Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20128 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10847-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., S.R., R.K.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO di BOLZANO del 27/01/09, depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

Osserva:

La CT di secondo grado di Bolzano ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 35/05/2007 della CT di primo grado di Bolzano che ha accolto il ricorso dei contribuenti R.K., S.R. e M.M. – ed ha così annullato gli avvisi di liquidazione di imposta di registro ed ipotecaria relativi ai contratti di mutuo con garanzia ipotecaria ed iscrizione di vincolo, avvisi emesso sul presupposto che non siano applicabili al predetto contratto le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2 trattandosi di atto non relativo all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo 4^ della L. n. 865 del 1971.

La predetta CT ha motivato la decisione ritenendo che la normativa di agevolazione non è abrogata e che le competenze in materia edilizia residenziale pubblica – salvo quelle espressamente mantenute allo Stato – sono trasferite alle regioni. L’equiparazione fatta dalla stessa Agenzia delle Entrate (nella risoluzione n. 66/E di data 28.2.2008) ai programmi residenziali dello Stato di quelli costituisce giustificazione della applicabilità del beneficio anche al contratto qui in esame, senza che rilevi in contrario la mancanza di un istituto creditizio come mutuante. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva la parte contribuente.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), la parte ricorrente si duole della violazione del limite fissato dalla predetta norma dell’art. 32 (concessione del beneficio in relazione ai soli atti attuativi dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo 4^ della L. n. 865 del 1971) cui non può addurre effetto estensivo la L. n. 865 del 1971, art. 70 giacchè quest’ultimo è stato poi abrogato dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42.

Il motivo di impugnazione è manifestamente fondato e va accolto, con conseguente cassazione della pronuncia di appello e adozione da parte di questa Corte di pronuncia nel merito (nel senso del rigetto del ricorso proposto dal contribuente contro il provvedimento impositivo), ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2. Invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che:

“Le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4^ L. 22 ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione” (Cassazione civile , sez. trib., 24 maggio 2005, n. 10950; conformi Cass., sez. trib., 09 dicembre 2008, n. 28903; Cass. 5 giugno 1997 n. 5023; Cass. 28 luglio 1994 n. 7062).

Ed inoltre nel senso chef In tema di agevolazioni tributarie, il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42 ha espressamente abrogato tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni diverse da quelle contenute nello stesso D.P.R., comprese quelle che, come la L. n. 865 del 1971, art. 70 in materia di edilizia residenziale pubblica, estende “tutte le agevolazioni ed esenzioni” alle opere realizzate in base a leggi di regioni a statuto speciale. Pertanto, l’abrogazione della L. n. 865 cit., art. 70 comporta la negazione del rimborso dell’imposta pagata dal contribuente per l’iscrizione dell’ipoteca, rilasciata a favore della regione Friuli Venezia Giulia, in relazione al contributo agevolato, in materia di edilizia residenziale pubblica, ottenuto ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 75 del 1982, art. 94″ (Cass., sez. trib., 27 agosto 2004, n. 17150).

Poichè non vi è ragione di immutare il consolidato indirizzo, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate secondo la soccombenza, con compensazione delle spese dei gradi di merito, per l’incertezza della materia all’epoca delle adottate decisioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di questo grado, liquidate in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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