Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20124 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24429-2009 proposto da:

LUISE WATER ENGINEERING SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA – MESTRE del 9/10/08, depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. La società Luise Engineering s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 19/29/2008, depositata il 24 novembre 2008, con la quale veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza di primo grado, affermata la legittimità di n. tre avvisi con i quali era stata rettificata l’Iva relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 per mancato riconoscimento dell’Iva esposta a credito perchè relativa ad operazioni inesistenti pur avendo la contribuente opposto la avvenuta definizione con condono tombale L. n. 289 del 2002, ex art. 9. Il giudice a quo motiva affermando che la ratio della norma sul condono è l’emersione del reddito imponibile non dichiarato e che quindi l’avvenuta definizione dei redditi non preclude all’Erario la potestà di disconoscere motivatamente la spettanza del rimborso o del credito esposto in dichiarazione.

L’intimata resiste con controricorso 2. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

3. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta interconnessione, entrambi accompagnati da idoneo quesito di diritto, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10 per non avere il giudice a quo ritenuto che il condono comporta la definitività dell’obbligazione tributaria sia per il contribuente sia per l’Amministrazione Finanziaria, escludendo una qualsiasi ordinaria potestà istruttoria, in particolare quella accertativa.

3.1 Entrambi i motivi appaiono palesemente infondati in virtù dei principi già enucleati da questa Corte che ha affermato (Cass. n. 375 del 2009; conformi Cass. n. 18942 del 2010): “In tema di condono fiscale, la previsione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 9, per il quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito. Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell’IVA e l’ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, nè gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio”.

3.2 Tale conclusione è conforme a quanto ritenuto anche dalla Corte costituzionale con la pronunzia interpretativa di rigetto di cui all’ordinanza n. 340/2005 secondo la quale: “, Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 Cost., della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9 e 10, e art. 15, comma 1, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia tributaria.

Il giudice a quo, infatti, muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che il perfezionamento del condono precluderebbe all’amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare accertamenti tributari per contestare la debenza del rimborso e renderebbe incontestabili le somme richieste dai contribuenti quale rimborso dell’IVA anche nella ipotesi in cui il rimborso si basi sulla fatturazione di operazioni inesistenti e l’importo dell’IVA non sia mai stato versato.

Invero, dalla semplice lettura delle norme denunciate, dalla natura del condono, nonchè dalla giurisprudenza di legittimità emerge un esito interpretativo diverso, vale a dire che le disposizioni censurate vanno intese nel senso che il condono non influisce di per sè sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorchè la pretesa al rimborso sia riscontrata fondata; non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti; mentre, infine, nell’ipotesi di operazioni inesistenti, le disposizioni censurate non impongono affatto all’erario di procedere al rimborso, nel casi di intervenuto condono fiscale, nè inibiscono accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto al rimborso”.

3.3 Tale interpretazione non è impedita dalla disposizione, contenuta nella norma invocata dalla ricorrente, per cui “La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini … dell’imposta sul valore aggiunto”; la quale disposizione deve essere interpretata nel senso che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica; non nel senso che questa sottragga all’ufficio il potere di contestare il credito, ad es., per accertata inesistenza dell’operazione commerciale da cui esso deriverebbe.

4. Il terzo motivo, con il quale viene denunciata il vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, appare inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 bis, secondo il quale nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

In buona sostanza, il motivo appare inammissibile, giacchè non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, e la censura non contiene un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera tale da non ingenerare incertezze (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 20360/2007, n. 23732/2007). Nè tale compito può essere affidato al quesito che viene posto al termine di tale motivo, essendo Io steso totalmente generico finendo in definitiva per chiedere a questa Corte se, tenuto conto della normativa sul condono e delle sue finalità, possa essere considerata giuridicamente corretta l’impugnata sentenza sul piano dell’onere motivazionale che incombe ai giudici.

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso e per inammissibilità del terzo motivo”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate memorie nè conclusioni scritte;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va rigettato il primo ed il secondo motivo del ricorso e va dichiarata l’inammissibilità del terzo;

che le spese di questo grado di giudizio possono essere regolate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara l’inammissibilità del terzo; condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 4.100,00 delle quali Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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