Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20120 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso 21295-2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA N. 83 –

MILANO – presso l’avv. PAOLO ODDI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 01/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.S. – cittadino della Sierra Leone – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuta fuggire dal suo Paese nel 2010 poichè ebbe a rifiutare l’offerta fattagli dallo zio, presso il quale viveva nella capitale della Sierra Leone, di entrar a far parte di una setta segreta, che annoverava tra gli adepti anche persone influenti.

Al suo rifiuto, lo zio lo accusò falsamente di aver violentate le cugine e così egli per sottrarsi ad arresto per accusa ingiusta dovette abbandonare il suo Paese.

Il Tribunale ambrosiano ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo e non concorrenti le condizioni, sulla scorta delle quali è possibile riconoscere la protezione internazionale; mentre in relazione a quella umanitaria il Collegio lombardo ritenne non concorrenti nè situazione di vulnerabilità nè comprovato radicamento in Italia.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione strutturato su cinque motivi, mentre il Ministero degli Interni, ritualmente, evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da F.S. s’appalesa privo di fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 1, poichè il Tribunale non ha dato corso, benchè assente la videoregistrazione del colloquio avanti la Commissione amministrativa, alla sua audizione avanti a sè, siccome obbligatorio secondo la disposizione legislativa richiamata, indicata siccome violata.

L’argomento critico sviluppato dal ricorrente si fonda essenzialmente sulla ricostruzione dogmatica della normativa al fine di giungere alla conclusione che – in difetto di videoregistrazione – è obbligo del Tribunale di procedere a nuova audizione del richiedente asilo.

In primo luogo deve questo Collegio rilevare come la parte non censura una statuizione adottata esplicitamente dal Tribunale, ossia che la nuova audizione risultava richiesta dal ricorrente in modo generico senza precisare anche le circostanze di fatto che il richiedente asilo intendeva chiarire od introdurre ex novo rispetto alle dichiarazioni rese nel corso dell’audizione già espletata in sede di procedimento amministrativo ed il cui verbale risultava regolarmente acquisito agli atti.

In realtà la struttura letterale della legge consente di configurare una ricostruzione dogmatica diversa rispetto a quanto opinato nel ricorso.

Difatti la regola generale posta dalla norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, introdotta con la Legge di Conversione n. 46 del 2017, è che le cause afferenti la protezione internazionale sono – ordinariamente – trattate dal Tribunale in camera di consiglio senza previa udienza.

E’ data facoltà – comma 10 – al Tribunale di procedere comunque alla previa udienza di comparizione delle parti quando, visionata la videoregistrazione, ritiene necessaria nuova audizione, ovvero ritiene opportuno richiedere chiarimenti ovvero ammette mezzi istruttori o probatori.

Inoltre la disposizione legislativa – comma 11 – dispone l’obbligo per il Giudice di procedere all’udienza di comparizione delle parti:

quando non s’è proceduto alla videoregistrazione dell’intervista del richiedente asilo avvenuta in sede di procedimento amministrativo, bensì solo a redigerne verbale;

quando viene fatta motivata richiesta in ricorso;

quando in ricorso sono proposti fatti nuovi a sostegno della domanda non indicati in sede di procedimento amministrativo.

Nella specie, come prima ricordato, il Collegio milanese ha espressamente escluso la necessità di procedere a nuova audizione, ritenendo la richiesta della parte al riguardo generica, siccome di ammettere le indicate prove poichè non correttamente formulata l’istanza – e detta statuizione non viene attinta da censura in questa sede -, sicchè la necessità di disporre l’udienza conseguiva alla sola mancanza della videoregistrazione dell’intervista del richiedente asilo. Ma in tal ipotesi, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la lettera della legge non impone altro che quanto fatto dal Tribunale, ossia convocare le parti ad udienza.

Un tanto però, ad opinione di questa Corte, comporta – quale connaturato incombente processuale – anche che il Giudice ascolti la parte personalmente comparsa all’udienza ed un tanto al fine di attuare lo scopo perseguito dal Legislatore nel disporre specifica deroga al procedimento ordinariamente previsto – decisione in camera di consiglio non partecipata.

Difatti in assenza della videoregistrazione dell’intervista non è dato al Giudice di poter apprezzare de visu la modalità e gli atteggiamenti somatici ed emozionali con i quali il richiedente asilo ebbe ad esporre le sue dichiarazioni relative alla causa, elementi ritenuti di rilievo stante la particolare natura e delicatezza della questione trattata – protezione internazionale – essenzialmente fondata sulla credibilità del racconto reso dal richiedente asilo.

Tuttavia la disciplina positiva non impone al Tribunale di espletare, comunque, uno speciale strumento istruttorio – l’audizione, Cass. sez. 1, n 33858/19 – poichè la lettera della legge dispone solo la convocazione delle parti e non altro -come ad esempio in tema di interdizione ex art. 715 c.p.c., e, come visto, la convocazione delle parti ad udienza avanti al Giudice, comunque, assicura la finalità legislativa, evidenziata dal ricorrente nella sua argomentazione dogmatica, – Cass. sez. 1 n 2817/19, Cass. sez. 1 n 5973/19 – come dianzi ricordato.

Dunque il richiedente asilo ha l’onere di comparire all’udienza, posto che alcuna disposizione legislativa impone al Giudice la fissazione di nuova udienza, e se comparso deve esser sentito dal Giudice, ancorchè senza il ricorso a modalità e formalità stabilite, poichè la norma non detta al riguardo disciplina particolare limitandosi a prescrivere l’udienza.

Di conseguenza risulterà sufficiente al rispetto della prescrizione dianzi ricordata che il richiedente asilo – necessariamente comparso in udienza – sia sentito dal Giudice, ancorchè con libertà di forma, modalità che consente pure il mero richiamo alle precedenti dichiarazioni rese in sede amministrativa, purchè un tanto risulti desumibile dal verbale di causa.

Nella specie risulta appunto dal verbale d’udienza – che questa Corte ha esaminato poichè dedotto errar in procedendo – che il ricorrente comparve personalmente all’udienza, assistito da interprete, e che le parti si richiamarono agli atti ed al riguardo alcun, cenno critico viene mosso in ricorso.

Dunque, in difetto di specifica contestazione di quanto indicato dal verbale di causa, nella specie in fatto risulta che il richiedente asilo fu sentito – non essendo necessario il ricorso a determinate formalità, come visto non prescritte dalla legge – dal Giudice, sicchè la censura mossa rimane su un piano dogmatico astratto senza specifica incidenza sul caso di specie.

In fatto, il ricorrente risulta esser stato sentito e, in dogma, la legge non prevede un apposito strumento per l’audizione della parte, diverso dalla sua convocazione all’unica udienza prevista per esser ascoltata con libertà di forma.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce vizio di nullità del provvedimento adottato per violazione del disposto ex art. 132 c.p.c., n. 4, poichè manca la motivazione, in quanto quella presente nel provvedimento impugnato meramente apparente od incomprensibile.

La censura s’appalesa siccome inammissibile poichè lo svolgimento dello stesso argomento critico palesa come la motivazione esposta sia effettiva e perfettamente comprensibile, posto che viene svolto ragionamento critico circa il merito della valutazione di credibilità della versione resa dal F. operato dal Tribunale.

Con la terza ragione di doglianza si deduce violazione delle norme in tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo ex art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, poichè il Collegio ambrosiano non ebbe ad attivare l’obbligatorio istituto della collaborazione istruttoria specie in relazione alla reale situazione socio-politica del suo Paese d’origine.

La censura mossa risulta generica poichè s’articola nel richiamo delle norme in materia e d’arresti di legittimità per apoditticamente concludere, senza alcuna analisi critica della motivazione esposta dal Tribunale, che questa era errata. Viceversa il Collegio lombardo ha utilizzato informazioni tratte da rapporti, redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti, per valutare la situazione socio-politica, rilevante ai fini di causa, della Sierra Leone in epoca prossima alla decisione e significativamente parte ricorrente non contesta, in modo specifico, la correttezza di dette informazioni, limitandosi in modo astratto ed apodittico ad asserire che il Tribunale non ha esaminato la credibilità del richiedente asilo alla luce dei parametri di legge – Cass. sez. 1 n 26278/19.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il F. rileva violazione delle norme in tema di valutazione del rischio gravante sul richiedente asilo in caso di rimpatrio alla luce del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), escluso dal Tribunale senza apprezzare la potenzialità lesiva dell’azione dispiegata dalla setta alla quale egli oppose rifiuto d’affiliazione.

La censura s’appalesa assolutamente generica ed eccentrica rispetto al decisum, poichè lamenta un’omessa valutazione di rischi connessi a situazione fattuale che il Tribunale, sulla scorta dell’analisi della versione resa dal ricorrente, ha ritenuto non esistente.

Con la quinta ragione di doglianza il ricorrente rileva violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 28 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè omesso esame di fatti rilevanti ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il F. osserva come il Collegio ambrosiano abbia errato nel ritenere non sussistente sua condizione di specifica vulnerabilità e concorrenti elementi fattuali lumeggiarti il radicamento in Italia.

Tuttavia l’argomento critico esposto risulta compendiato nella mera enunciazione delle regole legali e giurisprudenziali in materia per concludere che il Tribunale non ebbe a valutare adeguatamente la situazione di rischio in caso di rimpatrio per la situazione socio – politica della Sierra Leone, specie con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, nonchè l’attività lavorativa svolta in Italia. Viceversa il Collegio ambrosiano ha puntualmente esaminato i dati significativi al riguardo esposti dalla difesa e posto in evidenza come, sulla scorta di specifici rapporti resi da Enti Internazionali la situazione interna socio-politica della Sierra Leone non presenta criticità tali da risultare rilevanti anche in tema di protezione umanitaria; come molte delle attività lavorative, indicate siccome svolte in Italia, siano in concreto espressione d’attività espletata nell’ambito del circuito d’accoglienza in cui il richiedente asilo è Inserito; come l’attività lavorativa fuori da detto circuito era a tempo determinato e non adeguatamente illustrata nel suo effettivo contenuto; come la documentazione medica depositata non connota specifica necessità attuale di terapia non esperibile anche in Sierra Leone. A fronte di detta puntuale motivazione, la censura svolta s’appalesa generica eppertanto inammissibile in quanto, come ricordato, l’argomento critico svolto si compendia in richiami a disciplina dogmatica dell’istituto senza alcuna specifica contestazione circa i dati fattuali indicati alla motivazione esposta dal Tribunale milanese.

Il ricorso poichè infondato va rigettato senza statuizione sulle spese in difetto di resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza in Camera di Consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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