Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20121 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18313-2009 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MUSCARA’ SALVATORE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 166/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 5/06/08,

depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. S.P. propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 167/31/08, depositata il 12 giugno 2008, che, decidendo in sede di rinvio della Corte di Cassazione, ha accolto l’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate e ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Irpef ed Ilor, relativo all’anno d’imposta 1989, da lui impugnato.

Gli intimati non hanno controdedotto.

2. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

3. il ricorso, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 19927, art. 63, comma 1 è inammissibile.

2.1 Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – come disciplinato ratione temporis – introdotto dall’art. 6 del decreto, i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione(Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

2.2 Nel caso di specie la formulazione della censura non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che la stessa non si conclude con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, bensì con la generica richiesta di accertamento della violazione delle norme indicate.

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis c.p.c., per manifesta inammissibilità.” Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria da parte del ricorrente con la quale da una parte si afferma che il motivo di diritto erroneamente è stato titolato solo “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” in quanto conteneva anche il profilo della carente ed omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 che, per mero errore di dattilografia non è stato inserito; dall’altra si specifica che l’omessa o carente motivazione è stata dedotta allorquando è stato affermato “non essendo stata sanata la nullità della suddetta notifica dalla costituzione del sig. S.P., rimasto contumace, la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica della riassunzione e disporre la rinnovazione della stessa entro un termine perentorio, così come previsto dalla summenzionata normativa tributaria, nonchè dal citato principio enunciato da questa C.S.C., dal quale la Commissione si è immotivatamente discostata”;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; in particolare rileva che anche il brano del ricorso riportato nella memoria denuncia un errore di diritto e non certo di motivazione e che inoltre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, il motivo diventa inammissibile allorchè non contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, e non riporti un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera tale da non ingenerare incertezze (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 20360/2007, n. 23732/2007);

che, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che, stante la mancata costituzione dell’intimata, non vi è materia di provvedimento in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA