Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20127 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 30/09/2011), n.20127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18615-2009 proposto da:

IDRO 2000 SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13,

presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIORDANO BALOSSI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 24.11.08, depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Marco Leppo (per delega avv.

Giordano Balossi) che si riporta agli scritti e chiede la trattazione

del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 19/30/09, la CTR della Lombardia – confermando la decisione di prime cure – disattendeva 1’opposizione proposta dalla Idro 2000 s.p.a. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Legnano, con il quale era stata accertata una maggiore imposta di registro, in relazione alla vendita di un ramo di azienda effettuata da detta società. La CTR riteneva, invero condivisibile l’aliquota applicata dall’ufficio, nella misura del 15%, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1.

Avverso la sentenza n. 19/30/09 ha proposto ricorso per cassazione la Idro 2000 s.p.a., articolando due motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.

Il ricorso appare inammissibile.

Il ricorrente ha, invero omesso di formulare i quesiti di diritto da sottoporre a questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 22390/08, S.U. 194444/09), temporalmente applicabile alla fattispecie, essendo stata 1’impugnata sentenza pubblicata in data 25.2.09, ossia dopo il 2.3.06, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto tale norma (abrogata, poi, con effetto dal 4.7.09, per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è stato pubblicato dopo tale data).

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte dal p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria. Ed invero, va ulteriormente ribadita, per quanto concerne il dedotto vizio di violazione di legge, la mancanza dei quesiti di diritto, e per quel che attiene al vizio di motivazione, la mancata formulazione di un’indicazione riassuntiva e sintetica, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla ricorrente (Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08);

– che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione nel presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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