Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20126 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23306-2018 proposto da:

M.I. & FIGLI UNIPERSONALE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo STUDIO LEGALE GNOSIS FORENSE

SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENA DI FIORE, GIUSEPPE

ROMANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo

studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLOTILDE DI MEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La società M.I. & figli unipersonale srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che su impugnazione di avvisi di accertamento per ICI anni 2010 e 2011, con i quali il Comune di Casamicciola Terme aveva rettificato la rendita catastale a seguito di denuncia DOCFA del 6 agosto 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto che con riferimento agli immobili abusivi oggetto di sanatoria è dovuta la maggiore ICI risultante dal classamento definitivamente attribuito a seguito di procedura Docfa, avendo la nuova rendita efficacia retroattiva.

Il Comune di Casamicciola Terme si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente si osserva che i rilievi di inammissibilità del ricorso svolti dalla controricorrente sono infondati: sia perchè il ricorso, contrariamente a quanto eccepito, non difetta di autosufficienza per essere stato ampiamente esplicitato il thema decidendum; sia perchè i motivi dedotti attengono alla qualificazione giuridica della fattispecie che la Corte può effettuare anche d’ufficio.

2. Col primo motivo si deduce violazione della L. n. 305 del 2003, art. 2, comma 41 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto legittima l’applicazione retroattiva per gli anni 2010 e 2011 per rendite catastali determinate solo a seguito di una variazione dello stato dei luoghi e successivamente alla regolarizzazione dell’abuso edilizio (avvenuto nel 2004) e del primo classamento effettuato d’ufficio il 2.8.2013.

3. Il motivo è infondato.

Vanno alla fattispecie applicati i principi di cui a Sez. un. 3160/2011, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. Ciò in quanto l’espressione “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell’aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire alcuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, “ai soggetti intestatari della partita”, del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell’immobile: il successivo inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata, ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”.

A tale decisione va aggiunta Cass. n. 14402/2017, secondo cui la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso; decisione che ha trovato conferma in Cass. n. 10126/2019, secondo cui in tema di ICI, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con proceduta DOCFA, la successiva attribuzione da parte dell’ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità sospese suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso.

La CTR si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi, per cui il motivo va respinto.

4. Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 305 del 2003, art. 2, comma 41, ex art. 360 c.p.c., n. 3, trovando tale norma esclusiva applicazione per i beni oggetto di regolarizzazione edilizia ed essendo la sanatoria relativa ad un solo immobile poi fuso in altre due sub particelle.

Anche questo motivo è infondato, in quanto la norma suindicata detta un regime speciale che va applicato, in presenza di immobili oggetto di condono edilizio, senza alcuna differenziazione in ordine alla minore o maggiore gravità, entità od estensione dell’illecito edilizio, nè tanto meno in riferimento alla presenza o meno di una precedente iscrizione al catasto (cfr. Cass. 25251/2019).

Secondo tale peculiare disciplina, derogatoria rispetto a quella generale secondo cui la rendita opera a decorrere dall’anno successivo a quello dell’annotazione negli atti catastali, l’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2003, sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.

Tale disposizione opera per tutti i fabbricati che siano stati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, avendo la norma la chiara finalità di non premiare ulteriormente chi ha già usufruito della sanatoria degli abusi edilizi, avvantaggiandosi anche del tempo necessario al completamento della procedura.

Nella specie la contribuente non ha mai contestato di aver presentato una istanza di regolarizzazione ex art. 32 del D.L. n. 350 del 2003, per cui tale disposizione risulta correttamente applicata dall’ente comunale. Nè assume rilevanza che uno degli immobili abusivi sia stato poi fuso con altre sub particelle.

Il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente società al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA