Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20123 del 07/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 77/17/10, depositata il 25
marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12
maggio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Cuomo Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di F.A. per IRPEF dell’anno (OMISSIS), a seguito di indagini eseguite dalla Guardia di finanza sui conti correnti bancari del contribuente.
Il giudice d’appello ha rilevato che in sede penale il giudice aveva assolto il contribuente in ragione del mancato rinvenimento della documentazione contabile sequestrata, con conseguente impossibilità di verificare quanto accertato.
2. Il F. non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 artt. 2697, 2724 e 2727 c.c., censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, basato sulla presunzione legale prevista dal citato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in considerazione della asserita impossibilità del contribuente di esibire la documentazione contabile sequestrata ed irreperibile.
Col secondo motivo la questione viene riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione.
2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: a) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato l’onere di superare la presunzione legale fornendo la prova contraria (analitica, e che può essere costituita anche da presunzioni semplici) che dei singoli movimenti egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che essi non si riferiscono ad operazioni imponibili (tra le più recenti, Cass. nn. 25502 del 2011, 16896 del 2014, 4829 e 26111 del 2015); b) nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre la documentazione necessaria a fornire la prova suddetta, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, nè trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. nn. 10174 del 1995, 21233 del 2006, 18019 del 2009, 1650 del 2010, 5182 del 2011, 19956 del 2014).
3. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016