Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20126 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 30/09/2011), n.20126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18269-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SNC SOGEAT DI BROLIEN LENA INGRID MARIE e S.H.

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SORA 47, presso lo studio

dell’avvocato ROSSI SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 2.4.08, depositata

il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Sergio Rossi che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 219/40/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Latina avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti dell’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate di Latina, in relazione all’omessa registrazione delle operazioni di finanziamento effettuate dai soci nei confronti della società per gli anni 2000 e 2001. Il giudice di appello si limitava a fare proprie le argomentazioni esposte dal primo giudice, che trascriveva letteralmente nella motivazione della sentenza.

Avverso la suddetta decisione della CTR del Lazio ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 (1^ motivo), D.P.R. n. 816 del 131, art. 20 (2^ motivo), nonchè l’insufficiente motivazione in relazione ad un fatto decisivo del giudizio 3^ motivo).

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, assorbiti gli altri due.

Osserva, invero, la Corte che la motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima purchè il giudice del gravame, facendo proprie le argomentazione di quello di prima istanza, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, senza limitarsi ad una laconica motivazione, formulata in termini di mera adesione alla motivazione dell’impugnata sentenza, per modo che non sia possibile inferirne che, alla condivisione del giudizio di primo grado, il giudice di appello sia pervenuto sulla base della valutazione dei motivi di gravame, ritenuti infondati (Cass. 2268/06, 15483/08). Nel caso di specie, l’impugnata sentenza si è limitata a prestare adesione alle argomentazioni del primo giudice, pedissequamente trascritte nella motivazione della sentenza di appello, senza effettuare riferimento alcuno ai motivi di gravame formulati dall’amministrazione finanziaria.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria. Ed invero, va ulteriormente ribadito che la motivazione per relationem della sentenza di appello postula comunque una valutazione dei motivi di gravame, senza che possa ritenersi in alcun modo sufficiente la mera adesione alla motivazione dell’impugnata sentenza, come è accaduto nel caso di specie;

– che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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