Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20123 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20123 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16324-2011 proposto da:
SOCIETA’ EMMEGI DETERGENTS SPA 02022930982 in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato
RAMADORI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato
D’ARRIGO DOMENICO, giusta mandato speciale alla lite in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

Data pubblicazione: 02/09/2013

avverso la sentenza n. 73/1/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 16.3.2010, depositata il 27/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 16324 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Milano ha accolto parzialmente sia l’appello principale dell’Agenzia che
l’appello incidentale della società contribuente “Emmegi Detergenb spa” -appelli
proposti contro la sentenza n.53/40/2008 della CTP di Milano che aveva già
parzialmente accolto il ricorso della predetta società avverso avviso di accertamento
per IVA-IRPEF- IRAP relative all’anno 2003, avviso fondato su numerose riprese a
tassazione.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa)
che la fattura di £ 600.000.000 emessa dalla contribuente a favore della Henkel
(avente ad oggetto risarcimento danni per risoluzione del contratto di produzione e
fornitura del 24.6.2008) rappresenti un costo costituente sopravvenienza passiva e
perciò tassabile ai sensi dell’art.66 co.2 TUIR, perché detto costo è da considerarsi
“spesa, perdita od onere a fronte di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, senza che detta natura sia alterabile dalla circostanza che la
risoluzione del contratto anzidetto abbia reso possibile la stipulazione di un altro
contratto per gli anni a venire”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (centrato sulla violazione del’art.62 TUIR) la
parte ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello abbia trascurato di
considerare —ai fini di attribuire la corretta natura giuridica al costo portato dalla
dianzi menzionata fattura, siccome onere che deriva dalla gestione ordinaria
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()

Osserva:

dell’impresa- che risulta “non contestato e riconosciuto dalla stessa Agenzia che la
ricorrente aveva stipulato il 24.6.1998 con la Henkel spa un contratto quadriennale di
produzione e di fornitura; risulta anche che il detto contratto veniva risolto dalla
ricorrente e sostituito da un altro più vantaggioso avente scadenza successiva rispetto
al precedente; risulta infine che la Henke’ subordinava la stipula del nuovo contratto
Henkel dei maggiori costi che avrebbe dovuto sostenere negli anni 2001 e 2002 per le
più gravose condizioni di fornitura e produzione rispetto a quelle pattuite con il
contratto 24.6.1998”. Perciò stesso, il giudice dell’appello aveva trascurato di
considerare che il pagamento effettuato alla Henkel è il presupposto per ottenere
maggiori ricavi e maggiori utili negli esercizi 2001-2003, il che contrasta con
l’assunto secondo cui il predetto costo avrebbe avuto natura di sopravvenienza
passiva.
Il motivo appare inammissibilmente formulato, per violazione del canone di
autosufficienza del ricorso per cassazione.
Sarebbe spettato infatti alla parte ricorrente —che ha fondato la censura di violazione
di legge sulla premessa dell’esistenza di circostanze di fatto non esaminate dal
giudice del merito- chiarire dove e quando dette circostanze siano state comprovate in
giudizio e quale sia stato il contenuto specifico delle fonti di prova addotte a questo
proposito.
E’ infatti costante nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo
cui:”Poiché l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla
possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza
impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di
un errore di diritto a norma dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al
principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di
legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di
fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella

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al pagamento dell’importo di £ 600.000.000, somma destinata a compensare la

compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea (Cass.Sez. L, Sentenza n. 9777
del 19/07/2001).
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso (rubricati entrambi come:”Violazione del
principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – art.112 cpc, in relazione
all’art.360 n.4 cpc”) la ricorrente si duole —dopo avere dato autosufficiente
nell’appello incidentale- dell’omessa pronuncia da parte del giudice di appello in
relazione all’eccezione di illegittima motivazione “per relationem” dell’avviso di
accertamento impugnato; dell’omessa pronuncia da parte del giudice di appello in
relazione all’eccezione di illegittimità delle sanzioni irrogate, per violazione del
disposto dell’art.5 del D.Lgs. n.472/1997, nella parte in cui prevede che ciascuno
risponde della propria azione od omissione…., sia essa dolosa o colposa.
Entrambi i motivi sono fondati e devono essere accolti (per l’evidente difetto di
qualsiasi riscontro dal parte del giudicante alle questioni come dianzi prospettate),

allegazione delle questioni proposte sia in primo che secondo grado, e specificamente

dovendosi rimettere poi la questione al giudice del merito affinchè torni a 3 r)
pronunciarsi sugli aspetti delle ragioni di gravame incidentale su cui ha omesso di
soffermarsi.
La pronuncia impugnata merita quindi di essere cassata, in parte qua.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità e per manifesta fondatezza.
Roma, 30 ottobre 2011.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
5

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

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