Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20124 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29830-2014 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TUPINI

113, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RAMELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO SILTI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALMONTONE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PATRIZIA DI MICCO giusta procura speciale;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 2679/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 25/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del 1, 2 e 3

motivo di ricorso, accoglimento del 4 motivo;

udito per la ricorrente l’Avvocato SILTI che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI MICCO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Valmontone notificava ad F.E. un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2004, con cui veniva contestato l’omesso versamento ICI, in ragione della edificabilità del terreno di cui era comproprietaria. La contribuente impugnava l’atto impositivo assumendo che l’area, ubicata in località (OMISSIS), era stata qualificata dall’ente comunale come “Tipo 2”, ossia come area fabbricabile, e che al suddetto terreno era stato attribuito per sette mesi un valore imponibile di Euro 9888.547,00 e per cinque mesi un maggiore valore imponibile di Euro 2.118.325,00. Il terreno era stato oggetto di un progetto imprenditoriale, presentato dalla società Interservice S.r.l. per la realizzazione di un polo alberghiero secondo gli strumenti di programmazione concordata previsti dal “(OMISSIS)”, rientranti a livello di normativa nazionale nelle previsioni della “Legge Obiettivo”. L’area, identificata in catasto al foglio (OMISSIS), era compresa in “Zona Agricola E sottozona E3” e, in attuazione di tale (OMISSIS), era stata approvata la variante urbanistica da “zona E agricola” a “zona IF sottozona F4 – Servizi ricettivi privati”. Il terreno era stato successivamente ceduto a INVESTECO S.r.l., che aveva sottoscritto in data 28 febbraio 2002 un contratto finalizzato alla promozione del progetto. Parte ricorrente deduceva che in base ad un incontro procedimentale sottoscritto in data 26 novembre 2008 tra il Comune di Valmontone e la società Investeco S.r.l. e l’ASP Colline Romane (quale responsabile generale del procedimento del patto), era stato accordato, ai fini ICI, un abbattimento del valore dei terreni del 50% atteso che il diritto edificatorio era intrasferibile fino alla definizione dell’Iter procedimentale del Patto Territonale, del 30% (coefficiente 0,3) dalla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica, mentre veniva reintegrato il valore pieno del bene immobile solo alla data del rilascio del permesso di costruire.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 458/63/12, accoglieva il ricorso della contribuente constatando che parte del terreno in questione era stato destinato dal Comune ad uso edificatorio di un polo alberghiero, sottoscrivendo il relativo atto con la società INVESTECO s.r.l.. La CTP rilevava che nel medesimo atto, in cui parte del terreno era stato trasformato in edificatorio, veniva indicato che il beneficio accordato alla società era limitato alla stessa per gli scopi dichiarati di costruzione. Da tale destinazione il Comune dichiarava che ne restava escluso il restante terreno di natura agricola e che l’attribuzione di rendita catastale ai fini edificatori restava circoscritta alla sola società, in quanto la destinazione del terreno non poteva essere modificata se non per gli scopi indicati nell’atto. Il Comune proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 2679/28/2014, accoglieva parzialmente il gravame, determinando il valore del terreno oggetto di controversia, quale imponibile ICI per l’anno 2004, in Euro 988.547,00. I giudici di appello rilevavano che non poteva essere presa in considerazione la valutazione aumentata ad Euro 2118,315,00, come stimata nell’avviso di accertamento per gli ultimi cinque mesi dell’anno. F.E. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. Il Comune di Valmontone si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, del successivo D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, quali norme di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), per insussistenza del requisito di edificabilità del terreno oggetto di accertamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dello Statuto del contribuente, art. 10, comma 2, per omessa tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente.

In subordine, parte ricorrente lamenta che l’affermazione della censurata sentenza secondo cui non vi siano “nè ragioni di fatto nè ragioni di diritto tali da rendere incerta la natura edificatoria di cui si tratta” non rispetta il dettato normativo, atteso che con riferimento alle ragioni di diritto è lo stesso Comune di Valmontone che, nel verbale di incontro procedimentale del 26 novembre 2008, con la società Investeco S.r.l. e I’ASP Colline Romane, escluderebbe l’imponibilità ICI in capo alla Investeco fino a conclusione dell’iter procedimentale del Patto, in ragione della intrasferibilità, inalienabilità e non esecutività della potenzialità edificatoria della Ivesteco. Con riferimento alle ragioni di fatto di tale affidamento, il comportamento del Comune che non avrebbe dato comunicazione della attribuzione di edificabilità ” a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”, e avrebbe impedito alla contribuente una conoscenza effettiva del successivo revirement dell’Amministrazione sulla pretesa natura edificatoria del terreno. La conferma operata dai giudici del merito circa le sanzioni ed interessi moratori configurerebbe, inoltre, una violazione o falsa applicazione dello Statuto del contribuente, art. 10, comma 2.

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.

3.1. Le censure sono infondate per le considerazioni che seguono.

La questione all’esame della Corte inerisce alla qualificazione di “aree fabbricabili” dei terreni di cui la contribuente F.E. era comproprietaria con C.F., C.A. e C.M., con riferimento a ICI per l’anno 2004, interessate da un piano urbanistico particolareggiato per la realizzazione di un polo alberghiero ((OMISSIS)). Dovendosi chiarire, altresì, se le stesse aree siano da considerarsi edificabili, ai fini fiscali, nei confronti della contribuente proprietaria pro quota, atteso che l’utilizzazione edificatoria del terreno sarebbe riservata al soggetto “proponente” e “attuatore” del piano territoriale.

Non è contestato che in data 16 maggio 2002 i proprietari dei terreni sottoscrissero con la società Interservice S.r.l. un contratto per la realizzazione di una proposta progettuale di natura infrastrutturale nei terreni di loro proprietà e che, nella seduta della conferenza di servizi del 23 luglio 2004, tenuta presso la Regione Lazio, venne approvato il Programma della Società Interservice per la realizzazione del polo alberghiero effettuato a seguito del (OMISSIS).

Non è contestato, altresì, che in data 26 novembre 2008 venne redatto tra il Comune di Valmontone e i comproprietari delle aree un “verbale di incontro procedimentale”, con il quale si stabilì un abbattimento dell’ICI e la possibilità della totale riscossione dell’imposta solo al momento del rilascio del permesso a costruire.

Non è consentito rilevare che a tale accordo procedimentale sia stato dato seguito con un atto di approvazione da parte degli organi deliberativi del Comune di Valmontone.

Parte ricorrente deduce che, proprio in ragione di tale accordo procedimentale, l’intervenuta potenzialità edificatoria dei terreni avrebbe dispiegato i propri effetti solo con riguardo al soggetto proponente ed attuatore e non anche per i proprietari del terreno stesso, per i quali l’immobile sarebbe rimasto agricolo.

Lamenta, inoltre, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, causata dalla mancata comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area edificabile.

3.2. Il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ha definito il concetto di “area edificabile”. Sono edificabili, ai fini fiscah, i terreni per i quali vi sia uno strumento urbanistico generale adottato, che per le Regioni che prevedono sia i piani strutturali che operativi deve intendersi come piano strutturale. La scelta del legislatore, con la norma in commento, è stata quella di anticipare il momento dell’edificabilità alla mera adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune. Invero, mentre dal punto di vista urbanistico, un terreno può dirsi edificabile solo dopo che lo strumento urbanistico generale è divenuto efficace e, se necessario, anche dopo che sia divenuto efficace lo strumento urbanistico attuativo, dal punto di vista economico, può anche la mera adozione dello strumento urbanistico creare aspettative sulla edificabilità del suolo, che ne fanno accrescere il valore. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 25506 del 2006, hanno affermato che: “ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell’approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendono possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia”.

Questa Corte precisa che: “l’aspettativa di edificabilità di un suolo non comporta ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic ed simpliciter all’edificabilità”. La nozione di “strumenti urbanistici”, cui fare riferimento per considerare un terreno suscettibile di edificabilità, va intesa in senso ampio, comprendendo tutte quelle norme che in concreto vanno a disciplinare l’edificazione.

Con riferimento alla doglianza relativa alla asserita violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, si è chiarito che: “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; nè rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l’Amministrazione, in violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, non abbia dato comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l’inosservanza” (Cass. n. 12308 del 2017).

Da questi principi deriva che nessuna sanzione può essere comminata all’ente comunale per l’omessa comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura edificabile del terreno, e che lo stesso terreno, nella specie oggetto di un progetto per la realizzazione di un polo alberghiero, è certamente suscettibile di utilizzazione edificatoria, anche se tale utilizzazione debba essere eseguita dal soggetto proponente.

3.3. Orbene, non è contestato che nella seduta della conferenza dei servizi del 23 luglio 2004 tenutasi presso la Regione Lazio, veniva approvato il Programma della società Interservice per la realizzazione del polo alberghiero effettuato a seguito del “(OMISSIS)” che era stato a sua volta approvato dal Consiglio comunale di Valmontone, con Delib. 10 ottobre 2002, n. 100.

I patti territoriali si collocano nell’ambito della cosiddetta “azione amministrative per accordi” e sono caratterizzati come uno strumento di programmazione negoziata. Tale programmazione deve essere pur sempre conforme alle finalità esecutive del PRG, ed è uno strumento al quale possono partecipare i proprietari degli immobili ricadenti nelle zone oggetto di programmazione.

Si è già detto che secondo l’indirizzo largamente condiviso sostenuto da questa Corte: “L’edificabilità di un’area, per l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile basato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel P.R.G. adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto, altresì, conto che il detto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione più ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria” (Cass. n. 4952 del 2018), e che alla luce del principio chiaramente fissato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2: “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo ” (Cass. n. 13657 del 2018).

Ne consegue che il concetto di edificabilità di un’area risulta ancorato semplicemente ad una possibilità edificatoria del terreno anche solo potenziale e remota, purchè questa sia evidenziata dalla destinazione urbanistica riconosciuta allo stesso da parte dello strumento urbanistico generale (Cass. n. 19515 del 2003; Cass. n. 16751 del 2004, Cass. n. 21573 del 2004, Cass. n. 21644 del 2004), nella specie costituito da strumenti urbanistici, quali i Patti Territoriali di programmazione concordata.

A conferma del concetto astratto della edificabilità ai fini ICI, questa Corte ha precisato che: “il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine a incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacchè ai sensi del successivo art. 5, il valore dell’immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell’imposta. Ne consegue che deve escludersi che da un’area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini a espropriazione, sia, per ciò stesso, esente dall’imposta”. (Cass. n. 19131 del 2007). Anche in tema di imposte sui redditi si è affermato che: “Ai fini dell’applicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, e della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, occorre che sussista un effettivo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale, adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo” (v. ex multis Cass. n. 25821 del 2016; Cass. n. 7909 del 2016; Cass. n. 13142 del 2014; Cass. S.U. n. 25505 e n. 25506 del 2006).

3.4. Nella specie, il terreno oggetto di accertamento era divenuto edificabile, ai fini fiscali, a seguito della approvazione nella seduta della conferenza di servizi del 23 luglio 2004, tenuta presso la Regione Lazio, del Programma della Società Interservoce per la realizzazione del polo alberghiero effettuato a seguito del (OMISSIS). Non appare, infatti, illogico ritenere che ai fini ICI il terreno fosse edificabile, tenuto conto che la potenzialità edificatoria non si concretizza solamente sulla base delle previsioni del P.R.G., in itinere o non ancora attuate, ma prende in considerazione tutti gli elementi oggettivi che sono idonei ad influenzare il valore in comune commercio di un terreno, ed è proprio in ragione di detto valore che si esprime la capacità contributiva che, secondo il legislatore, giustifica (art. 53 Cost.), la sottoposizione del bene ad un imposta patrimoniale annuale.

Nè assume rilievo, ai fini della imponibilità ICI, per le ragioni sopra ampiamente esposte, quanto asserito dal contribuente secondo cui in ottemperanza alla programmazione di (OMISSIS) ed agli atti approvati dall’Amministrazione Comunale, le specifiche destinazioni urbanistiche ed i relativi benefici definiti nell’ambito del progetto imprenditoriale della Società Investeco S.r.l. e relativi alla realizzazione di un polo turistico alberghiero fossero ad esclusivo vantaggio del soggetto proponente ed attuatore, atteso che, ai fini fiscali, il concetto di utilizzazione edificatoria del terreno è un concetto diverso dalla concreta edificabilità.

Nè si può ritenere che un bene, ai fini fiscali, sia da ritenersi edificabile rispetto a chi esegue il progetto edilizio concordato ed agricolo rispetto al proprietario.

Pertanto, non è di ausilio alla tesi difensiva il certificato di destinazione urbanistica dei terreni siti in “(OMISSIS)”, rilasciato in data 28 aprile 2008, su richiesta di INVESTECO S.r.l., atteso che nello stesso si dà atto proprio dell’asserita variante urbanistica ed, in particolare, si attesta che “in attuazione del (OMISSIS) è stata approvata variante urbanistica da “zona E Agricola” a “zona F sottozona F4, Servizi ricettivi privati”.

3.5. Parte ricorrente deduce di non essere tenuta al pagamento dell’imposta, atteso che in data 26 novembre 2008 veniva redatto, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 11, tra il Comune di Valmontone, la società INVESTECO S.r.l. (nel frattempo divenuta proprietaria) e l’ASP Colline Romane, un “verbale di incontro procedimentale” con il quale si stabiliva un abbattimento dell’ICI e il pagamento totale dell’imposta solo dalla data di rilascio del permesso a costruire in quanto, solo da tale momento, sarebbero sussistite le condizioni per l’edificabilità”.

Non è dato rilevare dai fatti di causa che a questo accordo sia stato dato seguito con atti amministrativi deliberativi, sicchè lo stesso è rimasto inefficace, in quanto l’efficacia di un accordo procedimentale è condizionata alla conferma delle sue previsioni nel provvedimento di approvazione dell’accordo stesso.

Ciò premesso, viene comunque in rilievo la questione della possibilità, a mezzo di un accordo procedimentale, di derogare al regime impositivo stabilito per legge, tenuto conto del principio della “indisponibilità” dell’obbligazione tributaria.

La lettera della L. n. 241 del 1990, art. 11, modificata dalla L. n. 15 del 2005, prevede che: “in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo”. Le figure di accordo disciplinate dall’art. 11, pertanto, sono due e consistono, rispettivamente, nell’accordo c.d. endoprocedimentale mediante il quale le parti determinano il contenuto discrezionale del provvedimento finale e nell’accordo cd. sostitutivo, attraverso il quale viene concordato l’assetto di interessi, tradizionalmente rimesso alla cura unilaterale della pubblica amministrazione, in sostituzione del provvedimento astrattamente previsto dalla legge.

Nella specie, l’accordo stipulato tra le parti in data 26 novembre 2008 costituisce un accordo procedimentale.

Secondo il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria deve ritenersi esclusa ogni possibilità discrezionale di disposizione del tributo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la cui azione nella definizione del prelievo deve ritenersi vincolata (Cass. 30 maggio 2002, n. 7945) alla legge.

La natura vincolata della potestà tributaria, unitamente alla “indisponibilità e irrinunciabilità che vi si correlano” starebbe a dimostrare che l’Amministrazione, a cui deve ritenersi sicuramente vietato disporre, non potrebbe con un provvedimento transattivo o con un contratto, ridurre l’ammontare del tributo (v. Cass. n. 3519 del 2010) o stabilire una esenzione, se non è previsto dalla legge.

Inoltre, non può sottacersi che la L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2, riferendosi all’intero capo III sulla “Partecipazione al procedimento amministrativo”, statuisce che “dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano”, in tale capo rientra il citato art. 11, sugli accordi amministrativi sostitutivi ed integrativi del procedimento. Da siffatti rilievi consegue che nessuna violazione e falsa applicazione dello Statuto del contribuente, art. 10, comma 2, con riferimento all’applicabilità delle sanzioni e degli interessi moratori, può essere configurata, sicchè correttamente i giudici di appello hanno ritenuto l’insussistenza di ragioni di fatto e di diritto tali da rendere incerta la natura edificatoria delle aree.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dello Statuto del contribuente, art. 10, comma 3, per omessa ricognizione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Parte ricorrente deduce che in entrambi i giudizi di merito aveva rilevato che l’avviso di accertamento conseguiva ad una interpretazione sostanzialistica della nozione di aree edificabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2,comma 1, lett. b), denunciando che tale norma era stata oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali che avevano indotto il legislatore ad intervenire con due norme di interpretazione autentica: il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, e il successivo D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2. Gli stessi giudici del merito avrebbero poi evidenziato gravi incertezze motivazionali in ordine alla quantificazione della maggiore imposta, sicchè la sentenza impugnata avrebbe omesso di riconoscere, nel caso di specie, quantomeno lo stralcio di sanzioni, malgrado ciò sia previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3.

5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L.gs. n. 47 del 1997, art. 13, comma 1, e del D.P.R. n. 504 del 1992, art. 14, atteso che la sentenza, accogliendo parzialmente il ricorso in appello proposto dal Comune, avrebbe rivisto al ribasso la pretesa tributaria da questo promossa ma non avrebbe statuito una corrispondente riduzione delle sanzioni nè degli interessi, che ovviamente andrebbero parametrati all’imposta richiesta.

6. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell’interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 65, sia consolidata, senza assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito” (Cass. n. 3431 del 2019).

Ciò premesso, in ragione delle argomentazioni sopra ampiamente espresse, a cui si fa rinvio, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa che giustificherebbe la non applicabilità delle sanzioni. Va, inoltre, rilevato come parte contribuente evidenzi che l’incertezza vada riferita più alla edificabilità dei terreni che alla portata applicativa delle norme, comunque nella fattispecie insussistente.

Ai fini fiscali, infatti, il processo di edificabilità dei terreni era iniziato già in data 30 maggio 2002, quando la Interservice s.r.l. aveva presentato un progetto imprenditoriale per la realizzazione di un polo turistico alberghiero (v. pag. 12 ricorso). In data 28 febbraio 2002 la società Interservice aveva sottoscritto con la INVESTECO, infatti, un contratto finalizzato proprio alla promozione del progetto stesso con vari soggetti, tra cui F.E., che era, pertanto, a conoscenza del progetto edificatorio in itinere riguardante il terreno di cui era comproprietaria.

7. Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato.

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il motivo di ricorso proposto in appello dalla contribuente, con cui si è lamentata l’illegittimità dell’atto di accertamento per aver attribuito erroneamente al terreno in questione, ai fini dell’imposta ICI, valori diversi nel corso dello stesso anno, e precisamente, per sette mesi il valore di 988.547,00 e per cinque mesi un ulteriore valore imponibile di Euro 2118.315,00, ed ha concluso, accogliendo parzialmente l’appello del Comune, ritenendo che il valore imponibile ICI, per l’intero anno d’imposta 2004, è quello di Euro 988.547,00, dovendo essere accertato dall’Ufficio con riferimento al primo gennaio dello stesso anno.

Orbene, in mancanza di una specifica impugnazione da parte del Comune, che si è costituito in giudizio al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa, e non ha ritenuto di proporre

appello incidentale, tale statuizione è passata in giudicato, con la conseguenza che la rideterminazione della base imponibile effettuata dal giudice del merito ai fini Ici, e relativa all’anno 2004, impone che le relative sanzioni siano parametrate allqmposta dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, così come anche gli interessi, i quali devono essere quantificati con riferimento all’ammontare della pretesa fiscale, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14.

8. In definitiva, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, limitatamente al motivo accolto, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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