Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20123 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 25/07/2019), n.20123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29196/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

L’ALTRA DIMENSIONE s.r.l. in liquidazione, (P.IVA: (OMISSIS)) con

sede in (OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Edoardo Angelo Canepa, del

Foro di Genova, ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Beatrice

Aureli, con studio in Roma, via G. Paisiello n. 26/A7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 537/08/2013, pronunciata il 10 dicembre 2013 e depositata

il 14 aprile 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio

2019 dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 104/04/2011 della CTP di La Spezia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta da L’ALTRA DIMENSIONE s.r.l. (importatore) avverso avviso di rettifica dell’accertamento (prot. (OMISSIS)) per il pagamento di maggiori dazi relativi ad importazione di calzature effettuata usufruendo del Sistema delle preferenze generalizzate.

2. Il contribuente, tramite il Centro di Assistenza Doganale Italia s.r.l. (rappresentante in procedura semplificata di domiciliazione), presentò all’Ufficio delle Dogane dichiarazione per l’importazione di calzature di origine “(OMISSIS)”, allegando il relativo certificato di origine preferenziale (FORM A), così beneficiando delle agevolazioni daziarie stabilite dalla normativa comunitaria. Trattasi del Sistema delle Preferenze Generalizzate – S.P.G. – di cui al Reg CEE 2 luglio 1993, n. 2454, art. 66 e ss., della Commissione (di seguito, anche: “D.A.C.”) recante “talune disposizioni d’applicazione” del Codice Daganale Comunitario (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, del Consiglio, di seguito anche: “C.D.C.”).

L’A.D., proprio in applicazione delle detta normativa, in particolare dell’art. 94 D.A.C., (nella sua formulazione ratione temporis applicabile), attivò il controllo delle competenti Autorità malesi ed all’esito rifiutò all’importatore il richiesto trattamento daziario preferenziale, liquidando maggiori dazi (oltre interessi) con avviso di rettifica dell’accertamento (prot. (OMISSIS) del 27 maggio 2010, notificato 11 giugno 2010).

3. Avverso l’atto impositivo fu proposta impugnazione accolta dalla CTP con sentenza confermata dalla CTR, che rigettò l’appello dell’Amministrazione.

4. Contro la sentenza d’appello l’A.D., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ed il contribuente si costituisce in giudizio eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, per quanto di seguito evidenziato, ciò dispensando questa Corte dall’esplicitazione delle relative censure.

2. La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 14 aprile 2014 e l’Agenzia delle Dogane ha attivato il procedimento notificatorio (con riferimento a ricorso datato 27 novembre 2014 e sottoscritto dall’Avvocatura) in data 28 novembre 2014, mediante I’UNEP che ha provveduto alla spedizione lo stesso giorno, quindi tempestivamente rispetto alla (concreta) scadenza dei termini (1 dicembre 2014).

Sempre dagli atti emerge documentazione dell’Ufficio postale attestante la circostanza della mancata consegna del plico in data 2 dicembre 2014 (quindi decorso il termine per l’impugnazione), per aver mutato l’indirizzo del proprio studio legale l’Avvocato domiciliatario.

Nella specie, trattasi di difensore domiciliatario, del Foro di Genova, ed il mutamento del detto studio legale, intervenuto dopo la sentenza di primo grado (della CTP di La Spezia) e prima della statuizione d’appello (della CTR della Liguria), è stato oggetto di comunicazione da parte del difensore al Consiglio dell’Ordine in data 4 ottobre 2012, cioè circa due anni prima dell’attivazione del procedimento notificatorio in esame.

Vi sono agli atti, oltre al ricorso di cui innanzi (che risulta depositato in cancelleria il 18 dicembre 2014, nonostante la mancata conclusione del procedimento notificatorio negli evidenziati termini), altro ricorso datato sempre 27 novembre 2014, privo però della sottoscrizione dell’Avvocatura (in merito al quale non risulta neanche attivato il relativo procedimento notificatorio), oltre che un terzo ricorso. Quest’ultimo, sottoscritto e datato 16 febbraio 2015, è stato effettivamente notificato, mediante l’UNEP, con raccomandata del 17 febbraio 2015 e recapitato al domiciliatario il successivo 19 febbraio (in merito al quale il contribuente si è difeso con controricorso instando per la dichiarazione di inammissibilità in ragione del passaggio in giudicato della sentenza).

3. Sicchè, non essendosi perfezionato il relativo procedimento, per la mancanza della fase di consegna dell’atto, la notificazione del (primo) ricorso (attivata il 28 novembre 2014) deve considerarsi omessa, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza ed inammissibilità dell’attuale impugnazione, in ossequio a principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e dal quale non vi sono motivi per discostarsi.

L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è difatti configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna (nella specie mancante), intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi (come quello oggetto di attuale esame) in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (il riferimento è a Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603-01; si vedano altresì, ex plurimis: Cass. sez. 5, 16/02/2018, n. 3816, Rv. 646941-01; Cass. sez. 6-3, 27/01/2017, n. 2174, Rv. 642740-01; Cass. sez. 3, 08/03/2019, n. 6743, in motivazione).

4. Nella specie è infine irrilevante l’operata rinnovazione del procedimento notificatorio effettuata spontaneamente (in data 17 febbraio 2015 e, quindi), decorsi i termini per impugnare. Essa, difatti, anche qualora la si ritenesse nella specie ammissibile sarebbe, in ogni caso, intempestiva perchè intervenuta in un tempo superiore alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., per esperire il ricorso per cassazione.

Opera difatti il principio, consoliidato nella giurisprudenza di questa Corte e dal quale non vi sono motivi per discostarsi, per il quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, Rv. 640441-01, oltre che le successive conformi, tra le quali, ex plurimis e limitando i riferimenti alle più recenti: Cass. sez. 6-3, 09/08/2018, n. 20700, Rv. 650428201, nonchè, con particolare riferimento al ricorso per cassazione, Cass. sez. 5, 25/01/2019, n. 2195, Rv. 652327-01, che applica il medesimo principio anche nell’ipotesi in cui non sia andato a buon fine anche il secondo tentativo; e Cass. sez. 5, 08/03/2017, n. 5974, Rv. 643303-01).

5. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sono compensate le spese del presente giudizio, in ragione delle ricostruite vicende del procedimento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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