Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20125 del 02/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20125 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 02/09/2013

ORDINANZA
sul ricorso 12424-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
TRAZZI GRAZIA in qualità di erede di Santo Trazzi, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. ISAJA ESTER, giusta delega a margine
del controricorso;

– controrkorrente nonchè contro

C

TRAZZI MATTEO, CARDILE GIUSEPPA, TRAZZI ANTONIA,
TRAZZI EMILIA nella qualità di erede di Trazzi Santo;
– intimati –

avverso la sentenza n. 47/26/2010 della Commissione Tributaria

depositata il 17/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L’Agenzia delle entrate ricorre contro gli eredi di Santo Trazzi per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la sentenza di
primo grado, ha annullato gli avvisi di liquidazione con cui l’Ufficio aveva liquidato l’imposta
proporzionale di registro su atti di trasferimento di fondi, in luogo dell’espropriazione,
all’Università di Messina.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione sull’assunto che le
Università, pur se munite di personalità giuridica, rientrerebbero tra le istituzioni di cui al sesto
comma dell’articolo 1, Parte Prima, della Tariffa allegata al dpr 131/86, che sottopone a
imposta fissa i trasferimenti a favore dello Stato, degli enti pubblici territoriali, dei consorzi
costituiti esclusivamente fra enti pubblici territoriali e delle comunità montane.
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate si fonda su due motivi, entrambi riferiti al vizio di
violazione di legge; con il primo si denuncia la violazione degli articoli 55 R.D. 1592/33, 45
I. 1073/62 e 42 dpr 601/73 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa
trascurando che la disposizione da ultimo richiamata ha espressamente abrogato le norme che
estendono ad altri soggetti ed agli atti dai medesimi stipulati il trattamento tributario previsto
per lo Stato; con il secondo si denuncia la violazione della legge 168/89 in cui la
Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa trascurando che per effetto di tale legge le
Università non possono considerarsi organi dello Stato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno giudicati fondati.
Il più recente orientamento di questa Corte — che fa capo alla sentenza delle Sezioni Unite
10700/06 che ha chiarito che, dopo la riforma introdotta dalla legge 9 maggio 1989, n. 168,

Ric. 2011 n. 12424 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 3.11.09,

alle università non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti
pubblici autonomi – è infatti nel senso che “Il regime fiscale contemplato dall’art. 1.5, della
parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dagli artt. 1, comma 2, e 10,
comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che, per i trasferimenti immobiliari in favore
dello Stato, prevedono l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione
dall’imposta ipotecaria e catastale non è riferibile alle Università, le quali, a seguito della
riforma di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno natura di enti pubblici autonomi e non

8824/12).
Si propone quindi l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con rinvio
alla Commissione Tributaria Regionale, perché si attenga al principio di diritto sopra
indicato.»

che i contribuenti si sono costituiti con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che quindi il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio
alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che regolerà anche le
spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa la sentenza gravata e rinvia alla

Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra composizione, che
regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

più di organi dello Stato.” (cosi sent. 9495/10; analogamente, in materia di IRPEG, sent.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA