Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20125 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13273-2010 proposto da:

V.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/6

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE UFFICIO

CONTROLLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2009 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA,

depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SANCTIS per delega

dell’Avvocato PACE che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

V.P., ex dirigente Enel, ricorre con due motivi, e deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c., per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, n. 29/30/09 depositata il 31 marzo 2009, che ha rigettato l’appello, proposto in controversia su impugnazione di silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso parziale dell’Irpef anno 2000, di una ritenuta subita dal sostituto, fondo pensione P.I.A. (previdenza integrativa aziendale), con l’aliquota del 34,95% in luogo dell’aliquota del 12,50%, applicabile secondo il contribuente (L. n. 482 del 1985, ex art. 6), alle prestazioni in forma di capitale dei soggetti iscritti a forme pensionistiche – c.d vecchi iscritti – che hanno trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita o di capitalizzazione. Sottolinea che il suddetto rendimento è frutto di capitale investito non assimilabile a reddito di lavoro.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso e produce successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso V.P. deduce violazione di legge (artt. 42, comma 4 TUIR; L. n. 482 del 1985, art. 6; D.L. n. 669 del 1986, art. 1, comma 5 conv. In L. n. 30 del 1997; artt. 16 e 17 TUIR), per avere la CTR erroneamente escluso dall’assoggettamento a tassazione, quale reddito di capitale, il rendimento relativo alla prestazione erogata nell’anno (OMISSIS) in forza dell’accordo ENEL-FNDAI. Ritiene applicabile alla somma corrisposta a titolo di rendimento gli artt. 16 e 17 TUIR.

2. Il motivo, verificatane previamente l’ammissibilità, è fondato nei termini di cui in prosieguo.

2.1. Sulla questione oggetto della presente controversia si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze nn. 13642 e 13643 del 2011 (cui sono seguite numerose conformi a sezioni semplici), ed il Collegio intende uniformarsi a tale autorevole e ormai consolidato orientamento, in difetto valide ragioni per discostarsene ed in considerazione della sovrapponibilità della fattispecie in esame a quelle considerate nei precedenti citati. E’ stato in quella sede affermato il seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre (OMISSIS), la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″.

2.2. Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale; per tale dovendosi intendere, come precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr., tra le tante, Cass. n. 15594 del 2016; nn. 2602 e 2600 del 2016; n.n. 13723 e 15627 del 2015; n. 3785 del 2013; n.n. 287 e 5376 del 2012).

3. In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento, restando assorbito l’esame del secondo motivo (con il quale si denuncia vizio di motivazione sulla natura e sul titolo dell’erogazione della prestazione in questione).

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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