Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20121 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Stefano

Longanesi 9, presso lo studio dell’avv. Carmelo Russo, rappresentato

e difeso dall’avv. Santo Gurzillo, per procura a margine del

ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo al fax n. 0963/541172 e alla

santo.gurzillo-avvocativibo.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

F.C. e C.F., domiciliati in Roma, via Cesare

Beccaria 88, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Caridi, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso, e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. 06/36004552 e alla p.e.c.

vincenzocaridi-ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

avverso il decreto, n. 704/2014, del Tribunale di Vibo Valentia,

emesso il 5 novembre 2014 e depositato il 17 novembre 2014, n. R.G.

29-3/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. L’avv. D.N. proponeva opposizione L. fall., ex art. 98 avverso il decreto del 5 luglio 2013 con il quale il G.D. del Tribunale di Vibo Valentia aveva dichiarato l’esecutività dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., al fine di ottenere l’ammissione del proprio credito derivante dall’attività professionale svolta in favore della società fallita. Il ricorrente deduceva di aver stipulato, in data 5 aprile 2007, un contratto di prestazione di attività professionale con la società convenuta attraverso il quale veniva concordato il suo compenso.

2. Il Tribunale di Vibo Valentia, con decreto n. 704/2014, ha rigettato l’impugnazione ritenendo il ricorso infondato in quanto il ricorrente non aveva dato prova dell’anteriorità della stipula della convenzione rispetto alla data di fallimento della società.

3. L’avv. D. propone ricorso per Cassazione deducendo come unico motivo d’impugnazione la violazione e falsa applicazione degfli artt. 2704 e 1335 c.c. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza secondo cui la data della scrittura privata pud essere considerata certa ed opponibile ai terzi “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documentò e ha erroneamente dichiarato che la scrittura privata del (OMISSIS) non ha data certa anteriore a quella del fallimento della società (OMISSIS) Spa, dichiarato il (OMISSIS). Secondo il ricorrente infatti il Tribunale non ha erroneamente rilevato l’esistenza della prova dell’anteriorità della stipula della convenzione rispetto alla dichiarazione di fallimento. Prova costituita: a) dalla fattura (OMISSIS), emessa e pagata prima della dichiarazione di fallimento, sulla base della convenzione, in seguito alla prestazione dall’attività professionale oggetto dell’accordo tra le parti; b) dalla ricevuta di spedizione e dall’avviso di ricevimento della raccomandata del 20 ottobre 2011 con la quale il ricorrente aveva comunicato il suo parere circa la opportunità di appellare la sentenza del Tribunale di Rossano emessa in un giudizio in cui, sulla base della più volte citata convenzione, la società (OMISSIS) era stata difesa dall’odierno ricorrente, il quale, con la stessa raccomandata, aveva inviato un “progetto di parcella” allegando la convenzione.

4. Si difende con controricorso e deposita memoria difensiva la Curatela del Fallimento (OMISSIS) spa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Il ricorso è fondato perchè il decreto impugnato non ha valutato (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 2299 del 16 febbraio 2012) l’opponibilità al fallimento della data della convenzione alla luce della giurisprudenza secondo cui la produzione in giudizio di copia della lettera unitamente all’avviso di ricevimento, “ex adverso”, della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. civ. n. 10630 del 22 maggio 2015). Inoltre non è stata valutata dal Tribunale la mancata contestazione del pagamento della fattura n. (OMISSIS).

6. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Vibo Valentia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, rinvia al Tribunale di Vibo Valentia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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