Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20122 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 25/07/2019), n.20122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17783/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti

Vincenzo Tafuri e Antonio Tafuri, presso il cui studio elettivamente

domicilia in Napoli, via Vittoria Colonna n. 14, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 42/48/2012, depositata il 29 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1- La curatela fallimentare della s.a.s. (OMISSIS) impugnava il silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria sull’istanza di rimborso del credito Iva anno 1999 formulata in data 21 marzo 2000 (e successivo sollecito del 20 settembre 2004) per l’importo di Lire 100.000,000.

2- La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza n. 578/28/2009. Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 42/48/2012 del 13 ottobre 2011 (depositata il 29 febbraio 2012). Veniva invece accolto l’appello incidentale proposto dal contribuente relativo al pagamento degli interessi legali ed anatocistici sulla somma da rimborsare. Il giudice di appello, in particolare, riteneva che il credito si fosse consolidato essendo scaduto il termine per l’accertamento della dichiarazione in cui esso era stato esposto.

3- L’Agenzia delle entrate ricorre in questa sede per due motivi e chiede la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenziale provvedimento, con vittoria di spese. La società convenuta, nel frattempo rientrata in bonis, deposita controricorso e chiede dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il ricorso avverso, con vittoria di spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4- Osserva preliminarmente la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata dalla società convenuta è infondata, in quanto gli avvocati dello Stato per legge esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni senza alcun bisogno di mandato, per cui è del tutto irrilevante la circostanza che la relazione di notifica del ricorso sia stata sottoscritta da un avvocato dello Stato diverso da quello che si è costituito in giudizio. Sono analogamente prive di rilievo le rimanenti presunte irregolarità della procedura di notifica evidenziate nel controricorso (omessa indicazione del nominativo del legale rappresentante dell’Ente; la busta utilizzata per la notifica non contiene l’indicazione e la sottoscrizione del notificante, ed infine nella relazione di notifica si afferma erroneamente di eseguirla ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 4, e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 55). Si tratta infatti di irregolarità che non hanno impedito l’instaurarsi del contraddittorio, nè chi le ha eccepite ha potuto indicare da quali norme e per quali motivi esse sarebbero sanzionate con l’inammissibilità.

5- con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, commi 2 e 3, lett. a), e dell’art. 2697 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe rigettato l’appello sul presupposto dell’avvenuto consolidamento del credito di imposta, fatto non contestato, mentre invece avrebbe dovuto il giudice del merito accertare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge (e contestati dall’Ufficio) per il rimborso di tale credito, la cui prova è a carico della parte richiedente.

6- con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 50, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), che stabilisce che gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..

7- Il primo motivo di ricorso è fondato poichè la questione da decidere non riguarda l’esistenza del credito Iva esposto in dichiarazione, ma l’esistenza delle condizioni richieste per l’ammissione al rimborso, contestata dall’Ufficio, che aveva rilevato l’inidoneità della documentazione contabile fornita, e non dimostrata dal contribuente, su cui gravava l’onere della prova; nè rileva la circostanza che fosse ormai scaduto il termine di legge per la verifica della dichiarazione, in ossequio al principio per cui, in base all’art. 1442 c.c., comma 4, la scadenza del termine comporta la perdita dell’azione, ma non anche dell’eccezione (quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum). In tal senso Cass. Sez. V 20 maggio 2016 n. 10479, Cass. Sez. U. civ. 15 marzo 2016 n. 5069 che hanno deciso che l’esposizione da parte del contribuente di un credito di imposta nella dichiarazione, anche se non rettificata dall’Amministrazione finanziaria nel termine di legge, non determina il consolidamento del credito, che può pertanto essere contestato dalla stessa Amministrazione in via di eccezione.

8- Le considerazioni che precedono escludono la rilevanza ai fini della decisione del secondo motivo di ricorso, che può ritenersi pertanto in esse assorbito. E’ evidente, infatti, che se è stato legittimamente escluso il rimborso del credito, è superflua ogni valutazione circa la produzione degli interessi.

9- Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, non essendo necessario nessun ulteriore accertamento in fatto; ne consegue la decisione nel merito di rigetto del ricorso originario. Può essere disposta la compensazione anche delle spese del giudizio di legittimità, e può confermarsi la compensazione delle spese dei giudizi precedenti, in considerazione del fatto che la giurisprudenza indicata si è formata successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario proposto dalla contribuente. Dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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