Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20125 del 30/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24518-2009 proposto da:
L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato PORCACCHIA
GIANGUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTORO DOMENICO,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di ROMA e Messina), MONTEPASCHI SERIT
SPA – oggi SERIT Sicilia SpA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 110/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 10.7.08,
depositata il 18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:
1. L.G. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 110/2/08, depositata il 18 settembre 2008, con la quale, rigettandosi l’appello di esso contribuente, è stata confermata la inammissibilità del ricorso introduttivo per non impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo ante riforma introdotta dalla D.L. n. 223 del 2006 e, con riferimento alla cartella di pagamento originante detto preavviso, la definitività della cartella per mancata impugnazione nei termini.
Gli intimati non si costituiscono.
2. Il primo motivo del ricorso, con il quale il contribuente denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e dell’art. 2946 c.c., pone il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se la cartella esattoriale per il recupero di crediti riguardanti l’Iva relativa all’anno 1989 notificata in data 20.12.2000 possa ritenersi legittima così come è stato statuito, senza peraltro alcun appiglio giuridico, dalla C.T.R. DI Palermo – sez. staccata di Messina nella sentenza oggetto del presente ricorso o se possa qualificarsi illegittimo un provvedimento di fermo amministrativo emesso nel 2004 sulla base di una cartella esattoriale che, se notificata, ciò è avvenuto non solo oltre i termini di cui al D.P.R. n. 633 del 1972 (che recita …) ma anche oltre i limiti della prescrizione ordinaria previsti dall’art. 2946 c.c.”.
2.1 Il motivo appare inammissibile, poichè il quesito si rivela inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata – come sopra riportata -, che si fonda esclusivamente sulla definitività della cartella di pagamento per essere stata provata l’avvenuta notifica della stessa al contribuente e per la mancata sua impugnazione nei termini di legge. Il quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., è infatti inconferente – con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare un tale quesito alla mancanza di quesito – allorchè la risposta, anche se positiva per l’istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass., Sez. un., n. 11650 del 2008).
3. Il secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia, in ordine alla impugnabilità innanzi al giudice tributario del preavviso di fermo amministrativo che riguardi una pretesa creditoria di natura tributaria, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 appare inammissibile stante la assoluta in conferenza, per i motivi sopra esposti, del quesito posto e la mancanza di autosufficienza del motivo. E’ vero infatti che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 10672 del 2009) hanno ritenuto il fermo amministrativo (che riguardi una pretesa creditoria di natura tributaria) impugnabile anche quando l’azione sia stata introdotta prima della modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 apportata dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-quinquies. Ma il ricorrente – nell’assoluto silenzio dell’impugnata sentenza sul punto – non indica se e quali siano stati i motivi di doglianza specifica avverso il preavviso di fermo amministrativo, specificazione questa necessaria risultando sia dalla sentenza di secondo grado che dallo stesso ricorso per cassazione che i motivi dell’appello denunciavano l’omessa pronuncia in ordine alla cartella di pagamento; la proscrizione del credito erariale a quale si riferisce il preavviso di fermo ed l’omessa pronuncia sull’eccepita mancata notifica della cartella e sull’intervenuta prescrizione. Da tanto consegue che la risposta positiva al quesito posto dall’istante appare inidoneo ad intaccare la ratio decidendi.
4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per inammissibilità del ricorso”.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate memorie o conclusioni scritte;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che, non essendosi costituiti gli intimati, non vi è materia di provvedimento in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011