Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20122 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20122 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 14424-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ ISM SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 70/6/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ANCONA del 1.10.08, depositata il 09/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 02/09/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 14424 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Ancona ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.188/03/2005 della CTP di Ancona che aveva accolto il ricorso della “ISM
srl”- ed ha così annullato il provvedimento di data 22.12.2003 (notificato il
successivo 23) di diniego dell’esenzione parziale ILOR per l’anno 1990, con
contestuale notifica di avviso di accertamento per il recupero a tassazione ai fini
ILOR 1997 di imponibile pari a £ 59.131.000, siccome illegittimamente esposte al
rigo RA61 nella dichiarazione dell’anno 1998.
La predetta CTR —provvedendo sul solo atto di diniego dell’esenzione e
disattendendo l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso della parte
contribuente contro il provvedimento di diniego- ha evidenziato che va compreso
nella categoria degli atti di accertamento, perciò suscettibile di autonoma
impugnazione, anche il provvedimento di diniego di agevolazione fatta oggetto di
espressa richiesta da parte del contribuente, sicchè il diniego per cui è causa doveva
intendersi suscettibile di definizione mediante istanza di accertamento con adesione
ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.218/1997, con protrazione dei termini per
l’impugnazione (all’esito negativo del tentativo) e conseguente tempestività
dell’impugnazione per cui è causa. Ciò posto, la Commissione ha anche ritenuto che
—essendo stato notificato il provvedimento di diniego circa 14 anni dopo l’istanza di
agevolazione- esso fosse intervenuto a prescrizione ordinaria decennale ormai
decorsa.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente non si è costituita.
3

Osserva:

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del
richiamato art.6 e dell’art.21 del D.Lgs.546/1992) la ricorrente Agenzia assume che —
pur essendo il diniego atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art.19 del
accertamento (perciò definibile con il procedimento per adesione dianzi richiamato),
non essendo atto adottato al termine di attività di controllo sostanziale e non
comportando la rettifica del reddito o del volume di affari del contribuente.
Il motivo appare fondato, e se ne propone l’accoglimento.
E’ infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte che “In tema di agevolazioni
tributarie, il provvedimento di diniego, come pure il riconoscimento parziale della
spettanza dell’agevolazione, sono equiparati agli atti di accertamento, alla luce
dell’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e poi dell’art. 19 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, ai soli fini della loro impugnabilità, e quindi della tutela
giurisdizionale del contribuente; ad essi, pertanto, non è applicabile, sotto altri profili,
la disciplina propria degli atti di accertamento, come quella del regime di decadenza,
previsto, per le imposte dirette (ipotesi ricorrente nella specie), dall’art. 43 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 335 del 11/01/2005; Sez. 5,
Sentenza n. 16250 del 23/07/2007; Sez. 5, Sentenza n. 7413 del 11/04/2005; Sez. 5,
Sentenza n. 7413 del 11/04/2005).
Consegue da ciò che la sentenza di merito —che non si è attenuta a detti principimeriti cassazione con conseguente facoltà della Corte di decidere la controversia
anche nel merito (rigettando il tardivo ricorso ad impugnazione della parte
contribuente) non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 dicembre 2012.

4

D.Lgs.546/1992- esso erroneamente è stato ricompreso dal giudicante tra gli atti di

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Marche che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

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