Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20128 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.17/08/2017),  n. 20128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8328-2011 proposto:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M.C., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato

GIULIA PRIMICERIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCA POTI’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9806/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2010, R. G. N. 10711/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;

udito l’Avvocato FRANCESCA POTI’.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M.C. adiva il Tribunale di Roma deducendo di aver lavorato alle dipendenze della Rai S.p.A. con mansioni di programmista regista dal 8/6/1987 al 30/7/98, in virtù di dodici contratti a termine illegittimi, e chiedendo, previa declaratoria di nullità dei termini per violazione della L. n. 230 del 1962, l’accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’8.6.87, nonchè il riconoscimento giudiziale della qualifica di programmista regista di 3^ livello dall’8/6/90 e di programmista regista di 2^ livello dall’8.6.95, con condanna della Rai S.p.A. alla riammissione in servizio ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate fino alla data di effettivo ripristino del rapporto.

Si costituiva in giudizio la Rai S.p.A. per contestare le avverse pretese e chiedere il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.

Esperita attività istruttoria ed autorizzato il deposito di note difensive, con sentenza n. 288/06, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l’esistenza tra le parti di un unico contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10.4.89, ordinando il ripristino del rapporto con qualifica di programmista regista di 3^ livello, condannando la Rai s.p.a. al pagamento delle retribuzioni maturate dal 7.1.2000.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Rai s.p.a. Resisteva il lavoratore.

Con sentenza depositata il 19.3.10, la Corte d’appello di Roma condannava la Rai al pagamento del minor importo pari alle retribuzioni maturate dal 7.1.2000 al 15.6.2001, oltre accessori di legge.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Rai s.p.a., affidato a due motivi. Resiste il G. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve esaminarsi pregiudizialmente l’eccezione di improcedibilità del ricorso, per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, sollevata dal G..

L’eccezione è fondata. Ed invero il ricorso risulta notificato il 18.3.11, mentre il deposito presso la cancelleria di questa Corte è avvenuto solo l’11.4.11. Al riguardo la ricorrente deduce che il ricorso notificato le venne restituito solo l’11.4.11 e che il giorno stesso provvide al suo deposito nella cancelleria di questa Corte.

Deve tuttavia osservasi che il momento perfezionativo della notifica del ricorso si identifica con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (ex aliis, Cass. n. 24639/16), sicchè nulla avrebbe impedito alla ricorrente (anche alla luce dei principi di cui alle sentenze della C. Cost. n. 477/02 e n. 28/04) di provvedere (ex art. 369 c.p.c.) al deposito del ricorso notificato, pur in mancanza della restituzione dell’atto, restando poi possibile, qualora la notifica risulti non essere andata a buon fine e l’intimato non si sia costituito, chiedere nuovo termine per effettuare la notifica ex art. 291 c.p.c. Cfr. Cass. S.U. n. 458/05, Cass. n. 11201/03, n. 14742/06, n. 14742/07, Cass. n. 18087/04, secondo cui: “Il termine per il deposito del ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, decorre dalla data nella quale il procedimento notificatorio si è perfezionato anche per il destinatario, e, quindi, nel caso della notifica effettuata a mezzo posta, dalla data di ricezione dell’atto, certificata nell’avviso di ricevimento. Ad un tal riguardo, poichè, in base alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3, è consentito al notificante di provvedere al deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di cassazione anche prima che l’atto notificato gli sia restituito dall’ufficiale giudiziario, non è possibile riconoscere rilevanza, quale causa idonea a giustificare il ritardo con il quale sia stato eseguito il deposito e ad evitarne le conseguenze stabilite dal citato art. 369 c.p.c., al fatto che la restituzione dell’atto notificato sia avvenuta oltre il termine indicato nella disposizione medesima”. La giurisprudenza citata dalla ricorrente si riferisce al diverso caso del deposito in cancelleria (della S.C.) di una copia informe del ricorso, che non offre alcuna garanzia di autenticità.

Del resto il tempestivo deposito del ricorso (ex art. 369 c.p.c.) è connesso proprio alle esigenze del giusto e celere processo invocato dalla società, che verrebbe frustrato ove il ricorrente per cassazione dovesse necessariamente attendere, per il deposito del ricorso, la restituzione dell’atto notificato (cfr. altresì Cass. n. 870/15, secondo cui anche: “Il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell’originale notificato non ne comporta l’improcedibilità ove quest’ultimo venga depositato separatamente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., purchè nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica ex art. 369 c.p.c.”).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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