Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20126 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.17/08/2017),  n. 20126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29204/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 962/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/11/2010 R.G.N. 521/2007.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 24 novembre 2010, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra T.F. e Poste Italiane S.p.A., accertando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/1/2004;

che la Corte territoriale, disatteso il rilievo di Poste Italiane S.p.a. relativo alla presunta cessazione della materia del contendere per l’intervenuto licenziamento della lavoratrice dopo la riammissione della medesima nel posto di lavoro, fondava la decisione sulla mancata prova delle “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di smistamento e trasporto presso il CPO di Ragusa, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 16/1/2004 al 13/3/2004”, poste a fondamento dell’assunzione a tempo determinato.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. sulla base di otto motivi, illustrato mediante memorie;

che la lavoratrice non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., rileva che, dopo la riassunzione a seguito della pronuncia di primo grado, era stata licenziata il 14/12/2006 e che il provvedimento non era stato impugnato, talchè era intervenuta una situazione idonea a determinare l’eliminazione di una posizione di contrasto tra le parti, tale da far venir meno la necessità di una pronunzia giudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere;

che il motivo è privo di fondamento, poichè la cessazione del rapporto di lavoro lascia impregiudicata ogni questione attinente al pregresso svolgimento del medesimo rapporto, rispetto al quale il giudizio prosegue, non potendo ritenersi consumata l’azione esperita dalla lavoratrice al fine di ottenere la declaratoria di nullità del termine e la prosecuzione del rapporto, almeno fino alla cessazione successivamente intervenuta;

che con il secondo motivo la società censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 e dell’art. 2697 c.c., l’assunto dei giudici di merito che avevano posto a carico del datore di lavoro l’onere probatorio riguardo alle ragioni poste a fondamento della stipula del contratto a termine e non invece solo quelle legittimati l’eventuale proroga del contratto medesimo, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.Lgs.;

che anche la suddetta doglianza è priva di fondamento, in ragione della perdurante vigenza, in materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, del principio di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 3, in forza del quale l’onere di provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva del termine grava sul datore di lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze istruttorie dallo stesso formulate (vedi per tutte: Cass. 10 febbraio 2010, n. 2279; Cass. 11 dicembre 2012, n. 22716);

che con il terzo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di statuire sulla censura formulata dall’appellante relativamente all’errore commesso dal primo giudice nell’aver preso in considerazione, ai fini della valutazione della reale sussistenza delle ragioni sostitutive indicate in contratto, un arco temporale (novembre 2003-marzo 2004) del tutto diverso e più ampio rispetto a quello (gennaio-marzo 2003) nel corso del quale il contratto impugnato ha ricevuto esecuzione;

che con la doglianza, posta in termini di nullità della sentenza, il ricorrente non censura la decisione per l’omessa valutazione del motivo d’impugnazione concernente la ricorrenza delle ragioni sostitutive poste a fondamento dell’apposizione del termine al contratto, ma si limita a denunciare la mancata considerazione di un aspetto che assume rilevante ai fini della decisione sul punto, concernente l’arco temporale da prendere in considerazione ai fini della valutazione, talchè il rilievo, attinente esclusivamente al momento logico dell’accertamento in concreto delle esigenze sostitutive, potrebbe assumere valenza esclusivamente in termini di mancanza o insufficienza della motivazione, prospettabile, quindi, in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

che con il quarto motivo il ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando che la Corte territoriale non era pervenuta ad una rielaborazione della valutazione compiuta dal giudice di primo grado con riferimento al predetto più ampio periodo, mediante la considerazione dell’arco temporale più ristretto, pari a circa due mesi, nel quale la lavoratrice aveva reso la propria prestazione lavorativa;

che l’argomento, attinente alla sproporzione tra giorni di presenza dei lavoratori a termine e assenze del personale a tempo determinato, si inserisce nell’ambito di un più vasto quadro probatorio dal quale la Corte trae il convincimento della mancata dimostrazione delle esigenze sostitutive, ambito in cui la predetta sproporzione, pur se riferita a un contesto temporale più esteso rispetto alla durata del rapporto, assume valore comunque indicativo riguardo al modus operandi di Poste Italiane s.p.a. in quel periodo, nel quale è compreso il tempo in cui ha avuto esecuzione il contratto;

che con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), ravvisando la violazione delle suddette norme nell’argomentazione attinente alla mancanza di prova in ordine agli affiancamenti, non necessitanti di prova perchè riconducibili al notorio, dei lavoratori a tempo indeterminato alle unità a termine;

che anche il motivo predetto è privo di fondamento, ove si consideri che la circostanza dell’affiancamento protratto per un congruo periodo di tempo non può essere ricondotto nell’ambito del fatto notorio, inteso come insieme delle cognizioni comuni in possesso della collettività all’epoca e nel luogo della decisione, diverse potendo essere, al contrario, le modalità, variabili in relazione ai compiti assegnati e, in quanto tali, necessitanti di prova, con le quali i lavoratori a tempo determinato sono istruiti;

che con il sesto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), avuto riguardo al contenuto delle deposizioni testimoniali, propone una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (Cass. 28/11/2014 n. 25332);

che con il settimo motivo si denuncia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, art. 12 disp. gen., artt. 1362 c.c. e segg. e artt. 1419 c.c. e segg., avendo la Corte di merito erroneamente affermato che la violazione del citato art. 1 comporta la nullità della clausola appositiva del termine, con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

che il motivo è destituito di fondamento alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 27 febbraio 2015 n. 3994), che in questa sede si riafferma, in forza della quale il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria, con la conseguenza che in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione della disciplina nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto) e da Corte Cost. n. 210/92 e n. 283/05, all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

che l’ultimo motivo, attinente alle conseguenze risarcitorie dell’illegittimità del termine, è fondato in ragione della previsione contenuta nella L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 e del suo carattere retroattivo, ai sensi del comma 7, ancorchè trattasi di norma emanata dopo la sentenza d’appello (“In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico” (Cass. Sez. U. del 27/10/2016 n. 21691);

che, pertanto, la sentenza va cassata limitatamente al suddetto motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte ricorrente ex art. 32 cit. per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. 10/07/2015 n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr., per tutte, Cass. 17/02/2016 n. 3062).

PQM

 

La Corte accoglie l’ultimo motivo, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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