Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20124 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6164/2009 proposto da:

D.V.F., D.F.F.V. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso lo studio

dell’avvocato GIULIANI Angelo, che li rappresenta e difende, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti ai nn. 52874/06 e

52875/06 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 14/05/07,

depositata il 17/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.F.F.V. e D.V.F., con ricorso del 4 marzo 2009, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 17 gennaio 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei Ministri – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 4.000,00 a titolo di equa riparazione, nonchè la somma di Euro 800,00 a titolo di spese del giudizio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, i ricorrenti denunciano come illegittima la omessa pronuncia sulla domanda di interessi sull’indennizzo liquidato, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di equa riparazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura è fondata, perchè questa Corte ha già ripetutamente affermato che, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, e l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi non già come obbligazione ex delicto ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza che dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8712 del 2006 e 2248 del 2007);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, sono dovuti gli interessi sulla somma di Euro 4.000,00, liquidati a ciascun ricorrente a titolo di equa riparazione, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di equa riparazione fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.247,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 477,00 (Euro 380,00 + Euro 97,00 per l’altra parte ricorrente) per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ragione del limitato oggetto del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri a pagare a ciascun ricorrente, sulla somma di Euro 4.000,00, gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.247,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 477,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Angelo Giuliani, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Angelo Giuliani, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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