Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20124 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. III, 14/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 14/07/2021), n.20124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37247/2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO CENTORE, giusta

procura speciale allegata al ricorso (paolo.centore.avvocatimcv.it),

ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 960/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.A., proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver lasciato il proprio paese a causa del disagio economico e di una situazione di estrema povertà e di grave insicurezza per conflitti interni di natura politica nonché per ricorrenti catastrofi ambientali.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in combinato disposto con l’art. 3, comma 5 stesso Testo e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1.

1.1. Assume che la Corte territoriale aveva escluso, in relazione ai presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, la sussistenza di danni gravi derivanti dall’insicurezza generata, nel paese di origine, da un persistente conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza unionale, giungendo a tale conclusione senza adempiere al dovere di cooperazione istruttoria: lamenta, infatti, che le notizie riportate nella motivazione sulla instabilità del paese erano state attinte o da testate giornalistiche o da C.O.I. prive di un adeguato riferimento cronologico; aggiunge che nessun rilievo era stato assegnato alle fonti ufficiali aggiornate (Amnesty International 2017/2018) da lui prodotte e sottoposte al contraddittorio.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver negato che ricorressero, in relazione alla vicenda narrata, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), ha escluso anche l’ipotesi di cui alla lett. c) – in relazione alla quale la vicenda narrata non assume rilievo centrale – affermando che il paese non era caratterizzato da una situazione di conflitti armati ma da episodici atti di terrorismo (cfr. pag. 7 penultimo cpv.).

1.4. Tale affermazione, tuttavia, non è fondata su C.O.I. attendibili ed aggiornate ma su fonti giornalistiche ((OMISSIS) etc.) e sul sito “(OMISSIS)” (ritenuto da questa Corte inidoneo, di per se solo, all’accertamento in questa sede indispensabile: cfr. Cass. 10834/2020), privi, oltretutto, di un riferimento cronologico ed insufficienti a supportare il dovere di cooperazione istruttoria in relazione al quale, oltretutto, le COI attendibili ed aggiornate indicate dal ricorrente (cfr. pag. 9 primo cpv. del ricorso) dovevano essere sottoposte a contraddittorio (cfr. Cass. 29056/2019), mentre risulta che siano state del tutto ignorate.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: lamenta che la Corte territoriale aveva omesso la disamina soggettiva ed oggettiva del ricorrente, con espresso riferimento al paese di origine.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La censura, infatti, è del tutto generica ed omette di indicare il fatto storico, principale o secondario che la Corte territoriale non avrebbe, in thesi, apprezzato.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I., nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3.1. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare fatti e prove in relazione alla vulnerabilità da lui dedotta, desumibile da fattori oggettivi quali le catastrofi naturali ed i conflitti interni che erano stati denunciati; si duole, ancora, del fatto che non aveva affatto esaminato la documentazione posta a sostegno della propria integrazione, versata in atti unitamente all’atto d’appello e comprovante sia l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato corredato da buste paga, sia i CUD relativi agli anni 2017 e 2018 (a dimostrazione del proprio reddito), sia i reports aggiornati riguardanti la situazione generale del paese di provenienza, attestanti il rischio che in caso di rimpatrio potessero essere pregiudicati i suoi diritti fondamentali.

3.2. Il motivo è fondato.

3.3. Non è stato, infatti, articolato un corretto giudizio di comparazione, in ragione del fatto che:

a. le informazioni sul paese di origine, anche sotto il profilo del rispetto e della tutela dei diritti fondamentali (fra cui anche il diritto al nutrimento ed alla abitazione), non sono state tratte da COI attendibili ed aggiornate, con ciò risultando violato anche il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

b. il profilo dell’integrazione del ricorrente risulta apoditticamente svalutato, essendone stata vanificata la valenza utile per un corretto giudizio di comparazione: la Corte, infatti, pur avendo considerato che il richiedente aveva lavorato in (OMISSIS) nel settore dell’abbigliamento (cfr. pag. 11 della sentenza) ha affermato che tale circostanza avrebbe ancorato la protezione invocata, “ispirata alla tutela di situazioni tendenzialmente transitorie ed in divenire” (cfr. pag. 11 della sentenza), ad una situazione stabile e permanente che avrebbe snaturato la funzione della fattispecie umanitaria, mostrando in tal modo di ritenere, errando, che l’inserimento lavorativo contraddica la finalità di tale forma residuale di protezione: in tal modo la Corte mostra di confondere un elemento di comparazione con la finalità dell’istituto, discostandosi dai principi affermati dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019) e violando, in tal modo la norma che sovraintende la disciplina di esso.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto: “in materia di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;

“secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

“nell’ambito del giudizio di comparazione, funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la valutazione dell’integrazione del richiedente, fondata anche sull’attività lavorativa svolta, è necessaria per confrontare la condizione esistenziale raggiunta nel paese ospitante con quella nella quale si verrebbe a trovare nel paese di rimpatrio: rispetto a ciò la stabilità dell’attività lavorativa, lungi dal contraddire la funzione residuale ed atipica della protezione individualizzata, configura un elemento di valutazione utile per bilanciare il rapporto fra i diritti tutelati dall’art. 10 Cost. “;

La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per il riesame della controversia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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