Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20126 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LOJODICE OSCAR,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto V.G. 217/08 della CORTE D’APPELLO di LECCE

dell’11.11.08, depositato il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore:

“1.- N.F. ricorre per cassazione – formulando due articolati motivi conclusi da quesiti congruenti – contro il decreto del 25.11.2008 con il quale la Corte di appello di Lecce ha rigettato la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 in relazione all’irragionevole durata di un processo (avente ad oggetto la richiesta di differenze di indennita’ di disoccupazione agricola) iniziato il 6.5.2003 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro e definito con sentenza in data 20.2.2008; durata ritenuta, invece, ragionevole dalla Corte di merito, la quale ha escluso, altresi’, che il ricorrente avesse ricevuto alcun pregiudizio in ragione della esigue rilevanza sotto il profilo economico della pretesa azionata. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Osserva:

2.- Con il primo motivo – articolato in tre distinte violazioni di legge – il ricorrente lamenta, in sintesi, che la Corte di appello abbia rigettato la domanda nonostante l’Amministrazione intimata non avesse contestato l’an debeatur, facendone discendere la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonche’ degli artt. 34 e 35 CEDU e abbia ritenuto insussistente il pregiudizio in ragione della irrilevante entita’ della pretesa azionata.

Il motivo appare manifestamente fondato nella parte in cui il provvedimento impugnato ha escluso il diritto all’equa riparazione sulla mera considerazione della scarsa importanza della posta in gioco, la quale, per giurisprudenza costante, puo’ solo influire sull’entita’ dell’indennizzo. Va data continuita’ all’insegnamento per il quale in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai fini del disconoscimento dell’an debeatur non rileva la cosiddetta posta, in gioco, la cui modestia e’ idonea solo ad incidere sull’ammontare dell’indennita’ da liquidare, ma non ad escludere il diritto all’indennizzo, per il cui accertamento, pertanto, si deve valutare la durata del processo presupposto, applicando per la determinazione della ragionevole durata i parametri elaborati dalla CEDU (Sez. 1, Sentenza n. 17682 del 29/07/2009; Sez. un., sent. n. 1339 del 2004).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata ragionevole.

Anche tale motivo appare manifestamente fondato perche’ la Corte di merito ha contraddittoriamente affermato che la durata del giudizio presupposto appariva congrua, pur dando atto che il ricorso era stato depositato il 6.5.2003 e la causa era stata decisa il 20.2.2008 (ossia in quattro anni e nove mesi).

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la Corte potrebbe decidere nel merito utilizzando gli standard desumibili dalla giurisprudenza europea sia in ordine all’indennizzo per anno di ritardo sia in ordine allo standard di ragionevolezza di un giudizio di primo grado (tre anni), ritenendo irragionevole la durata eccedente tale limite (un anno e nove mesi)”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il decreto impugnato e’ cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, alla stregua degli standard minimi risultanti dalla giurisprudenza della CEDU (Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000,00 per quelli successivi:

C., 21840/2009), puo’ essereliquidata al ricorrente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 1.312,00, oltre interessi dalla domanda.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 1.312,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimita’ in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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