Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20122 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19223-2019 proposto da:

I.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato LAURA BARBERIO, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA del

CASALE STROZZI 31;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7945/2018 della CORTE d’APPELLO di ROMA

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, I.S., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente, originario di Uromi, nell’Edo State, dichiarava di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto vittima di minacce da parte dello zio, capo-villaggio di un piccolo centro vicino Uromi, per essersi rifiutato di unirsi a lui contro atti di violenza e aggressioni perpetrate dagli abitanti limitrofi.

Con ordinanza n. 6358/2017 depositata il 27/03/2017, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

L’appello proposto dal richiedente è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7945/2018 depositata il 12/12/2018.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione I.S. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e dell’art. 16 della direttiva 2013/342/UE, con particolare riguardo ai criteri per la valutazione della credibilità del richiedente ed all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul Giudice della protezione internazionale. Secondo il ricorrente, il giudizio di non credibilità è stato formulato in termini speculativi e senza alcuna analisi delle informazioni relative al contesto di provenienza; inoltre il diritto a un congruo esame della domanda avrebbe imposto alla Corte di appello l’ascolto del richiedente per permettere di spiegare le eventuali incoerenze e contraddizioni delle sue dichiarazioni.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – La Corte di appello ha ritenuto lacunoso e non credibile (oltre che inidoneo) il racconto del richiedente asilo, circa le conseguenze meramente personali, nell’ambito dei rapporti familiari, del suo rifiuto di unirsi al proprio zio in difesa del Villaggio di appartenenza.

Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Cass. n. 19716 del 2018; conf. Cass. n. 6265 del 2020; Cass. n. 1516 del 2020).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 7333 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013.

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Cass. n. 3016 del 2019).

1.3. – Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019; conf. Cass. n. 6265 del 2020; Cass. n. 1516 del 2020).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta “Error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per violaione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3, 4 e 5, art. 6, comma 2, art. 14, lett. b), relativamente alla situazione di grave violenza indiscriminate per conflitti etnici nell’Edo State. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha disatteso i precisi oneri normativi a suo carico, escludendo la configurabilità di una situazione di violenza indiscriminata in Nigeria senza alcun riferimento alle informazioni su tale Paese, non essendo a ciò sufficiente il generico riferimento all’Agenzia Europea per il supporto al diritto di asilo (EASO) e alle COI (country origin information), in difetto di indicazione di fonti specifiche, citazioni e datazioni.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – La Corte territoriale, nell’esaminare la situazione sociopolitica del Paese di origine del richiedente ai fini della richiesta di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), con riferimento alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, nel rigettare la domanda del richiedente, ha sostenuto che, “con riferimento alla zona di provenienza dell’appellante (Edo State), non sussistono situazioni di conflitto o violenza tali da determinare il rischio effettivo di subire minaccia grave alla vita o alla persona (…): Nè dai siti internazionali (cfr. rapporto annuale 2016/2017 Amnesty International) emerge che il paese di provenienza dell’appellante sia coinvolto in un conflitto armato o disputa interna” (sentenza impugnata, pag. 3).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle c.d. fonti informative privilegiate, va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale (Cass. n. 13452 del 2019).

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente (come ha fatto) le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019); correttamente, dunque, la Corte di appello ha operato un preciso riferimento alla fonte consultata (appunto il detto rapporto di Amnesty International).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'”Error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, relativo ai presupposti per il riconoscimento di proteione umanitaria per integrazione sociale ed estrema vulnerabilità anche in considerazione del paese di transito (Libia)”, poichè la Corte distrettuale s’è limitata a considerazioni di carattere generale circa le condizioni di salute del richiedente, rifiutando l’esame delle condizioni di criticità esistenti in Nigeria e sottraendosi alla necessaria comparazione fra le prospettive di vita del richiedente asilo in Italia e in Nigeria.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – La Corte di appello ha escluso, da un lato, una situazione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo e comunque una situazione di criticità presente in Nigeria, almeno dell’area territoriale da cui proviene il ricorrente, e, dall’altro ha rilevato che non sussisteva alcun legame del richiedente con il territorio italiano per legami familiari o attività lavorativa espletata.

Come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 1516 del 2020; conf. Cass. n. 6265 del 2020), la condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa.

Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

3.3. – Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Quanto alla mancata considerazione come fattore di vulnerabilità della dedotta permanenza in Libia ed il clima di violenza diffusa verso i migranti sub sahariani che ha dovuto subire, va rilevato che non risultano specificati i periodi di detenzione o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, produttiva di una condizione di vulnerabilità. Ne consegue la inammissibilità del profilo.

4. – Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come reinterpretato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 7155 del 2017. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso al controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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