Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20121 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20121 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 14284-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ ISM SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 69/6/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ANCONA del 10.10.08, depositata il 09/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 02/09/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 14284 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati
La CTR di Ancona ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.189/03/2005 della CTP di Ancona che aveva accolto il ricorso della “ISM
srl”- ed ha così annullato l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione ai fini
ILOR 1997 di imponibile pari a £ 59.131.000, siccome illegittimamente esposte al
rigo RA61 nella dichiarazione dell’anno 1998, avviso emesso contestualmente al
provvedimento di data 22.12.2003 di diniego dell’esenzione parziale ILOR per l’anno
1990, del quale ultimo il predetto avviso era diretta conseguenza.
La predetta CTR —provvedendo sul solo avviso di accertamento- ha evidenziato di
avere (alla medesima udienza di discussione) già provveduto (acccogliendolo) sul
ricorso contro il diniego di esenzione, sicchè -una volta annullato l’atto presuppostosi imponeva anche l’annullamento dell’atto conseguente.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (l’uno improntato alla
violazione dell’art.2909 cod civ e l’altro improntato alla violazione dell’art.295 cpc)
la ricorrente Agenzia assume che il semplice presupposto dell’esistenza di una
sentenza (non definitiva) concernente la validità del provvedimento presupposto non
può costituire ragione sufficiente di adozione per la pronuncia relativa all’atto
conseguente, sicché il giudicante avrebbe dovuto sospendere la pronuncia sulla
questione pregiudicata, in attesa che fosse passata in giudicato la pronuncia relativa
alla questione pregiudicante.
3

Osserva:

Il motivo appare fondato, e se ne propone l’accoglimento.
Ed infatti il combinato disposto delle norme valorizzate dalla parte ricorrente, come
dianzi menzionate, avrebbe dovuto impedire al giudicante di pronunciarsi prima che
fosse passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante.
Consegue da ciò che la sentenza di merito —che non si è attenuta a detti principi-

affinchè torni a provvedere sulle questioni oggetto dell’appello, una volta decisa
definitivamente la questione pregiudicante.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 dicembre 2012.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Marche che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

meriti cassazione con conseguente rimessione della decisione al giudice del merito

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