Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20123 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22131-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F. (OMISSIS), elettivamente 3596 domiciliato in

ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 7.3.08, depositata il 04/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giuseppe Marini che si

riporta alla memoria.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 35/06/08, depositata il 4 luglio 2008, con la quale (decidendosi su di un avviso di liquidazione conseguente all’accertamento giudiziale, divenuto definitivo, del valore di immobili caduti in successione, oltre sanzioni ed interessi, e sul diniego delle istanze di chiusura della lite relativa) veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado, ritenendosi che l’avviso di liquidazione in questione fosse atto impositivo e, in quanto tale condonabile, in quanto contenente per la prima volta l’irrogazione di sanzioni.

L’intimato resiste con controricorso.

2. I due motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta interconnessione, entrambi accompagnati da idoneo quesito di diritto, denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002 ed il secondo anche dell’art. 324 c.p.c. -, e chiedono di affermare che l’avviso di liquidazione contenente anche l’irrogazione di sanzione, collegata al tributo, non costituisce atto impositivo (primo motivo) o, in subordine, che costituisce atto impositivo la sola parte dello stesso relativa alle sanzioni (secondo motivo).

2.1 La risposta ai quesiti posti può essere desunta dall’applicazione dei principi già enucleati da questa Corte che ha affermato (Cass. n. 15544 del 2006; conformi Cass. n. 16287 del 2008;

n. 15856 del 2006) “In tema di condono fiscale, non costituisce atto impositivo, la cui impugnazione dia luogo ad una lite fiscale suscettibile di definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 l’avviso di liquidazione di un’imposta definita con sentenza: premesso infatti che la natura impositiva dell’atto impugnato dev’essere accertata unicamente in base alla funzione tipica dallo stesso assolta, desumibile dai suoi requisiti fattuali e giuridici, e non in base ai vizi che possono inficiarlo, nè alle contestazioni sollevate dal destinatario, non può riconoscersi tale carattere all’avviso di liquidazione, il quale, avendo una funzione meramente determinativa della pretesa tributaria, presuppone l’esistenza di un precedente atto d’imposizione, che non può essere rappresentato da una sentenza, in quanto il giudice tributario non impone nessun tributo con le sue pronunce, ma provvede esclusivamente ad accertare la legittimità dell’atto impugnato”.

Ed ancora (Cass. n. 20731 del 2010) “In tema di condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell’ambito applicativo della L. n. 289 del 2002, art. 16 è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell’atto stesso. Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, la definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti dei contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria”.

2.2 Dall’applicazione di tali principi di diritto discende che deve ritenersi atto non impositivo ma meramente liquidatorio quella parte dell’avviso di liquidazione in esame che costituisce la automatica liquidazione delle imposte di successione, Invim, ipotecarie e catastali conseguenti alla pronuncia passata in giudicato (come pacifico tra le parti) resa sull’impugnazione proposta dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento del maggior valore di alcuni dei cespiti caduti in successione.

2.3 Deve invece essere considerato atto impositivo quella parte dell’avviso di liquidazione in esame con il quale l’Amministrazione Finanziaria ha irrogato per la prima volta le sanzioni (peraltro tempestivamente impugnate dal contribuente sia con riferimento all’an che al quantum) non potendosi ritenere le stesse conseguenza automatica del giudicato.

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta infondatezza del primo motivo e manifesta fondatezza del secondo motivo del ricorso stesso”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria da parte del resistente con la quale si chiede che venga dichiarata la condonabilità L. n. 289 del 2002, ex art. 16. comma 3 della lite fiscale sia nella parte in cui venivano determinati ed applicati per la prima volta gli interessi, sia nella parte in cui venivano irrogate le sanzioni;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, fondati, con riferimento al secondo motivo che viene accolto, sulle medesime considerazioni svolte dal contribuente nella memoria di cui sopra, ovvero la natura di atto impositivo dell’avviso di liquidazione impugnato nella parte relativa alle sanzioni collegate al tributo (quest’ultimo definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato) e quindi la condonabilità della lite insorta nella sola parte riferibile alle stesse;

che, pertanto, va accolto il secondo motivo del ricorso, mentre va rigettato il primo ed, in tali limiti, va cassata la sentenza impugnata con rinvio, per l’applicazione di tale principio ad altra sezione della C.T.R. della Emilia Romagna, che provvedere anche alla regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta imprimo motivo del ricorso, accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria della Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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