Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20126 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20126 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 13105-2011 proposto da:
AGENZIA DEILE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DET.I.0 STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
OMNIA RIVER SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 38/63/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 7.12.2010,
depositata il 22.2.2011;

Data pubblicazione: 02/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
.elatore Dott. ANI ON KI .1 .0
Constglere
1W,0 //,2013
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CEN I CCOLA.

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle entrate ricorre contro la società Omnia River srl per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la
sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva revocato
l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 33, terzo comma, legge 388/00 sull’atto di acquisto
di un terreno in area soggetta a piani urbanistici particolareggiati (riliquidando
conseguentemente le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale) per avere
l’acquirente rivenduto il terreno senza avervi edificato.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la mancata edificazione del terreno ad opera
della contribuente non era ostativa al godimento dell’agevolazione fiscale, giacché il terreno
stesso era comunque stato edificato (ad opera dell’avente causa della Omnia River srl) entro il
termine quinquennale fissato dalla legge.
Il ricorso, con cui l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell’articolo 33, comma 3, 1.
388/2000 e dell’articolo 76 1. 477/01, è fondato, perché la decisione della Commissione
Tributaria Regionale contrasta con l’insegnamento di questa Corte per cui

“Il beneficio

dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’I per cento ed alle imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n.388 del
2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione
edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni
dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente
edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di
stretta interpretazione, ai sensi dell’art.I4 delle preleggi, e sarebbe sospetta di
incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività
dell’attività edificatoria di un successivo acquirente” (ord. 7438/09; conff. 11771/12,
1373/12).
Si propone la cassazione della sentenza gravata e la decisione di merito di rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente..»

che la società contribuente non si è costituita;

Ric. 2011 n. 13105 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società
contribuente.
Si compensano interamente le spese sia delle fasi di merito che del giudizio
di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le
spese sia delle fasi di merito che del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può

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