Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20126 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10624-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.F. DECEDUTO E PER ESSO F.G. curatela eredità

giacente di D.M.F. in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA LUDOVICO DI MONREALE 16, presso lo studio

dell’avvocato VALERIO FICARI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PICARI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha accolto il ricorso proposto dal curatore dell’eredità giacente di D.M.F. ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Belluno ha integralmente annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) concernente l’Irpef per l’anno (OMISSIS).

La Corte territoriale, nel richiamare la vicenda che aveva dato origine all’accertamento da parte della Guardia di Finanza (si trattava di un direttore di banca che all’insaputa dell’Istituto di appartenenza aveva svolto attività di investimento di rilevanti somme di clienti – nel (OMISSIS) Euro 3.297.396,00 – ed al quale in sede di accertamento era stato rideterminato il reddito presumendo l’avvenuta percezione di compensi a titolo di commissioni in misura pari all’1,5% del capitale investito), ha ritenuto che non fosse stata offerta la prova, neppure a livello indiziario, dell’avvenuta corresponsione da parte dei clienti dell’Istituto titolari dei capitali investiti della commissione nella misura dell’1% rideterminata dalla Commissione Tributaria Provinciale.

Sottolinea la Commissione che non sarebbe sostenibile, secondo l’id plerumque accidit, che al D.M. fosse derivato un compenso per l’attività illecita ben potendo aver agito invece con l’obiettivo di ottenere vantaggi diversi da un immediato guadagno.

Avverso la sentenza della Commissione Regionale propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate che articola due motivi con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 oltre che l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso la Curatela dell’eredità giacente di D.M.F. che deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. insistendo per la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure formulate nel ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

Occorre premettere che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) ove “l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 e dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32” “l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”.

La prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), può essere desunta da una condotta anomala del contribuente.

Nella specie tale condotta è stata individuata dall’Ufficio nella protratta attività di investimento di capitali di clienti dell’agenzia dell’Istituto di credito, di cui il D.M. era direttore, senza alcuna autorizzazione ed all’insaputa dell’Istituto stesso.

La Commissione Tributaria regionale ha ritenuto che, sebbene fosse certa la condotta illecita compiuta dal D.M., tuttavia la stessa non costituisse di per sè elemento sufficiente a far desumere, secondo l’id plerumque accidit, che da tale comportamento il D.M. avesse ricavato un guadagno.

Orbene ove si intenda desumere da un fatto certo uno incerto sulla base di un ragionamento presuntivo è necessario che le circostanze sulle quali la presunzione si fonda siano tali da lasciare apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità (cfr. Cass. n. 6220 del 2005). Non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Infatti, è sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. s.u. n. 9961 del 1996 e le successive n. 2700 del 1997, 26081 del 2005 e 22656 del 2011). Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione a condizione che sia sorretto da motivazione immune da vizi logici.

Tuttavia, come osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 17183 del 2015) “il giudice di appello non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è giunto al finale giudizio. Il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni, per non incorrere in vizi di legittimità della decisione (Cass. 13819/2003), si articola in due momenti valutativi: a) prima occorre che il giudice esamini ognuno degli elementi indiziari per eliminare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; b) poi occorre che egli proceda a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati e accerti se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una prova logicamente valida in rapporto di vicendevole completamento (Cass. 9108/2012) e secondo crismi di ragionevole probabilità e non necessariamente di certezza (Cass. 4306/2010)”.

Al contrario nel caso in esame la Commissione regionale non si è attenuta alla regola sopra descritta e non ha chiarito le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalla diversa ricostruzione dei medesimi fatti operata dalla Commissione Tributaria provinciale che aveva osservato come l’attività di investimento di capitali per conto di terzi fosse usualmente compensata con commissioni e, constatato che nella specie tale attività si era ripetuta e protratta nel tempo, ne aveva tratto il convincimento che il D.M. fosse stato compensato per il servizio sebbene in misura inferiore rispetto ai compensi di regola erogati agli operatori di settore (compenso nella misura dell’1% invece che dell’1,5% come di regola convenuto).

In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e rinviata alla Commissione Tributaria regionale di Venezia – Mestre, in diversa composizione che rivaluterà il materiale probatorio alla luce dei principi sopra esposti.

Alla Commissione in sede di rinvio è demandata poi la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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