Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20125 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28606-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TUPINI 113,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RAMELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO SILTI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALMONTONE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ORLANDI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2466/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/04/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SILTI che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ORLANDI che si riporta e

chiede il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Valmontone notificava a C.M. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), prot. n. (OMISSIS), relativo all’anno di imposta 2004, con cui veniva contestato l’omesso versamento ICI, in ragione della ritenuta edificabilità di un terreno di cui era comproprietario. Nell’atto impositivo veniva precisato che l’area, ubicata in località (OMISSIS), era stata qualificata dall’ente comunale come “Tipo 2”, ossia come area fabbricabile. Ai fini ICI era stato attribuito per sette mesi un valore imponibile di Euro 9888.547,00 e per cinque mesi un maggiore valore imponibile di Euro 2.118.325,00. L’atto veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in quanto il contribuente contestava l’edificabilità dell’area, rilevando che il terreno non aveva subito alcuna modificazione della destinazione urbanistica, essendo qualificato in “Zona Agricola E Sottozona E2”. A sostegno del ricorso precisava che il terreno era stato oggetto di un progetto imprenditoriale, presentato dalla società Interservice S.r.l. per la realizzazione di un polo alberghiero, secondo gli strumenti di programmazione concordata previsti dal “Patto Territoriale della Colline Romane”. L’utilizzazione edificatoria che conseguiva alle “Agevolazioni amministrative” derivanti dai patti territoriali era soggetta a vincoli sia di natura oggettiva che di natura soggettiva e che la stessa non era fungibile, in quanto la deroga ai vigenti strumenti urbanistici aveva valenza solo a favore del soggetto proponente. Evidenziava, inoltre, che lo stesso Comune di Valmontone, con certificato di destinazione urbanistica prot. n. 6684 del 2008, aveva stabilito che: il terreno identificato in catasto al foglio 26 era compreso in “Zona Agricola E sottozona E3” e che in attuazione di tale Patto Territoriale delle Colline Romane era stata approvata la variante urbanistica da “zona E agricola” a “zona F sottozona F4 – Servizi ricettivi privati” e, in ottemperanza alla programmazione di Patto Territoriale delle Colline Romane e agli atti approvati dall’Amministrazione Comunale, le specifiche destinazioni urbanistiche ed i relativi benefici erano ad esclusivo vantaggio del soggetto proponente ed attuatore. In data 5 aprile 2006, Interservice S.c.r.l. cedeva ad Investeco S.r.l. il contratto per la realizzazione di una proposta progettuale di natura infrastrutturale sui terreni della famiglia C..

I terreni, in data 31 maggio 2006, venivano ceduti dai proprietari a INVESTECO S.r.l.. Nella conferenza di servizi del 23 luglio 2004, era stato approvato il Programma della Società Interservice per la realizzazione del polo alberghiero, effettuato a seguito del Patto Territoriale delle Colline romane ed approvato dal Consiglio Comunale di Valmontone, con Delib. 10 ottobre 2002, n. 100. Il contribuente sosteneva di non essere tenuto al pagamento dell’ICI, atteso che, in base ad un incontro procedimentale del 26 novembre 2008 tra il Comune di Valmontone e la società Investeco S.r.l. e l’ASP Colline Romane (quale responsabile generale del procedimento del patto), sarebbe stato accordato un abbattimento del valore dei terreni, ai fini ICI, del 50% in quanto il diritto edificatorio era intrasferibile fino alla definizione dell’Iter procedimentale del Patto Territoriale e del 30% (coefficiente 0,3) dalla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica, mentre il valore pieno dell’imposta si sarebbe configurato solo alla data del rilascio del permesso di costruire.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 415/63/12, accoglieva il ricorso. Il Comune proponeva appello, mentre il contribuente spiegava appello incidentale. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2466/06/2015, accoglieva l’appello del Comune respingendo l’appello incidentale, sostenendo l’edificabilità del terreno, tenuto conto che la variazione della destinazione urbanistica dell’area da agricola ad edificatoria era avvenuta con l’approvazione della Regione Lazio, in data 23 luglio 2004, dell’accordo di programma di variante urbanistica, adottata con Atto della Giunta Comunale 10 ottobre 2002, n. 100. Marco C. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo sei motivi. Il Comune di Valmontone si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Parte ricorrente deduce di essere comproprietario con C.F., C.A. ed F.E. dei terreni oggetto di accertamento, con riferimento ai quali veniva contestata una maggiore Imposta ICI, per l’anno 2004, in ragione della ritenuta edificabilità, con distinti avvisi di accertamento. Gli atti impositivi venivano impugnati dai contribuenti con separati ricorsi, che non venivano riuniti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale aveva accolto i gravami. Il Comune proponeva avverso le pronunce, separati appelli, anche questi non riuniti dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pur ricorrendo nella fattispecie una ipotesi di litisconsorzio necessario originario.

1.1. Il motivo è infondato. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e art. 10, comma 1, soggetti passivi dell’ICI sono i titolari dei diritti reali citati dall’art. 3 (tra cui diritto di proprietà) e l’imposta è commisurata “proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”. Da ciò si evince che il comproprietario pro indiviso è tenuto al pagamento in ragione della quota astratta di proprietà di cui è titolare e che non vi è vincolo di solidarietà con i comproprietari. Da tale principio discende che vi è un rapporto diretto ed esclusivo tra ciascuno dei comproprietari ed il Comune impositore e, pertanto, che non sussiste di per sè una ipotesi di litisconsorzio necessario con i comproprietari, ove uno di essi instauri una controversia con il Comune in ordine all’obbligo tributario a proprio esclusivo carico. Invero, non è contestato che ad ogni comproprietario è stato notificato un avviso di accertamento, in ragione della quota di proprietà spettante.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione degli artt. 3 e 21 septies della L. 7 agosto 1990, n. 241, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, e della della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione della inedificabilità dei terreni. Parte contribuente deduce che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Valmontone, in data 28 aprile 2008, attesterebbe che la variante urbanistica dei terreni è ad esclusivo vantaggio del soggetto proponente ed attuatore del polo turistico alberghiero, ovvero della Società Investeco S.r.l., con la conseguenza che i medesimi terreni, con riferimento al contribuente, hanno sempre mantenuto la preesistente destinazione urbanistica a “zona E agricola”. L’avviso di accertamento sarebbe viziato da difetto assoluto di motivazione, come era stato dedotto innanzi al giudice di secondo grado con appello incidentale, per carenza probatoria degli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria, per mancata indicazione dei criteri adottati nella determinazione del valore attribuito alle asserite aree edificabili, per mancata allegazione degli atti nello stesso richiamati. L’atto impositivo n. (OMISSIS) del 2009 difetterebbe di motivazione in quanto non indicherebbe sulla base di quali presupposti di fatto e ragioni giuridiche il Comune avrebbe attribuito agli appezzamenti de quo due differenti complessivi valori in comune commercio nel corso dello stesso anno: il valore di Euro 988.544,00 per i primi sette mesi dell’anno 2004 e di Euro 2118.315,00 per i restanti cinque mesi.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) come interpretato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, e D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, quali norme di interpretazione autentica, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente lamenta che i giudici di appello non avrebbero considerato che le “Agevolazioni amministrative”, previste dal “Piano territoriale delle Colline Romane”, si concretizzano in una deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui può beneficiare esclusivamente il soggetto proponente e per la sola realizzazione degli specifici interventi edilizi indicati nel bussiness plan”: tali interventi edilizi possono dunque concretizzarsi nella sola realizzazione dei beni strumentali indicati nel progetto d’impresa. L’utilizzazione edificatoria che consegue alle “agevolazioni amministrative” derivanti dai patti territoriali è soggetta, dunque, a vincoli sia di natura soggettiva che oggettiva. Sotto il profilo soggettivo l’utilizzazione edificatoria non sarebbe fungibile, in quanto la deroga ai vigenti strumenti urbanistici avrebbe valenza solo a favore del soggetto proponente e solo qualora questi rispetti tutte quelle condizioni indicate nel progetto di impresa sia in termini di realizzazione degli investimenti programmati sia in termini di realizzazione degli obiettivi imprenditoriali. Tali beni strumentali, peraltro, secondo quanto disposto dagli stessi Patti territoriali, non possono essere oggetto di autonoma alienazione.

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5,comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe rigettato l’eccezione con cui il contribuente deduceva la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, rilevando che il calcolo della base imponibile è avvenuto sulla base dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 546 del 1992. I giudici tributari al di là dell’erroneo riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992 violerebbero la disposizione recata del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 assumendo come valore in comune commercio un valore non esistente all’inizio del periodo di imposta, mentre avrebbero dovuto rideterminare la maggiore ICI accertata sulla base di un’unica base imponibile, ossia il valore in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, pari ad Euro 988.547,00.

5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.

5.1. Le censure sono infondate per le considerazioni che seguono.

La questione all’esame della Corte inerisce alla qualificazione di “aree fabbricabili” dei terreni di cui il contribuente C.M. era comproprietario con C.F., C.A. ed F.E., con riferimento ad ICI, all’anno di imposizione 2004, interessate da un piano urbanistico particolareggiato (Patto Territoriale delle Colline Romane) per la realizzazione di un polo alberghiero. Dovendosi chiarire se le stesse siano da considerarsi edificabili, ai fini fiscali, nei confronti del contribuente proprietario pro quota, atteso che l’utilizzazione edificatoria del terreno sarebbe riservata al soggetto “proponente” e “attuatore” del patto territoriale.

Non è contestato, essendo stato oggetto di accertamento in fatto del giudice del merito, che in data 16 maggio 2002 i proprietari dei terreni sottoscrissero con la società Interservice S.r.l. un contratto per la realizzazione di una proposta progettuale di natura infrastrutturale nei terreni di loro proprietà e che, nella seduta della conferenza di servizi del 23 luglio 2004, tenuta presso la Regione Lazio, venne approvato il Programma della Società Interservice per la realizzazione del polo alberghiero effettuato a seguito del Patto Territoriale delle Colline Romane ed approvato dal Consiglio Comunale di Valmontone, con Delib. 10 ottobre 2002, n. 100.

La Commissione Tributaria Regionale nella motivazione della sentenza impugnata precisa che in data 5 aprile 2006 Interservice cedeva il suo contratto alla INVESTECO S.r.l. e che, in data 31 maggio 2006, i proprietari alienavano i terreni alla predetta società, a fronte di corrispettivo di Euro 7.130.000,00, con un contratto sottoposto a condizione sospensiva, che veniva successivamente rimossa.

Non è contestato, altresì, che in data 26 novembre 2008 veniva redatto tra il Comune di Valmontone e i proprietari dei terreni un “verbale di incontro procedimentale”, con il quale si stabiliva un abbattimento dell’ICI e la possibilità della totale riscossione dell’imposta solo al momento del rilascio del permesso a costruire.

Non emerge dai fatti di causa che a tale accordo procedimentale sia stato dato seguito con un atto di approvazione da parte degli organi deliberativi del Comune di Valmontone.

Parte ricorrente deduce che, proprio in ragione di tale accordo procedimentale, l’intervenuta potenzialità edificatoria dei terreni avrebbe dispiegato i propri effetti solo con riguardo al soggetto proponente ed attuatore e non anche per i proprietari dei terreni stessi, per i quali gli immobili erano rimasti agricoli.

5.2. Il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ha definito il concetto di area edificabile. Sono edificabili, ai fini fiscali, i terreni per i quali vi sia uno strumento urbanistico generale adottato, che per le Regioni che prevedono sia i piani strutturali che operativi deve intendersi come piano strutturale. La scelta del legislatore, con la norma in commento, è stata quella di anticipare il momento dell’edificabilità alla mera adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune. Invero, mentre dal punto di vista urbanistico, un terreno può dirsi edificabile solo dopo che lo strumento urbanistico generale è divenuto efficace e, se necessario, anche dopo che sia divenuto efficace lo strumento urbanistico attuativo, dal punto di vista economico, può anche la mera adozione dello strumento urbanistico creare aspettative sulla edificabilità del suolo, che ne fanno crescere il valore. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 25506 del 2006, hanno affermato che “ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell’approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendono possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia”. Si è precisato che: “l’aspettativa di edificabilità di un suolo non comporta ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic et simpliciter all’edificabilità”. La nozione di “strumenti urbanistici”, cui fare riferimento per considerare un terreno suscettibile di edificabilità, va intesa in senso ampio, comprendendo tutte quelle norme che in concreto vanno a disciplinare l’edificazione.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha chiarito che: ” In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36,comma 2, conv. con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l’Amministrazione, in violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, non abbia dato comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l’inosservanza” (Cass. n. 12:308 del 2017). Da questi principi deriva che nessuna sanzione può essere comminata all’ente comunale per omessa comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura edificabile del terreno, e che tale terreno, oggetto di un progetto per la realizzazione di un polo alberghiero è suscettibile di utilizzazione edificatoria, anche se tale utilizzazione debba essere eseguita dal soggetto proponente.

Invero, il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, ha interpretato autenticamente il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), nel senso che un’area è da considerarsi comunque edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione di strumenti attuativi.

Orbene, non è contestato che nella seduta della conferenza dei servizi del 23 luglio 2004 tenutasi presso la Regione Lazio, veniva approvato il Programma della società Interservice per la realizzazione del polo alberghiero effettuato a seguito del Patto Territoriale delle Colline romane che era stato a sua volta approvato dal Consiglio comunale di Valmontone con Delib. 10 ottobre 2002, n. 100.

Pertanto, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, il concetto di edificabilità di un’area risulta ancorato a una possibilità edificatoria del terreno anche solo potenziale e remota, purché questa sia evidenziata dalla destinazione urbanistica riconosciuta al terreno da parte dello strumento urbanistico generale (Cass. n. 19515 del 2003; Cass. n. 16751 del 2004, Cass. n. 21573 del 2004, Cass. n. 21644 del 2004), nella specie sostituito da strumenti urbanistici, quali i Patti Territoriali di programmazione concordata. A conferma del concetto astratto della edificabilità ai fini ICI, questa Corte ha precisato che: “il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine a incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacché ai sensi del successivo art. 5, il valore dell’immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell’imposta. Ne consegue che deve escludersi che da un’area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini a espropriazione, sia, per ciò stesso, esente dall’imposta”. (Cass. n. 19131 del 2007). Anche in tema di imposte sui redditi si è detto che: “Ai fini dell’applicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81,comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. 4 luglio 200, n. 223, art. 36, comma 2, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, e della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, occorre che sussista un effettivo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale, adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo” (v. ex multis Cass. n. 25821 del 2016; Cass. n. 7909 del 2016; Cass. n. 13142 del 2014; Cass. S.U. n. 25505 e n. 25506 del 2006).

E’ ormai consolidato l’orientamento secondo cui alla luce del principio chiaramente fissato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2: “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dalla approvazione della regione e dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo (Cass. n. 13657 del 2018).

5.3. Nella specie, il terreno oggetto di accertamento era divenuto edificabile, ai fini fiscali, a seguito della approvazione nella seduta della conferenza di servizi del 23 luglio 2004, tenuta presso la Regione Lazio, del Programma della Società Interservice per la realizzazione del polo alberghiero effettuato a seguito del Patto Territoriale delle Colline Romane (approvato dal Consiglio Comunale di Valmontone, con Delib. 10 ottobre 2002, n. 100).

I patti territoriali si collocano nell’ambito della cosiddetta “azione amministrativa per accordi” e sono caratterizzati come uno strumento di programmazione concordata. Tale programmazione deve pur sempre essere conforme alle finalità esecutive del P.R.G., ed è uno strumento al quale possono partecipare i proprietari degli immobili ricadenti nelle zone oggetto di programmazione.

Né assume rilievo, ai fini della imponibilità ICI, per le ragioni sopra ampiamente esposte, quanto asserito dal contribuente secondo cui in ottemperanza alla programmazione di Patto Territoriale delle Colline Romane ed agli atti approvati dall’Amministrazione Comunale, le specifiche destinazioni urbanistiche ed i relativi benefici, definiti nell’ambito del progetto imprenditoriale della Società Investeco S.r.l. presentato in data 30.5.2002 e relativi alla realizzazione di un polo turistico alberghiero, fossero ad esclusivo vantaggio del soggetto proponente ed attuatore, atteso che, ai fini fiscali, il concetto di utilizzazione edificatoria del terreno è un concetto diverso dalla concreta edificabilità.

Si è già detto, che l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel P.R.G., indipendentemente dalla approvazione dello stesso, tenuto conto che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistono possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla “mera potenzialità edificatoria” (Cass. n. 4952 del 2018).

Nè si può ritenere che un bene, ai fini fiscali, sia da ritenersi edificabile rispetto a chi esegue il progetto edilizio concordato ed agricolo rispetto al proprietario.

5.4. Da siffatti rilievi consegue che non è di ausilio alla tesi difensiva il certificato di destinazione urbanistica dei terreni situati in “(OMISSIS)”, rilasciato in data 28 aprile 2008, su richiesta di Investeco S.r.l., il cui contenuto è stato riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, atteso che nello stesso si dà atto proprio dell’asserita variante urbanistica ed, in particolare, si attesta che “in attuazione del Patto Territoriale delle Colline Romane è stata approvata variante urbanistica da “zona E Agricola” a “zona F sottozona F4, Servizi ricettivi privati” con il Consiglio Comunale Delib. 10 ottobre 2002, n. 96, per la realizzazione di un Polo Alberghiero sul terreno in oggetto. Si legge testualmente nel predetto certificato che: ” Il terreno sito a Valmontone in località (OMISSIS), distinto in catasto….. è stato oggetto di piano urbanistico particolareggiato attuativo nell’ambito del Patto Territoriale delle Colline Romane in cui è stato approvato in variante urbanistica da “zona E agricola” a “zona F sottozona F4 – Servizi ricettivi privati”, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto adottato con atto di c.c. 10 ottobre 2002, n. 100, ed approvato nella seduta della conferenza dei servizi del 23.7.2004 tenutasi presso la Regione Lazio e successivo accordo di programma ratificato in Consiglio Comunale con atto di c.c. 19 ottobre 2004, n. 135, per la realizzazione di un polo alberghiero in loc. (OMISSIS) proposto dalla Soc. Interservice, ai sensi del bando pubblico di Patto territoriale delle Colline Romane”.

5.5. Parte ricorrente deduce di non essere tenuto al pagamento dell’imposta, atteso che in data 26 novembre 2008 veniva redatto, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 11, tra il Comune di Valmontone, la società Investeco S.r.l. (nel frattempo divenuta proprietaria) e l’ASP Colline Romane, un “verbale di incontro procedimentale” con il quale si stabiliva un abbattimento dell’ICI e il pagamento totale dell’imposta solo dalla data di rilascio del permesso a costruire in quanto, solo da tale momento, sarebbero sussistite le condizioni per l’edificabilità”.

Come posto in evidenza dal Comune di Valmontone nel controricorso, ma non è circostanza contestata, a tale accordo procedimentale non è stato dato seguito con atti amministrativi deliberati, sicché lo stesso è rimasto inefficace, in quanto l’efficacia di un accordo procedimentale è condizionata alla conferma delle sue previsioni nel provvedimento di approvazione dell’accordo stesso.

Ciò premesso, viene comunque in rilievo la questione della possibilità, a mezzo di un accordo procedimentale, di derogare al regime impositivo stabilito per legge, tenuto conto del principio della “indisponibilità” dell’obbligazione tributaria.

La lettera della L. n. 241 del 1990, art. 11, modificata dalla L. n. 15 del 2005, prevede che: “in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo”. Le figure di accordo disciplinate dall’art. 11, pertanto, sono due e consistono, rispettivamente, nell’accordo c.d. endoprocedimentale mediante il quale le parti determinano il contenuto discrezionale del provvedimento finale e nell’accordo cd. sostitutivo, attraverso il quale viene concordato l’assetto di interessi, tradizionalmente rimesso alla cura unilaterale della pubblica amministrazione, in sostituzione del provvedimento astrattamente previsto dalla legge.

Nella specie, l’accordo stipulato tra le parti in data 26 novembre 2008 costituisce un accordo procedimentale.

Secondo il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria deve ritenersi esclusa ogni possibilità discrezionale di disposizione del tributo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la cui azione nella definizione del prelievo deve ritenersi vincolata (Cass. 30 maggio 2002, n. 7945) alla legge.

La natura vincolata della potestà tributaria, unitamente alla “indisponibilità e irrinunciabilità che vi si correlano” starebbe a dimostrare che l’Amministrazione, a cui deve ritenersi sicuramente vietato disporre, non potrebbe con un provvedimento transattivo o con un contratto, ridurre l’ammontare del tributo (v. Cass. n. 3519 del 2010) o stabilire una esenzione, se non è previsto dalla legge.

Inoltre, non può sottacersi che la L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2, riferendosi all’intero capo III sulla “Partecipazione al procedimento amministrativo” statuisce che “dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano”, in tale capo rientra il citato art. 11 sugli accordi amministrativi sostitutivi ed integrativi del procedimento.

5.6. Venendo alle censure relative al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, va rilevato che le stesse si palesano chiaramente infondate. Questa Corte ha ripetutamente affermato che: “In tema di ICI, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto le indicazioni dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore, nella successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. n. 26431 del 2017; conf. Cass. n. 21571 del 2004). Ne consegue che la sentenza della CTR non merita censura, tenuto conto che il contribuente ha avuto contezza della pretesa impositiva ed è stato in grado di articolare adeguatamente e diffusamente le proprie difese.

Quanto alle doglianze relative alla mancata indicazione dei criteri adottati nella determinazione del valore delle aree, atteso che per i primi sette mesi dell’anno indicherebbe una base imponibile pari ad Euro 988.547,00, mentre per gli altri cinque mesi del 2004 una maggiore imposta riferita ad una base imponibile di Euro 2.118.315,00 va osservato che le ragioni della differenziazione sono evincibili dalla lettura del certificato di destinazione urbanistica del terreno, sicché la maggiore base imponibile decorre dalla data del 23 luglio 2004, ossia dalla Conferenza dei Servizi tenutasi presso la Regione Lazio.

Sebbene ai fini del calcolo della base imponibile ICI il valore di riferimento è al giorno 1 gennaio dell’anno di imposizione, le modificazioni che involgono il bene hanno certamente rilievo ai fini dell’imposizione, sicché tale valore deve intendersi se non mutano i fattori che concorrono alla sua quantificazione.

6. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie e degli interessi moratori in forza della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo il Comune violato la L. n. 289 del 2002, art. 31non essendo stata comunicata al contribuente l’intervenuta modifica degli strumenti urbanistici, ravvisandosi, altresì, una situazione di incertezza, atteso che per il contenuto dell’accordo procedimentale prot. A.S.P. n. (OMISSIS), sottoscritto in data 26.11.2008, lo stesso si era conformato a indicazioni contenute in atti dall’amministrazione finanziaria.

7. Con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie e degli interessi moratori in forza della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il contribuente aveva dedotto, in via subordinata, la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, delle sanzioni amministrative tributarie irrogate con l’atto impositivo e degli interessi di mora. Su tale domanda i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi incorrendo nella violazione indicate.

8. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica.

In tema di omessa pronuncia questa Corte ha precisato che: “Nel giudizio di legittimità, alla luce di principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell”attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 21968 del 2015).

8.1. Ciò premesso, le censure sono infondate. Questa Corte ha statuito che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nella interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 65 sia consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito” (Cass. n. 3431 del 2019). Invero, in ragione delle argomentazioni sopra ampiamente espresse, a cui si fa rinvio, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, oltre al fatto che il contribuente, con la dedotta censura, riconduce tale incertezza alla edificabilità dei terreni, piuttosto che alle norme di riferimento ritenute applicabili.

C.M. era certamente a conoscenza della destinazione urbanistica delle aree di cui era comproprietario e, quindi, del loro valore commerciale, tanto che provvedeva ad alienarle, in data 31 maggio 2006, con gli altri comproprietari, al prezzo di Euro 7.130.000,00, certamente non commisurato al valore di un terreno qualificabile come agricolo. Ai fini fiscali, infatti, il processo di edificabilità dei terreni era iniziato già in data 30 maggio 2002, quando la Interservice s.r.l. aveva presentato un progetto imprenditoriale per la realizzazione di un polo turistico alberghiero. Il giudice del merito, con accertamento in fatto, ha precisato, infatti, che il 16 maggio 2002, i proprietari dei terreni avevano sottoscritto con la società Interservice S.c.r.l. un contratto per la realizzazione della proposta infrastrutturale di cui sopra.

9. Da siffatti rilievi consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1700,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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