Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20121 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20918-2019 proposto da:

M.J., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO GREGORACE,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA della

GIULIANA 32;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8270/2018 della CORTE d’APPELLO di ROMA

depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.J., deducendo di essere cittadino del Gambia, impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale di Roma, che non aveva riconosciuto in suo favore alcuna forma di protezione.

Il Tribunale di Roma rigettava l’impugnazione.

Il richiedente, nativo di W.B., dichiarava di avere lasciato il proprio paese per il timore di essere condannato all’ergastolo per avere concepito un figlio con una studentessa di 19 anni, appartenente al gruppo etnico Djahakanka.

Contro detta ordinanza, l’interessato proponeva appello.

Con sentenza n. 8270/2018, depositata il 27/12/2018, la CORTE d’APPELLO di ROMA rigettava il gravame, tra l’altro rilevando come il giudice di primo grado avesse giustamente ritenuto inattendibie il racconto del richiedente, anche con riferimento ai dati generali del paese in punto di matrimoni con donne minori e avuto altresì riguardo alla mancanza di una fattispecie di reato per il caso concreto.

Inoltre la Corte distrettuale, con riguardo alla mancata concessione della protezione sussidiaria, rilevava che il timore di andare incontro a pene o trattamenti inumani doveva considerarsi non attuale, attesa l’evoluzione del paese di origine, avviato ad un processo di democratizzazione, sicchè un eventuale rimpatrio non determinerebbe un rischio personale, nè con riferimento a trattamenti sanzionatori per reati commessi, nè più in generale per condizioni di sicurezza.

Laddove, poi, quanto al diniego della protezione umanitaria, essa può essere attribuita solo sussistendo rilievi di vulnerabilità del singolo, che nella specie non erano stati sufficientemente rappresentati.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione M.J. sulla base di tre motivi; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il richiedente lamenta ai sensi dell'”Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, (la) violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al mancato supporto probatorio”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Nella decisione impugnata, viene dato atto che la Corte di merito aveva verificato la carenza a monte delle condizioni di plausibilità del narrato, necessarie perchè possa sorgere un obbligo di attività istruttoria di ufficio (Cass. n. 2094 del 2020).

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (non evocato), in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., n. 3340 del 2019; Cass. n. 27503 del 2018).

Peraltro, questa Corte ha, altresì, evidenziato che l’accertamento del giudice di merito deve avere anzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 4950 del 2020; cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33139 del 2018).

2. – Con il secondo motivo, il richiedente deduce ai sensi dell'”Art. 360, comma 1, n. 3 (la) mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine. Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Dalla motivazione risulta come la Corte di Appello abbia ritenuto la insussistenza di condizioni del paese di provenienza tali da giustificare una protezione sussidiaria e, sulla scorta della situazione attuale del Gambia, ha rilevato la assenza di condizioni di violenza indiscriminata e comunque escluso la minaccia grave quanto alla persona del richiedente; il ricorrente propone una, non consentita, diversa lettura del materiale utilizzato dalla Corte d’appello (Cass. n. 2094 del 2020).

La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaj, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso, il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta da numerosi siti internazionali accreditati (Amnesty International, rapporto sui diritti umani nel mondo, 2014-2015; Rapporto UNHCR aggiornato al 2018; Viaggiare Sicuri, aggiornato a novembre 2018), senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre fonti, essendosi limitato a contestare quanto in quelle affermato.

Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda meramente personale e familiare del richiedente, risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria e non attraverso forme di violenza e coercizione (peraltro neppure ipotizzata in capo al ricorrente). Una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico (Cass. n. 9043 del 2019).

3. – Con il terzo motivo, il richiedente deduce la violazione dell'”art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.- errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – La censura si risolve in una generica doglianza in ordine alla decisione, limitata alla affermazione che non sarebbero stati valutati i documenti prodotti, per poi svolgere argomenti di tipo generale privi di collegamento al caso concreto, per cui il motivo si rileva inammissibile in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Del tutto generica, comunque si mostra la doglianza avverso il diniego di protezione umanitaria: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal giudice di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato (Cass. n. 30953 del 2019; conf. Cass. n. 30954 del 2019).

4. – Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’intimato non ha svolto alcuna difesa. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA