Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20121 del 16/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.16/08/2017),  n. 20121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9880/2013 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati PIERLUIGI LAX e PAOLO TOSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

S.C. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

S.C. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 5, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA D’AMATI e

GIOVANNI NICOLA D’AMATI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati PIERLUIGI LAX e PAOLO TOSI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 351/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/07/2012, R.G.N. 650/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

udito l’Avvocato LIDIA SGOTTI CIABATTINI;

udito l’Avvocato CLAUDIA COSTANTINI per delega orale DOMENICO

D’AMATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.C., giornalista professionista, adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della illegittimità del termine apposto a plurimi contratti stipulati con la Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. a partire dall’anno 1997 fino all’anno 2001, la declaratoria, in conseguenza, della esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato, l’accertamento del diritto alla qualifica e al trattamento economico del redattore ordinario; chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta a riammetterlo in servizio, al pagamento delle differenze retributive, come in ricorso quantificate, ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate a partire dal 31.8.2001, data di cessazione del rapporto sulla base dell’ultimo contratto.

2. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la nullità del termine apposto all’ultimo contratto, stipulato in data 1 giugno 2001, la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, il diritto alla qualifica ed al trattamento economico e normativo di redattore ordinario e condannava la società alla riammissione in servizio del lavoratore ed alla corresponsione delle retribuzioni a far data dal 1 settembre 2001.

3. La decisione era confermata dalla Corte di appello di Milano che respingeva l’impugnazione della società datrice di lavoro e del lavoratore.

4. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23639 del 2010, in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale dello S., ritenuti assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale, cassava la decisione con rinvio alla Corte di appello di Brescia.

4.1. Con il motivo accolto il lavoratore aveva dedotto la illegittimità del termine apposto ad alcuni dei contratti in controversia fra i quali il primo, stipulato nell’anno 1997, per effetto della mancata previsione, nella disposizione collettiva (art. 3 CCNLG 16-11-1995), in relazione alla causale per la quale era avvenuta l’assunzione (sostituzione di personale assente per ferie), del cd. limite di contingentamento, indicazione prescritta dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, per tutte le ipotesi di assunzione a termine di fonte contrattuale collettiva.

5. La Corte di appello di Brescia, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto in data 2.7.1997, la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato con la medesima decorrenza, il diritto di S.C. alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per il redattore ordinario a tempo indeterminato per tutti i periodi lavorati antecedentemente al 1.9.2001 e per il periodo successivo a tale data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

5.1. Il giudice del rinvio, premesso che l’ambito di accertamento demandato dalla sentenza di cassazione comportava esclusivamente l’esame dell’accordo sindacale in forza del quale era stato stipulato il primo contratto, recante la causale “ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2 lett. b), nonchè della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dell’art. 3 del vigente contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico in relazione alla necessità di sostituire i nostri sottoindicati dipendenti assenti dal servizio per ferie nei periodi per ciascuno a fianco evidenziati”, sul rilievo che detto accordo sindacale era privo della prescritta indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere a tempo determinato rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, ha affermato la illegittimità del primo contratto in quanto non corrispondente ad alcun tipo legale di contratto a termine. Con riferimento alle conseguenze risarcitorie della illegittima apposizione del termine, unica questione ancora rilevante in questa sede, ha ritenuto che il difetto di specifica censura al capo di sentenza con il quale erano stati stabiliti i relativi criteri di liquidazione, aveva comportato il passaggio in giudicato della statuizione sul punto, conseguendone la preclusione all’applicazione dello ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7.

6. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso e contestuale ricorso incidentale sulla base di un unico motivo; Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7 e violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., censurando, in sintesi, la decisione di secondo grado per avere ritenuto, sull’erroneo rilievo del passaggio in giudicato della statuizione relativa al risarcimento del danno, preclusa l’applicazione dell’art. 32 Legge cit. in tema di conseguenze risarcitorie.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale S.C. ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132,324 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè, difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Premesso di avere, nel ricorso di primo grado, allegato che, a partire dal quinto contratto a termine, aveva percepito, in applicazione dell’accordo aziendale del luglio 1998, un trattamento economico (cd. trattamento depotenziato istituito per i precari) inferiore a quello corrisposto ai dipendenti in organico a tempo indeterminato e di avere chiesto, anche ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 5, l’accertamento del diritto al medesimo trattamento dei dipendenti a tempo indeterminato, e ciò anche ai fini della condanna risarcitoria da determinarsi sulla base della retribuzione spettante, ha censurato la decisione impugnata per non avere escluso la formazione del giudicato in relazione al periodo successivo al 31 agosto 2008, quanto ai criteri di determinazione della retribuzione cui rapportare il ristoro del pregiudizio subito; in subordine ha rilevato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto escludere che il giudicato avesse efficacia anche per il periodo precedente alla data sopraindicata.

3. Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

4. Il ricorso principale deve essere accolto, in continuità con la recente pronunzia di questa Corte n. 21691 del 27/10/2016, resa a sezioni unite, con la quale è stato affermato che, in presenza di capi della domanda strettamente connessi, la sorte del capo principale condiziona quella dei capi dipendenti, sicchè non è configurabile alcun giudicato interno in ordine a questi ultimi ove sia impugnato solo il primo, atteso che l’acquiescenza parziale, insita nell’impugnazione parziale ex art. 329 c.p.c., comma 2, è riferibile esclusivamente ai capi della sentenza autonomi ed indipendenti da quello impugnato, come desumibile dall’art. 336 c.p.c., comma 1. E’ stato, quindi, nello specifico, ritenuto che l’appello contro la parte della sentenza sull’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro esprime la volontà di chiedere al giudice anche la caducazione della parte, dalla prima dipendente, afferente al risarcimento del danno, con l’effetto di mantenere fluida la questione della quantificazione del danno, sino a che la decisione sull’impugnazione rimarrà sub iudice.

4.1. In applicazione di tali principi, rilevato che la società datrice di lavoro, nelle fasi di merito ed anche nel giudizio di cassazione, definito con la sentenza n. 23639/2010, ha sempre contestato la dedotta illegittimità del termine apposto ai contratti in controversia, deve escludersi la formazione del giudicato sulla pretesa risarcitoria.

5. A tanto consegue, ricordato che per costante giurisprudenza di questa Corte, lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, vale anche per i giudizi di legittimità a causa della sua specifica formulazione, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilità del ricorso per cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 31/1/2012 n. 1409) e persino quelli in cui la Cassazione si è pronunciata con rinvio al giudice di merito e quest’ultimo non ha ancora definito il giudizio (cfr., tra le altre, Cass. 2/3/2012 n. 3305, Cass. 4/2/2015, n. 1995), che il giudice del rinvio nella determinazione delle conseguenze risarcitorie connesse all’illegittima apposizione del termine avrebbe dovuto fare applicazione del disposto dell’art. 32, commi 5 e 7 cit..

6. L’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale avente ad oggetto anch’esso la statuizione risarcitoria.

7. All’accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione della decisione con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte di appello di Milano.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2017

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