Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20122 del 17/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2017, (ud. 21/03/2017, dep.17/08/2017),  n. 20122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26081/2014 proposto da:

FERRARELLE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato AMALIA RIZZO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NUNZIO RIZZO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.F. C.F. (OMISSIS), S.W. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GELA 89, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA REALE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANNA GIOVANNA GRIECO, giusta delega in atti;

Z.C. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIOVANNI TADINI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2779/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/05/2014 R.G.N. 554/2013.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza n. 401/13, Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere accoglieva la domanda proposta da L.F., S.W. e Z.C., dipendenti della Ferrarelle s.p.a., i quali avevano chiesto dichiararsi l’illegittimità dei licenziamenti intimati con comunicazione del 29.6.10, e, per l’effetto, disporsi la loro reintegrazione in servizio, con condanna della società al risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino alla reintegra.

Che avverso tale pronuncia proponeva gravame la società, resistendo i lavoratori.

Che dopo il deposito di documentazione sopravvenuta da parte della società appellante, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16.5.14, rigettava il gravame.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Ferrarelle, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, mentre i lavoratori resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 25, D.Lgs. n. 106 del 2009, art. 15; L. n. 604 del 1966, art. 3.

Espone che la sentenza impugnata aveva ritenuto erroneamente insussistente la assoluta inidoneità fisica alle mansioni dei lavoratori poi licenziati, accertata invece dal medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, nonchè del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 25 e tuttavia, ad avviso della corte di merito, non adeguatamente motivata.

Lamenta che a fronte dei chiari responsi di inidoneità emessi dal medico competente, la sentenza impugnata non avrebbe potuto ritenere insufficienti tali valutazioni.

1.1. Che il motivo è infondato posto che, gravando sul datore di lavoro dimostrare la ragione giustificatrice del recesso, con ogni mezzo di prova, la ricorrente non può dolersi della accertata insufficienza, da parte della sentenza impugnata, delle scarne schede del medico competente, riportate in ricorso e contenenti solo l’affermazione della inidoneità al lavoro, avendo la corte di merito evidenziato la carenza di allegazioni e prove circa la natura delle patologie sofferte dai lavoratori, e circa la natura degli aggravamenti subiti tali da determinare la detta totale inidoneità al lavoro. E’ poi ben vero che il giudice di merito avrebbe potuto disporre c.t.u. sul punto, ma è altrettanto vero che la sentenza impugnata, rimarcando l’onere della prova gravante sulla società ed il motivato e condiviso accertamento del Tribunale in ordine alla insufficienza della documentazione prodotta, ha evidenziato che la società, nel proporre appello, si limitò a riprodurre le stesse argomentazioni già ampiamente disattese in primo grado.

A ciò aggiungasi che la sentenza impugnata ha evidenziato che la ASL CE, su ricorso degli interessati, ebbe a dichiarare il 29.7.10 l’idoneità dei lavoratori alle mansioni assegnategli, e che lo stesso medico competente, sia pur successivamente, e cioè nel corso del rapporto di lavoro ricostituito con l’azienda a seguito della reintegra, espresse, in data 4.4.13, un giudizio di idoneità per tutti i lavoratori, da ciò derivando evidentemente l’erroneità del giudizio di invalidità permanente ed assoluta sulla base del quale l’azienda licenziò i lavoratori.

2. Che con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la mancata ammissione di c.t.u. medico legale.

Lamenta che la ritenuta, sia pure successivamente al licenziamento, idoneità fisica dei lavoratori non era stata correttamente valutata dal giudice di merito, risultando in particolare dai certificati del medico competente e da quelli dell’Università di Napoli evidenti limitazioni funzionali dei lavoratori; lamenta ancora che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte di merito, le cartelle cliniche in possesso della ASL CE non erano gli accertamenti eseguiti dal medico competente.

Che il motivo è inammissibile, essendo diretto, nel regime di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ad una rivalutazione ei fatti di causa.

3. Che con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18.

Lamenta che la sentenza impugnata aveva condannato la società al risarcimento del danno, in base alla citata norma statutaria, nella misura pari alle retribuzioni perdute dal licenziamento sino alla reintegra, senza considerare che in ipotesi di mancanza di colpa della recedente (come nella specie) il risarcimento doveva essere limitato nella misura minima di legge di cinque mensilità.

Che il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata accertato che la società provvide a licenziare i controricorrenti sulla base di accertamenti del medico competente privi di adeguato riscontro sanitario, del resto smentito dai successivi responsi dello stesso sanitario.

4. Che il ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a., in favore di S. e L. ed in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come sopra, in favore dello Z.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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