Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20122 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5667/2009 proposto da:

G.M.D., R.F., S.G.,

M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI Angelo,

che li rappresenta e difende, giuste deleghe in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 53463/06 R.G. cui sono stati riuniti quelli

iscritti ai nn. 53464/06, 53465/06, 53466/06, 53467/06, 53471/06,

della CORTE D’APPELLO di ROMA del 28/05/07, depositato il 09/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.M.D., R.F., S. G. ed M.A., con ricorso del 24 febbraio 2009, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 9 gennaio 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contumacia del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 3.600,00 a titolo di equa riparazione, nonchè la somma di Euro 2.800,00 a titolo di spese del giudizio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, i ricorrenti denunciano come illegittimi: a) la omessa pronuncia sulla domanda di interessi sull’indennizzo liquidato, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di equa riparazione; b) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) è fondata, perchè questa Corte ha già ripetutamente affermato che, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, e l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi non già come obbligazione ex delicto ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza che dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8712 del 2006 e 2248 del 2007);

che la censura sub b) è assorbita;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, sono dovuti gli interessi sulla somma di Euro 3.600,00, liquidati a ciascun ricorrente a titolo di equa riparazione, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di equa riparazione (26 giugno 2006) fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.721,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 671,00 (Euro 380,00 + Euro 97,00 per ciascuna delle altre parti ricorrenti) per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ragione del limitato oggetto del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri a pagare a ciascun ricorrente, sulla somma di Euro 3.600,00, gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.721,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 671,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Angelo Giuliani, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Angelo Giuliani, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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