Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20125 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.17/08/2017),  n. 20125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24634-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7485/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/10/2010 R.G.N. 8304/2005.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza in data 12/10/2010, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato tra V.V. e Poste Italiane s.p.a., dal 20/7/2002 al 30/9/2002 per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carqttere straordinario conseguenti a processi di ristrutturazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”;

accertava la natura a tempo indeterminato del rapporto fin dalla sua costituzione e condannava Poste Italiane s.p.a. al pagamento a titolo risarcitorio, delle retribuzioni mensili corrispondenti all’inquadramento nell’area operativa dal 9/1/2004 sino al ripristino del rapporto;

avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso sostenuto da cinque motivi;

la V. non svolgeva attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss., art. 1325 c.c. e ss., per avere la Corte di merito ritenuto generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione, nonostante il rinvio per relationem, agli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002 (primo motivo);

2. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116,244,253 e 421 c.p.c. per l’accertamento dell’onere probatorio delle ragioni oggettive legittimanti la stipula di un contratto a tempo determinato a carico della parte datoriale (secondo motivo);

3. omessa e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, mancata ammissione del capitolo di prova dedotto sub. 11), decisivo ai fini dell’integrazione probatoria della ricorrenza delle suddette ragioni (terzo motivo);

4. violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 4, comma 2; dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1325 c.c. e segg. con riferimento alla ritenuta genericità della clausola attinente alla sostituzione di lavoratori assenti per ferie (quarto motivo);

5. violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., per inesistenza di un obbligo retributivo a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, nè risarcitorio in favore del lavoratore e tenuto conto dell’applicabilità della L. n. 183 del 2001, art. 32, comma 5 quale ius superveniens (quinto motivo);

6. ritiene il collegio che i primi quattro motivi, il cui esame congiunto è giustificato dalla connessione che li connota, risultano infondati;

nel caso in esame il contratto di assunzione conteneva l’espresso richiamo agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, in base ai quali le parti si erano date atto, fra l’altro, che la Società avrebbe continuato a fare ricorso all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità;

la questione dedotta è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte e risolta con l’affermazione del principio secondo cui l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa;

spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (cfr, ex plurimis, Cass., n. 3325/2014, Cass. n. 21008/2014, Cass. n. 2279/2010; Cass. n. 10033/2010; Cass. n. 16303/2010); l’esplicitazione delle ragioni dell’apposizione del termine può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro, attraverso il riferimento ad altri testi scritti accessibili dalle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza dell’assunzione a termine, questo risulti analizzato in specifici documenti, specie a contenuto concertativo, richiamati nella causale di assunzione;

per ciò che riguarda l’incombenza dell’onere probatorio, deve ancora essere richiamata la già ricordata sentenza di questa Corte n. 2279/2010, la quale, sviluppando argomentazioni già adottate in precedenti pronunzie (Cass. n. 12985/2008; Cass. n. 14011/2004; Cass. n. 7468/2002), ha rilevato che detto onere, contrariamente all’assunto della ricorrente, deve essere posto a carico del datore di lavoro;

7. nello specifico la Corte territoriale, in coerenza con detti principi, ha preso espressamente in considerazione il contenuto degli accordi sindacali richiamati, evidenziando che dimostravano solo la sussistenza di esigenze di riposizionamento sul territorio nazionale delle risorse da destinarsi al servizio di recapito, ma che ciò non configurava l’allegazione che tali esigenze avevano determinato, con nesso causale, a specifica necessità di assumere con un contratto di lavoro a termine proprio il lavoratore interessato;

quanto alla mancata ammissione dei capitoli di prova, la ricorrente non censura quanto accertato al riguardo dalla sentenza impugnata, e cioè la genericità dei capitoli stessi;

l’invocato esercizio dei poteri ufficiosi non avrebbe potuto trovare ingresso in giudizio, stante la sua natura, a questo punto, meramente esplorativa (cfr. Cass. n. 4412/2015, Cass. n. 11864/2004);

8. anche il quarto motivo va disatteso, per la giustificata valutazione da parte del giudice d’appello, delle ragioni di inidonea deduzione istruttoria in quanto generica e “seriale”, valutazione insindacabile in questa sede di legittimità, se congruamente motivata come nella specie, avendo i giudici del gravame ritenuto la prova articolata – e neanche riportata nel presente ricorso in coerenza col principio di autosufficienza che lo governa – del tutto inidonea a consentire il riscontro di effettività della causale ferie;

9. fondato è invece il quinto motivo, in parte qua, giacchè in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (vedi Cass. S.U. n.21691/2016);

10. pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione all’ultimo motivo nei limiti detti, rigettati gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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