Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20124 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.17/08/2017),  n. 20124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24463-2011 proposto da:

M.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato MAURO AMICONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI VITA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.C. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 740/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/10/2010 R.G.N. 1050/2008.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di Appello di Catania confermava la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con cui era stato respinto il ricorso proposto da M.C. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. inteso a conseguire la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti stipulati fra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione ai periodi 2/1-31/3/2004 e 22/7-15/9/2005 per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso la filiale di Catania 2, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro… “;

deduceva a sostegno del decisum che le causali apposte ai contratti erano assistite dal requisito della specificità, recando riferimento alle mansioni dei lavoratori da sostituire e all’ufficio di destinazione non essendo rilevante il nome dei lavoratori sostituiti; sotto il versante probatorio, rimarcava che la documentazione prodotta dalla società si palesava idonea a suffragare la sussistenza effettiva delle esigenze sostitutive presso l’ufficio di destinazione;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.C. sulla base di unico articolato motivo illustrato da memoria tardivamente depositata;

ha resistito la società Poste Italiane con controricorso, spiegando ricorso incidentale e depositando successivamente memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con unico articolato motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1362 e 2697 c.c., degli artt. 115 – 116c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

si duole in estrema sintesi, che la Corte di merito non abbia condiviso i rilievi espressi in sede di gravame, in ordine alla genericità della causale apposta ai contratti inter partes, conferendo altresì un erroneo peso probatorio ai dati documentali offerti in produzione dalla società appellata;

2. il motivo è infondato;

questa Corte ha chiarito (Cass. n. 27052 del 2011, n. 1577 e n. 1576 del 2010) che il quadro normativo emerso a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

Si è infatti affermato che l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate;

il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere applicato; il concetto di specificità risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza;

3. è stato in particolare precisato (Cass. n. 27052 del 2011) che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta;

in quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione;

4. l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è, dunque, legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (vedi, fra le altre, Cass. n. 565 del 2012, Cass. n. 8966 del 2012);

5. dette conclusioni sono state condivise e fatte proprie dalla Corte Costituzionale che, tornata a pronunciare nuovamente sulla questione, ha evidenziato come “il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico. Non si può escludere, infatti, la legittimità di criteri alternativi di specificazione, semprechè essi siano adeguati allo stesso fine e ancorati a dati di fatto oggettivi. E così, anche quando ci si trovi – come ha rilevato la Corte di cassazione – di fronte ad ipotesi di supplenza più complesse, nelle quali l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per la notevole dimensione dell’azienda o per l’elevato numero degli avvicendamenti, la trasparenza della scelta dev’essere, nondimeno, garantita. In altre parole, si deve assicurare in ogni modo che la causa della sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbi”. (Corte Cost. n. 107 del 2013);

6. la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, che, come già detto, consentono di ritenere assolta l’esigenza di specificità attraverso la indicazione degli elementi summenzionati alla stregua del cd. “criterio elastico” di interpretazione (cfr., in motivazione, Cass. n.5227 del 2017 e Cass. n.182 del 2016 riferite alla situazione di carenza temporanea di personale verificatasi presso il Polo Lazio, e Cass. n. 3928 del 2015 riferita al Polo Lombardia);

7. il ricorso principale va pertanto respinto, restando logicamente assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla s.p.a. Poste Italiane (concernente l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della risoluzione del rapporto per mutuo consenso).

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna M.C. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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