Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20124 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2545-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI

NAPOLI in persona del responsabile dell’Agente della Riscossione pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 59,

presso lo studio dell’avvocato LINDA MARIA DI RICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BENITO ALENI giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di controllo formale sulla dichiarazione dei redditi presentata da C.S. per l’anno 2002, l’Agenzia, riscontrando tributi dichiarati e non versati, emetteva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, cartella di recupero delle relative somme.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo denunciando tra l’altro la violazione dell’obbligo di comunicare preventivamente l’irregolarità riscontrata nella dichiarazione, motivo che veniva accolto sia dalla Commissione provinciale, con sentenza n. 607 del 2007 che dalla Commissione regionale, con successiva sentenza n. 244 del 2009.

Avverso quest’ultima decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un unico motivo, notificato anche ad Equitalia Polis, incaricata a suo tempo della riscossione della somma. Non si è costituito il contribuente, ma ha depositato controricorso l’agente della riscossione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione impugnata ha ritenuto nulla la cartella esattoriale in quanto non preceduta da alcuna comunicazione al contribuente circa l’irregolarità commessa con la dichiarazione dei redditi; irregolarità a seguito della quale l’Agenzia ha proceduto a recupero della somma.

Ha depositato controricorso Equitalia, chiedendo che si dichiari il suo difetto di legittimazione passiva.

1.- Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

La decisione di secondo grado ha statuito che, prima di esigere il pagamento, e dunque notificare al contribuente recupero di una somma, a seguito di controllo sulla dichiarazione dei redditi, occorre comunicargli preventivamente l’irregolarità, cosi da porlo in condizioni di contraddire o emendare.

Secondo l’Agenzia questo obbligo non riguarda i casi in cui dal controllo della dichiarazione dei redditi non emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, come nella fattispecie.

Il motivo è fondato.

E’ infatti orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Sez. 5 n. 17396 del 2010; Sez 6 ord. n. 42 del 2014; Sez 6 ord. n. 3154 del 2015).

Con la conseguenza che nel caso in cui non si tratta di un recupero dovuto ad errore nella dichiarazione, o meglio di un recupero basato su un risultato diverso da quello che emerge dalla dichiarazione, non occorre che il contribuente venga informato della irregolarità riscontrata, e che ha portato alla pretesa tributaria fatta valere.

Nella fattispecie l’atto impugnato ha riguardato il recupero di somme dichiarate e non versate, non basato sulla contestazione di una difformità tra il dichiarato e l’accertato.

2.- Infine Equitalia, nel costituirsi con il controricorso chiede che venga rigettata la domanda nei suoi confronti e che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva.

Va osservato che un atto denominato controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine – per il principio della strumentalità delle forme, secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento del suo scopo – occorre che esso possegga i requisiti prescritti dall’art. 371 in relazione agli artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, quindi, che contenga la richiesta di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell’art. 366 citato. Tale richiesta è essenziale per individuare nell’atto in questione un mezzo di impugnazione, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, implicanti, rispettivamente, che deve essere chiaramente indicato il mezzo processuale azionato, che la controparte deve essere messa in condizione di difendersi e di replicare e che il giudice deve potere identificare la domanda senza incertezze, per non andare oltre il limite della stessa (Sez. 1 n. 20454 del 2005). Nella fattispecie è implicita nella richiesta di dichiarare il difetto di legittimazione la domanda di cassare la sentenza impugnata, che ha implicitamente rigettato la questione.

Inteso dunque come ricorso incidentale, esso va accolto. Invero la contestazione di avere violato il contraddittorio non comunicando l’irregolarità riscontrata nella dichiarazione dei redditi, non può essere rivolta all’agente della riscossione, che interviene a ruolo già formato, ed è estraneo alla fase precedente. Il ricorso introduttivo, in quanto proposto nei confronti di Equitalia, è da ritenersi inammissibile.

I ricorsi vanno pertanto accolti, e, non essendovi accertamenti da compiere, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso nei confronti dell’Agenzia e la dichiarazione di inammissibilità nei confronti di Equitalia. Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo nei confronti dell’Agenzia e lo dichiara inammissibile nei confronti di Equitalia. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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