della retribuzione per gli intervalli non lavorati (salva la costituzione in mora del datore di lavoro, Cass. n. 286/16), non aventi neppure efficacia sospensiva della prescrizione (Cass. n. 22146/14) e dunque sostanzialmente efficacia sospensiva del rapporto (cfr. Cass. n. 903/14), considerato che la riunificazione in un solo rapporto, operando “ex post”, non incide sulla mancanza di una effettiva prestazione negli spazi temporali tra contratti a tempo determinato (Cass. n.20858/05). La ricorrente non spiega adeguatamente, in contrasto col principio dell’autosufficienza, perchè per il passaggio dal 4^ al 3^ livello retributivo, non era richiesta dal c.c.n.l. – a differenza di quanto invece a suo dire previsto per il passaggio nel 2^ livello – la effettività di lavoro; per il resto la D.S. si limita a riportare, in modo irrituale e non propriamente perspicuo, numerosi brani, paragrafi, capitoli ed atti della fase di merito, demandando inammissibilmente a questa Corte di selezionarne le parti rilevanti ed utili alle tesi della lavoratrice (cfr. Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

8.- In conclusione deve accogliersi il sesto motivo del ricorso principale, rigettati i restanti, nonchè il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettati i restanti. La sentenza impugnata deve dunque cassarsi in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale, rigettati i restanti, nonchè il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettati i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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